Rassegna giurisprudenziale del 22 maggio 2024

Questa rassegna giurisprudenziale si propone di esaminare le principali novità delle sentenze e ordinanze della settimana.

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Nuova convivenza dell’ex coniuge: incide sull’assegno divorzile?

La Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13739 del 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla revisione dell’assegno divorzile ai sensi dell’art. 9 della legge divorzile. I giudici hanno osservato che tale disposizione consente la modifica dell’assegno divorzile in presenza di sopravvenute circostanze che incidano sull’equilibrio economico delle parti.

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Nullità precetto per omessa trascrizione dell’assegno

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13373 del 2024, ha affrontato la questione relativa alla validità degli atti di precetto basati su assegni circolari non trasferibili. La Corte ha stabilito che l’omessa trascrizione integrale del fronte e del retro di un assegno circolare non trasferibile comporta la nullità dell’atto di precetto.

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Sospensione prescrizione nella solidarietà atipica

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha emesso una sentenza, la n. 12928 del 2024, che ha chiarito il principio relativo alla sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. anche nei casi in cui si applica ai coobbligati solidali.

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Rendita vitalizia lavoratore: dies a quo della prescrizione

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha sollevato una questione di massima importanza, riguardante la decorrenza della prescrizione in danno del lavoratore sulla rendita vitalizia. Questo dibattito è stato rimesso alle Sezioni Unite Civili per una più approfondita valutazione e un chiarimento definitivo della questione.

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Crediti di lavoro: inammissibilità del rinvio pregiudiziale per interessi legali

Le Sezioni Unite Civili hanno recentemente affrontato una questione di rilievo riguardante il calcolo degli interessi legali successivi alla proposizione di una domanda giudiziale. La sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024 ha chiarito che, in mancanza di specifiche indicazioni nel titolo esecutivo, gli interessi legali dovuti dopo la presentazione della domanda giudiziale devono essere calcolati in base al saggio stabilito dall’art. 1284, comma 1, c.c.

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