Recesso ad nutum e indagine del Giudice: la Cassazione

in Giuricivile, 2019, 7 (ISSN 2532-201X)

Cosa si intende per recesso ad nutum? Quali sono i presupposti e le condizioni per poterlo esercitare? Prima di rispondere al quesito e commentare la sentenza della Cassazione che ha chiarito definitivamente la questione, ecco alcuni accenni sul diritto di recesso per poter comprendere meglio il problema.

Sommario:
1. Il recesso: cos’è e come si esercita
2. Il recesso ad nutum
3. La sentenza della Cassazione n. 20106/2009

Il recesso: cos’è e come si esercita

Il recesso è la facoltà riconosciuta dalla legge alle parti di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale. Si tratta di un’alternativa alla risoluzione per mutuo consenso, che rappresenta invece l’accordo delle parti sullo scioglimento del precedente vincolo negoziale.

Il recesso è atto unilaterale recettizio: esso non necessita cioè del consenso altrui ma – per poter essere efficace – deve essere necessariamente portato a conoscenza del destinatario. L’istituto è disciplinato dall’art. 1373 c.c. che ne diversifica i tempi di esercizio a seconda della durata del contratto. In particolare si distingue tra

  • contratti ad esecuzione specifica, nei quali il recesso può essere esercitato finchè il contratto non abbia avuto esecuzione
  • e contratti ad esecuzione periodica, nei quali il recesso potrà essere esercitato anche successivamente, ma non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Il recesso, può essere accordato ad una o ad entrambe le parti convenzionalmente, ovvero espressamente dalla legge. Un esempio tipico di recesso previsto dalla legge può essere rinvenuto nell’art. 1569 c.c. del contratto di somministrazione il quale prevede espressamente che “se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi, o, in mancanza in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione”.

Il diritto di recesso è a ben guardare espressione del principio di ordine pubblico dell’inammissibilità di vincoli contrattuali perpetui. Esso però, lungi dal costituire una facoltà normale delle parti contraenti, presuppone a norma del citato articolo 1373 c.c., che sia specificamente ed espressamente attribuita dalla legge o per clausola contrattuale.

Ovviamente non necessiterà della doppia sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 c.c. la clausola che lo preveda, laddove tale facoltà sia attribuita e riconosciuta ad entrambi i contraenti.

Il recesso ad nutum

Il recesso può essere causale o ad nutum – ovvero privo di giustificazione – chiaramente sempre con la concessione secondo gli usi, di un periodo di preavviso. In altre parole, con l’espressione “recesso ad nutum” si intende un recesso libero, senza alcuna giustificazione e nel quale decisione di recedere è totalmente rimessa alla discrezionalità di colui che recede.

Va tuttavia ricordato che il recesso ad nutum, trova in ogni caso il limite dell’esercizio sotto il profilo dell’abuso di diritto: non è quindi immune dal sindacato e dal controllo dell’autorità giudiziaria in ipotesi di esercizio arbitrario.

La sentenza della Cassazione n. 20106/2009

Importantissima sul punto, la sentenza n. 20106/2009 che ha stabilito che il recesso seppur ad nutum, non può tradursi in un esercizio di un potere che è espressione di una supremazia tra due parti contrattuali.

Al contrario, esso deve esplicarsi nel rispetto del principio di buona fede oggettiva che deve orientare qualsiasi fase dell’attività negoziale: le trattative, l’esecuzione del contratto ed infine il suo scioglimento che non potrà rappresentare un’alterazione del sinallagma contrattuale, rappresentando il tessuto intimo connettivo del rapporto negoziale.

La buona fede è infatti necessaria affinché il rapporto giuridico sia contenuto nei binari “dell’equilibrio e della proporzione” (1).

Con la predetta pronuncia la Corte di Cassazione ha rimarcato il potere del giudice di controllare l’esercizio del recesso, ovvero di verificare che lo stesso non confligga con i canoni generali della buona fede lealtà e correttezza, e quindi che non sia espressione della supremazia e forza economica di una parte sull’altra. Riconoscendo l’ammissibilità di un tale controllo – pur in previsione di una pattuizione che accordi la facoltà di recesso sine causa – ed affermandone la natura non già di controllo politico, ma di una valutazione squisitamente giuridica.

Si legge testualmente nella citata pronuncia: “Il problema non è politico, ma squisitamente giuridico ed investe i rimedi contro l’abuso dell’autonomia privata e dei rapporti di forza sul mercato, problemi questi che sono oggetto di attenzione da parte di tutti gli ordinamenti contemporanei, a causa dell’incremento delle situazioni di disparità di forze fra gli operatori economici”.

L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, autonomo dovere giuridico, ormai collocato tra gli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall’art. 2 Cost., e la sua essenza si sostanzia nell’imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo che ciascuna parte contrattuale assicuri l’interesse contrattuale dell’altra o quanto meno non le arrechi danno.

Sotto questo aspetto, si è dunque affermato che il criterio della buona fede oggettiva costituisce strumento, per il Giudice, di controllo del negozio in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi. Nel caso di evoluzione patologica del rapporto, pur in presenza di una facoltà stabilita dal contratto di recesso ad nutum, spetterà dunque al Giudice di valutare la conformità dell’esercizio del recesso al criterio della buona fede, tenuto conto delle modalità concrete del suo esercizio nel caso specifico.


Corte di Cass. III Sez. Civ. 20106/2009

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