Rapporto dello sport scolastico in Italia e in Europa

L’articolo si propone di esaminare il rapporto tra lo sport scolastico in Italia e in Europa, offrendo un’analisi comparativa delle normative, delle pratiche e dell’impatto che tali attività hanno sulla formazione giovanile. Attraverso lo studio delle diverse approcci normativi e culturali, si mira a delineare come lo sport venga integrato nei programmi educativi scolastici e quali siano le sue ripercussioni sullo sviluppo fisico, sociale e morale degli studenti. Questo confronto mira a evidenziare le differenze e le similitudini nel trattamento dello sport nelle scuole tra il contesto italiano e quello europeo, con l’intento di comprendere le implicazioni di tali rapporti per le future generazioni.

Premessa

Analizzando il rapporto tra scuola e sport, l’idea dello sport come elemento di crescita morale e culturale è strettamente legata alla filosofia greca, che vedeva nello sport una possibilità di sviluppo sotto molteplici punti di vista per i futuri cittadini[1].
Facendo un passo indietro nel tempo, l’antica Grecia ha simboleggiato il punto di inizio per l’elaborazione del concetto di sport e cultura e, andando nello specifico, è proprio in questo contesto che lo sport ha assunto una connotazione formativa ed educativa dato che la pratica fisica nel mondo greco si collegava con il concetto di aristos avvicinando l’atleta all’eroe.
In tal senso, quindi, lo sport aveva una valenza identitaria profonda nella suddetta civiltà ma, naturalmente, è necessario sottolineare che, i modi di concepire lo sport in concreto sono mutati con il trascorrere del tempo, anche se sono sopravvissuti alcuni tratti generali di riferimento[2].
Lo sport e il gioco, oltre a diffondere i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondanti di ogni società sana, sono essenziali strumenti per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita e, per fare degli esempi, potremmo menzionare[3]: l’organizzazione di una competizione, la definizione dei ruoli e le strategie di gioco. Le competenze intellettive, citate precedentemente, si possono trasferire in qualsiasi contesto lavorativo e rappresentano abilità che ognuno dovrebbe essere in grado di mettere in pratica quando è chiamato a prendere delle decisioni o a preparare un programma di azione. Soffermandoci sulle abilità, secondo il punto di vista di Guthrie[4], ne esistono di tre tipi: quelle discrete, atti per esempio come il calciare, lanciare o afferrare un oggetto, con una partenza ed una fine definiti e facilmente realizzabili in tempi brevi; quelle seriali, vale a dire atti più complessi, costituiti da una successione di eventi e con tempi di esecuzione più lunghi, in questo caso, la ripetizione assume un ruolo fondamentale; e quelle continue, ossia azioni ripetute o ritmiche, come la corsa, dalla durata di diversi minuti[5]. I valori educativi dello sport, quindi, possono fornire un contributo determinante all’istruzione e alla formazione dei giovani, perché ne sostengono i processi di sviluppo motorio, cognitivo ed emotivo, inoltre, aiutano a valorizzare le proprie potenzialità e stimolano il confronto continuo con sé stessi e gli altri con spirito critico[6]. Nel 1992 l’UNESCO ha redatto la Carta dei diritti dei bambini nello sport[7], confermando in modo esplicito che lo sport rappresenta un vero e proprio diritto per i bambini, con lo scopo di indicare, per punti, i diritti basilari riconosciuti ai minori all’interno dell’ambiente sportivo. Pertanto, la normativa endofederale di ciascun organismo dovrebbe adeguarsi soprattutto in tema di giustizia sportiva disciplinare[8]. Ma cosa significa diritto di fare sport? Qualunque siano le condizioni fisiche e caratteriali dei bambini, questi non devono essere in alcun modo emarginati dal loro diritto di praticare una qualsiasi disciplina sportiva; l’adulto non può assolutamente negargli questa possibilità, anzi deve potergli offrire tutte le condizioni adattabili a livelli e bisogni[9]. Lo sport nelle scuole, per esempio, è diventato uno strumento insostituibile per prevenire e combattere la violenza e il bullismo, la discriminazione razziale e l’obesità[10] e, dunque, questi programmi mirano a diffondere la cultura dello sport, contribuire a prevenire l’abbandono scolastico dei bambini,promuovere l’inclusione dei gruppi svantaggiati e consentire la partecipazione degli studenti con disabilità[11].

