Regolamento di competenza d’ufficio per valore: inammissibile per le Sezioni Unite

in Giuricivile, 2018, 5 (ISSN 2532-201X), Nota a Cass. SS. UU. n. 1202 del 18/01/2018

Con sentenza depositata in cancelleria in data 18 gennaio 2018 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha delineato nuovamente i perimetri applicativi del regolamento di competenza necessario.

La questione di particolare importanza risolta dalla Corte è “se sia ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la causa vada incardinata secondo i principi generali dinanzi al primo giudice, senza la necessità di una previa positiva indicazione di un diverso criterio di competenza per materia o territoriale inderogabile e senza che in tal guisa si ritenga, per implicito, che il secondo giudice stia negando la sua competenza ratione valoris e non quella ratione materiae”.

La Corte di Cassazione ha cercato di portare chiarezza su di una questione tanto dibattuta quanto tecnicamente complessa.

Si può anticipare che la sentenza ha avuto il merito di migliorare le argomentazioni poste a fondamento dell’importazione maggioritaria riguardo alla lettura dell’istituto di cui all’art. 45 c.p.c., eliminando aporie logico-giuridiche precedentemente sostenute.

Per una maggiore chiarezza espositiva, dunque, si ritiene necessario ricostruire il fondamento del regolamento di competenza d’ufficio per poi cogliere le argomentazioni della Suprema Corte. 

Il regolamento di competenza d’ufficio: definizione dell’istituto 

L’art 45 c.p.c. legittima il giudice, che riceve in riassunzione un processo, a sollevare conflitto dinnanzi alla Corte di Cassazione[1].

La logica dell’istituto è quello di evitare un conflitto negativo virtuale di competenza e, dunque, consentire di interloquire ulteriormente sulla competenza nonostante le parti, a seguito della declinatoria di competenza del giudice originariamente adito, abbiano riassunto il processo e non abbiano utilizzato il regolamento di competenza[2].

Il conflitto può verificarsi soltanto nelle ipotesi riguardanti la competenza per materia e territorio inderogabile. Sono escluse, pertanto, le controversie aventi ad oggetto la competenza per territorio derogabile e per valore.

In particolar modo, in ottica processuale, il giudice davanti al quale la causa è riassunta, dopo la declaratoria di incompetenza da parte di quello originariamente adito, richiede a sua volta un regolamento di competenza in quanto si ritiene carente di competenza[3].

Il presupposto, quindi, è che le parti a seguito dell’ordinanza[4] di incompetenza da parte del primo giudice abbiano riassunto la causa dinnanzi al giudice successivo nei modi e nei termini di cui all’art. 50 c.p.c.[5]

Se il giudice originariamente adito ha dichiarato la propria incompetenza per ragioni di valore o territorio derogabile le parti potranno esperire lo strumento del regolamento di competenza. Se le parti non si avvalgono di tale rimedio e riassumono la causa nel termine di tre mesi dinnanzi al giudice indicato come competente, la competenza si sarà radicata. Né le parti né il giudice, infatti, potranno sollevare nuovamente questione di competenza[6].

L’incompetenza per materia e per territorio inderogabile, invece, è disciplinata non secondo le regole dell’art. 44 c.p.c. ma secondo quanto disposto dall’art. 45 c.p.c.

La differenza di disciplina tra i due articoli crea una distonia tra la competenza per materia, territorio inderogabile da un lato e competenza per valore e territorio derogabile dall’altro.

Invero, dopo la novella del 1990 c.p.c. tale differenza risulta stravolta in quanto la competenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono disciplinate in modo del tutto analogo.

Vista la stretta interconnessione tra gli artt. 38, 44 e 45 c.p.c., male si giustifica il fatto che mentre le controversie inerenti la competenza per materia e territorio inderogabile siano contestabili con regolamento di competenza d’ufficio, con riguardo alla competenza per valore ciò non sia ammissibile.

La competenza per valore è equiparata in tutto e per tutto alla competenza per materia e territorio inderogabile ai sensi dell’art. 38 c.p.c., ma non ai sensi dell’art. 45 c.p.c.