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Le leggi europee ed internazionali a tutela dell’attività sportiva

Sono svariate, anche a livello europeo ed internazionale, le leggi ed i documenti validi come riferimento quando parliamo di diritto allo sport per i minori. La Carta olimpica, che rappresenta il più importante fenomeno di codificazione prodotto dall’ordinamento sportivo, annovera il diritto allo sport fra i diritti umani[12]. Prova ne sia che, tra i suoi principi fondamentali, si legge: “la pratica dello Sport è un diritto umano ed ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport, senza discriminazioni di alcun tipo, con spirito di amicizia, solidarietà e fair play e nello spirito Olimpico, che richiede intesa reciproca”. Oltre alle competizioni olimpiche, la Carta olimpica regola anche una dimensione valoriale e, a partire dal 2004, la Carta si è autodefinita a basic instrument of a constitutional nature[13] e, inoltre, include tra i suoi valori anche la promozione dello sport per tutti, prova ne sia che questo profilo è divenuto uno degli scopi dei Comitati olimpici insieme all’attività agonistica finalizzata alla preparazione delle squadre olimpiche[14]. In merito ai sette principi della Carta, con riguardo ai diritti umani, è utile menzionare che l’esercizio dei diritti e delle libertà sanciti dalla suddetta, deve essere assicurato senza che vi siano discriminazioni fondate sulla razza, sul sesso, sull’orientamento sessuale, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull’estrazione sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio o ancora sulla nascita[15]. Se pensiamo, invece, alla Carta Internazionale per l’Educazione Fisica e lo Sport del 21 novembre del 1978, per cui lo sport è fondamentale per lo sviluppo della personalità di molti giovani[16]: ricaviamo da quest’ultima un’importante considerazione a proposito dell’attività sportiva, definita come il più rilevante “nucleo educativo” dopo la famiglia e la scuola[17], in quanto, lo sport è un potente strumento educativo che riesce a fare ciò che a volte non è possibile alla famiglia e alla scuola, perché con il gioco soddisfa il piacere, una delle più forti motivazioni, che non ha bisogno di altri stimoli per sollecitare interesse e attenzione[18]. Sempre sul piano internazionale, la Convenzione dei diritti del fanciullo è stata ratificata con la legge 176 del 1991 e, all’art., 7 riconosce il diritto del minore di dedicarsi al gioco e alle attività ricreative consone all’età[19]. Soffermandoci, quindi, sul diritto dei minori a praticare attività sportiva, la Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – il Trattato internazionale più ratificato al mondo – definisce il gioco come un “diritto di tutte le persone di minore età”. Nonostante non sia esplicitamente menzionato nella Convenzione sui diritti della gioventù, un’interpretazione globale e combinata di diversi articoli della Convenzione stessa, parlano di sport, in primo luogo all’art. 31[20]. Quest’ultimo riconosce ad ogni bambino il diritto a dedicarsi ad attività ludiche e ricreative proprie della sua età[21] e, all’interno del suddetto, si afferma “il riconoscimento, da parte degli Stati, a bambini/e, ragazzi/e del diritto al riposo e al tempo libero, di dedicarsi alle attività ricreative adatte alla loro età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica, nonché il rispetto e la promozione del diritto succitato alla partecipazione piena, culturale e artistica, e l’incoraggiamento «alla realizzazione di opportunità adeguate ed egualitarie per lo svolgimento di attività culturali, artistiche, ricreative e di svago[22]”.
Anche le Nazione Unite, nel Commento generale n. 17 del 2013, The right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts[23], hanno colto l’occasione per approfondire l’importanza dell’articolo 31 della Convenzione, facendo riferimento al benessere e allo sviluppo delle persone minori di età in modo da garantirne e rafforzarne l’applicazione[24]. Nel Commento, infatti, viene ribadito l’irrinunciabilità del diritto al gioco, poiché assolve ad una funzione educativa e di inclusione, in particolar modo per chi vive in condizioni di vulnerabilità.
Infine, con il trattato di Lisbona del 2009, l’UE ha acquisito una competenza specifica nel campo dello sport[25]: per cui l’articolo 6, lettera e) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) conferisce all’Unione la competenza per sostenere o integrare l’azione degli Stati membri nel settore dello sport, mentre l’articolo 165, paragrafo 1, contiene gli aspetti particolareggiati della politica per lo sport stabilendo che l’Unione “contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa”. L’articolo 165, paragrafo 2, specifica che l’azione dell’Unione è intesa “a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi”[26]. Basandosi sul Libro bianco del 2007, qui vengono evidenziate le potenzialità dello sport atte a contribuire in modo significativo agli obiettivi generali della strategia Europa 2020, mediante il rafforzamento delle possibilità di impiego e della mobilità, tramite la promozione dell’inclusione sociale per mezzo dello sport e, tra le altre cose, dell’istruzione e della formazione. Nel 2014, inoltre, è stata data vita al programma Erasmus+[27], il nuovo programma dell’UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020[28]. Le attività di Erasmus+ nel campo dello sport mirano a sostenere le azioni che aumentano le capacità e la professionalità, migliorano le competenze di gestione e rafforzano la qualità dell’attuazione dei progetti UE, andando a creare dei legami tra le associazioni del settore sportivo.

 La situazione in Italia fino all’ingresso dello sport nella Costituzione (legge costituzionale n. 1/2023)

La L. 23 marzo 1981, n. 91 ha confermato la “libertà dell’attività sportiva”, considerata come una “esplicazione della personalità dell’individuo” meritevole di promozione e di tutela[29]. La clausola generale dei diritti inviolabili, che si ravvisa nell’art. 2 della Costituzione, legittima l’interprete, nella ricerca degli spazi di tutela, a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a salvaguardare ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si colloca nelle richiamate formazioni ove si esplica la sua personalità. Con la legge n. 112 del 2011, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza[30], ha stabilito il diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi con disabilità, tant’è che, un’altra caratteristica evidente nei vari progetti di legge, è proprio la considerazione delle persone con disabilità, affinché sia garantito il loro accesso allo sport, sia dal punto di vista terapeutico che di inclusione sociale. Infatti, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità[31], adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, all’art. 7[32], assicura ai bambini con disabilità il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali sulla base dell’eguaglianza con gli altri bambini. Inoltre, secondo l’articolo 30[33], gli Stati membri debbono incoraggiare la partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale, alle attività ricreative, al tempo libero e allo sport, sancendo, in tal modo, un riconoscimento specifico al valore di tali attività. La definizione di sport è stata elaborata dal legislatore italiano che l’ha inserita nella L. 8 agosto 2019, n.86[34], attribuendole questa definizione: “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole codificate che, attraverso una partecipazione organizzata o no, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o ancora l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”. Volendo andare oltre la legge, si intende rappresentare lo sport come normativa dotata di comunicare valori antichi e moderni facendo sì che questi ultimi possano coesistere e dar vita ad un sistema di possibili esperienze educative e formative di notevole portata[35]. In conclusione, non va dimenticato che lo sport viene finalmente menzionato all’interno della Costituzione della Repubblica italiana grazie alla modifica dell’art.33[36], reputata la collocazione normativa più idonea, in ragione del suo contenuto più ampio ed eterogeneo (basta pensare alle materie trattate: arte, scienza, istruzione, alta cultura)[37]. Il motivo principale di questa scelta risiede nel fatto che si è preferito non intervenire sui principi fondamentali, poiché nella scorsa Legislatura: l’articolo 9 era stato oggetto di un determinato procedimento di revisione (ossia quello in materia di tutela dell’ambiente, poi approvato in via definitiva)[38], con il rischio di alcune problematiche; mentre, per quanto concerne l’articolo 32, che invece ha un oggetto unico e omogeneo (ossia il diritto alla salute), l’innesto di ulteriori situazioni giuridiche sarebbe potuto apparire distonico, finendo per accentuare solo una delle varie dimensioni e funzioni dello sport che il revisore costituzionale intende valorizzare[39]. L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva ed all’unanimità la proposta di legge costituzionale che inserisce la tutela dello sport in Costituzione, con 312 sì[40]. Il provvedimento aveva già ricevuto il via libera dal Senato in seconda lettura (170 si, 1 astenuto) il 17 maggio scorso e in prima lettura il 13 dicembre 2022 (145 si e 4 astenuti) e, sempre alla Camera, c’era già stata un’approvazione unanime il 4 aprile 2023[41]. Il testo in questione è composto di una sola norma che, all’art. 33 della Carta, aggiunge: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme»[42]. L’articolo 33 della Costituzione evidenzia come compito della Repubblica sia promuovere la cultura perché una vera democrazia necessita di cittadini sensibili e istruiti: curare, organizzare e diffondere la formazione culturale e civile di un popolo significa garantire la qualità della democrazia[43].