Le precedenti pronunce sui limiti del regolamento di competenza d’ufficio

In via preliminare deve essere ricostruita la posizione dominante assunta dalla giurisprudenza di Cassazione negli anni.

Da tempo si sostiene, infatti, che il regolamento di competenza d’ufficio possa essere utilizzato solo in due ipotesi: o quando il giudice successivamente adito, ritenutosi incompetente per materia, ritenga competente sempre per materia vuoi il giudice inizialmente adito vuoi un terzo giudice; oppure quando il giudice successivamente adito ritenga che la questione di competenza debba essere regolata, seppur in modo differente, dal medesimo criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile.

Si è sempre escluso, invece, che l’istituto in analisi fosse esperibile laddove “il giudice a quo si sia dichiarato incompetente per valore e quello della riassunzione abbia ritenuto la propria incompetenza per materia”[7].

Il regolamento necessario d’ufficio, disciplinato ai sensi dell’art. 45 c.p.c., si rivolgerebbe quindi solo alle questioni attinenti la competenza per materia o territorio inderogabile.

La soluzione cosí prospettata è stata ritenuta compatibile con il principio del giudice naturale, di cui all’art. 25 co I, Cost, da parte della Corte Costituzionale[8].

L’interpretazione descritta, da considerarsi maggioritaria, è stata giustificata valorizzando il dato letterale dell’art. 45 c.p.c.

In particolar modo si è osservato che la locuzione “se questi ritiene di essere a sua volta incompetente”, contenuta nell’art. 45 c.p.c., si dovesse interpretare in modo restrittivo, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 44 c.p.c.

Il conflitto negativo di competenza si rende percorribile unicamente laddove l’altro giudice ritenga di essere a sua volta incompetente per ragioni di materia o per territorio nei casi di cui all’art. 28 c.p.c.[9]

Si è sostenuto, quindi, che il giudice adito in riassunzione (quindi adito per secondo) non potrebbe definirsi incompetente per valore.

Non gli sarebbe concesso sollevare alcun conflitto, atteso che per effetto dell’ordinanza emessa dal primo giudice la sua competenza ratione valoris a conoscere della lite è ormai radicata e non più suscettibile di contestazione.

Il secondo giudice, quindi, quando esclude che la causa assunta presso di lui rientri nella propria competenza può chiedere il regolamento di competenza necessario solo se ritiene che la causa rientri nella competenza per materia del primo giudice.[10]

Le precisazioni compiute dalle Sezioni Unite 1202/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, riconosce come l’orientamento maggioritario sul tema non sia esente da criticità e debba essere, almeno parzialmente, rivisto.

La prima considerazione è rivolta all’art. 44 c.p.c. nella parte in cui sancisce che l’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con istanza di regolamento, renderebbe incontestabile la competenza dichiarata se la causa venisse riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 50 c.p.c. salvo che l’incompetenza non riguardi la materia o il territorio inderogabile (nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c.).

La Corte nota, infatti, con una argomentazione sottile ma efficace, che il giudice ad quem non rileva implicitamente, elevando ex art. 45 c.p.c. un conflitto negativo per insussistenza della propria asserita incompetenza per materia o per territorio inderogabile, (anche) la propria incompetenza per valore con il rilievo ormai precluso per il decorrere dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.

È il giudice adito per primo, infatti, ad aver ritenuto sussistente la propria competenza per valore; egli si è spogliato della causa solo con riferimento al merito (ratione materiae), non avendo eventualmente rilevato la propria incompetenza per valore (vuoi perché non esaminata, vuoi perché comunque assorbita da quella per materia) e, per ciò solo, ad aver reso incontestabile sotto tale profilo la propria competenza.

Il giudice adito per secondo in riassunzione, allora, attraverso il conflitto di competenza non fa altro che negare la propria competenza per materia nulla rilevando, e nulla potendo rilevare, circa la competenza per valore una volta esclusa quella per materia erroneamente attribuitagli dal primo giudice.

In altri termini, “se innanzi al primo giudice non si è posta (in via di eccezione di parte o di rilievo d’ufficio) questione alcuna di incompetenza per valore, ogni discorso a riguardo è ormai precluso già presso il primo giudice”.

Escludendo che con il rilievo della propria incompetenza il giudice solleverebbe anche, seppur implicitamente, un rilievo di incompetenza per valore viene meno una ragione “fondante dell’orientamento maggioritario di cui si è detto”.

Questo passaggio merita attenzione in quanto evidenzia una aporia argomentativa che la giurisprudenza ha lungamente sostenuto.

Sarebbe incoerente, infatti, sostenere che se il giudice a quo nega di essere incompetente per materia si riferisce solo a tale profilo mentre, se la medesima asserzione la fa il giudice ad quem, starebbe declinando la propria competenza (anche) per quanto riguarda il profilo del valore.

Anche perché, si ritiene, altrimenti la mancata asserzione o negazione della competenza per valore da parte del primo giudice si trasformerebbe in una attribuzione della competenza per valore al giudice successivamente adito, non tenendo di conto che la preclusione è già maturata presso il primo giudice.

Le argomentazioni così descritte sembrano altresì essere confermate dalla lettera della legge.

L’art. 45 c.p.c., infatti, si limita a stabilire che il regolamento può essere richiesto quando il giudice a quem “ritiene di essere a sua volta incompetente” e non che il regolamento possa essere chiesto solo se il giudice della riassunzione ritiene di essere a sua volta incompetente previa individuazione di un diverso criterio di competenza per materia del primo o d’un terzo giudice.

In altri termini ciò significa che la competenza per materia e quella per valore non sono tra loro in rapporto di specialità. La prima attiene ad un profilo qualitativo, la seconda ad un profilo quantitativo.

Inoltre non v’è alcuna ragione letterale per cui la questione di competenza per materia debba ridursi alla mera individuazione di quale sia il giudice provvistone nel presupposto che la controversia sia assoggettata ad un criterio di riparto ratione materiae.

La nuova formulazione dell’art. 38 c.p.c., infine, pone come momento ultimo per la discussione della competenza per materia, valore e territorio inderogabile l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.

Il legislatore ha voluto così concentrare ogni questione attinente alla competenza entro questo momento.

Sia l’eccezione di parte (entro il termine di cui al co. I dell’art. 38 c.p.c.) che il rilievo d’ufficio (non oltre l’udienza di cui all’art. 183) dovranno essere espliciti, al fine che la questione sia sottoposta al contraddittorio delle parti.

Il rilievo esplicito di una incompetenza per materia, quindi, preclude in via logica ed automatica ogni altro titolo di incompetenza.

I poteri del secondo giudice, una volta riassunta la causa, sono invero significativamente limitati.

Egli non potrebbe in nessun caso rilevare un titolo di propria incompetenza diverso da quello che è stato oggetto dell’ordinanza declinatoria: ha come percorso obbligato solo quello di contestare il titolo di competenza come attribuitogli dal primo giudice[11].

La Corte, quindi, fornisce una lettura minimalista dell’art. 45 c.p.c. intendendola come una norma che si preoccupa di garantire il rispetto di regole concernenti la qualità della domanda, accettando anche “che una controversia possa eventualmente essere decisa da un giudice normalmente preposto a conoscerne altre di differente valore”[12].

Ciò posto, tuttavia, l’orientamento maggioritario, seppur con argomentazioni parzialmente corrette e riviste, è quindi confermato.

Il regolamento di competenza d’ufficio dovrà ritenersi inammissibile nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito di riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo da criterio di valore, giacchè in tale occorrenza l’eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della Corte di cassazione, produrrebbe l’effetto di un regolamento d’ufficio ratione valoris che invece è escluso per insindacabile scelta di merito legislativo.

Una lettura diversificata, infatti, si risolverebbe in un modo surrettizio per estendere la praticabilità dello strumento in analisi. La lettera della legge, dunque, appare chiara: il conflitto di competenza è esperibile limitatamente alle ragioni di materia o territorio inderogabile, non essendo estensibile tale strumento ai conflitti ratione valoris.

Conclusioni 

Come evidenziato in precedenza il merito della sentenza in commento, non semplice nella sua costruzione anche a causa della complessità dell’argomento, è quello di migliorare le argomentazioni per arrivare ad un risultato ormai pacifico in giurisprudenza.

In particolar modo la Corte ha precisato correttamente come non si potrebbe attribuire ad una declinatoria di incompetenza un implicito significato diverso (o più ampio) di quello espressamente predicato: il primo giudice spogliandosi della controversia in quanto incompetente ratione materiae non si dichiara (implicitamente) anche incompetente ratione valore.

Le Sezioni Unite hanno confermato l’inammissibilità del regolamento di competenza non tanto in virtù della preclusione maturata sulla questione dinnanzi al secondo giudice, ma piuttosto dal fatto che una soluzione diversificata produrrebbe un effetto sostanzialmente analogo ad un regolamento di competenza d’ufficio ratione valoris, precluso dall’art. 45 c.p.c.


[1] Il regolamento di competenza, sia necessario che facoltativo, è uno speciale mezzo di impugnazione che le parti posso proporre contro le sentenze o le ordinanze che decidono sulla competenza. Qualora tale potere sia esercitato dal giudice stesso avanti il quale la causa sia stata riassunta ex art. 50 c.p.c. si tratterà di un potere sui generis. Per una approfondita trattazione della materia si rimanda a C.Consolo, “Spiegazioni di diritto processuale civile, vol. I”, Giappichelli Editore, Torino 2017.

[2] Il giudice non è quindi vincolato dalla decisione del primo giudice, ma neppure potrà emettere una sentenza di segno opposto.

[3]  In tal senso si rimanda a Cass. 31 gennaio 2007,n.2154,in Giust.civ. Mass.2007,1; Cass.2settembre 2004,n. 17663, in Giust. civ. Mass. 2004, 9; Cass. 17 giugno 1993, n. 6776, in Giust. civ. Mass. 1993, 1041; Cass. 20 aprile 1993, n. 4647, in in Giust. civ. Mass. 1993, 705. In dottrina cfr., in Consolo, Codice di procedura civile, 5a ed., Milano 2013, p. 635.

[4] Dopo la riforma del 2009 la parola “sentenza” è stata sostituita con quella di “ordinanza” al fine di rendere più agile la produzione di provvedimenti (in materia di competenza, ma anche di litispendenza, continenza e connessione) che non incidono sul merito. L’ordinanza, a differenza della sentenza, non necessita di una motivazione completa; può altresì essere adottata in udienza dal giudice senza lo svolgimento della fase decisoria di cui all’art. 190 c.p.c.

[5] In dottrina si è sostenuto che “l’analisi dell’art. 50 c.p.c. porta ad affermare con certezza che la competenza del giudice è requisito di validità non della domanda giudiziale ma degli atti e dei provvedimenti del giudice”. Così A. Proto Pisani, “Lezioni di diritto processuale civile”, VI edizione, pg. 272, Jovene Editore.

[6] Il regolamento di competenza venne introdotta dal legislatore del 1942 in deroga al principio secondo cui ciascun giudice è giudice della propria competenza. In contrasto con tale principio, infatti, si stabili che il giudice potesse determinare anche la competenza di un altro giudice seppur limitatamente al valore e al territorio derogabile. La riflessione è tratta da A. Proto Pisani in op. già citata.

[7] Così Cass. n. 45/1962

[8] Si veda sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 361/89.

[9] In questi termini si è espressa Cass. n. 728/96

[10] Il conflitto, invece, non potrà essere elevato nel caso in cui il secondo giudice ritenga di “spartire la competenza in base al valore, perché con la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente ogni questione sulla competenza per valore è ormai preclusa” (cosí Cass. 19792/08).

[11] Così, numerosa giurisprudenza, tra cui Cass. n. 12354/16.

[12] Ciò, come nota la stessa Corte di Cassazione nella sentenza in commento, è in linea con il principio della ragionevole durata del processo.

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