Note

[1] S. L. Battente, L’idea di sport nel mondo antico e contemporaneo, Aracne, 2019. In tal senso la pratica fisica aveva una valenza di tipo formativo ed educativo, tanto del buon cittadino che del buon soldato…” e ancora: “Lo sforzo fisico, infatti, la competizione, il superamento di ostacoli, la presenza di valori e regole, la matrice pubblica, la forma attiva e passiva di fruizione, il premio, solo per fare degli esempi, sono profondamente mutati nel corso dei secoli, pur mantenendo alcuni tratti di base comuni.

[2] N. Spivey e N. J. Spivey, The Ancient Olympics, Oxford University Press, 2005. L’enciclopedia delle Olimpiadi, da Olympia a Pechino: 3000 anni di storia, vol. I, 2008, p. 27.

[3] M. Montessori, La mente del bambino. Mente assorbente, Garzanti, Milano 1952 (Prima edizione originale inglese con il titolo “The absorbent mind”, 1949). Educazione e sport è un binomio che necessita di sinergia ed è fondamentale una forte alleanza tra le istituzioni sportive ed educative per attivare una contaminazione positiva di valori universali e intramontabili dello sport, poiché la strutturazione della società richiede un patto culturale e sociale che garantisca in tutti gli ambienti “formali” e “non formali” l’apprendimento di competenze che potrebbero trasformare la vita dei bambini.

[4] E. R. Guthrie, Apprendimento motorio e prestazione, Società Stampa Sportiva, Roma 2000, p. 10. Guthrie era uno psicologo statunitense (Lincoln, Nebraska, 1886-Seattle, Washington, 1959) che dal 1914 insegnò nell’Università di Washington. Egli è considerato l’iniziatore del neobehaviorismo americano ed ha cercato di ricondurre l’apprendimento a pochi principi teorici fondamentali, primo tra tutti il principio di contiguità.

[5] Cfr. G. Pento, Fondamenti e didattica delle attività motorie per l’età evolutiva. Apprendere il movimento nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo d’istruzione, Creup, Padova 2020, p. 56-57.

[6] Anno Europeo dell’Educazione attraverso lo Sport nel 2004, lo scopo era quello di incoraggiare le partnership tra il mondo dell’istruzione ed il mondo dello sport per promuovere i valori educativi e sociali dell’attività sportiva, mentre all’art. 2 della Carta Europea dello Sport si definisce quest’ultimo come un importante fattore di crescita umana che deve essere adeguatamente supportato dai fondi pubblici”. Nella Carta si definisce inoltre lo sport come uno degli aspetti dello sviluppo socioculturale, a livello locale come regionale e nazionale.

[7] Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti, Adattamento dalla carta pubblicata nel 1992 dalla Commissione Tempo Libero dell’O.N.U., F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico, UNESCO, Ginevra, 1992.

[8] S. Salardi, Lo sport come diritto umano nell’era del post-umano, Giappichelli 2019.

[9] M. Pittalis, Sport e Diritto, “Punto di riferimento della disamina è la Riforma dell’ordinamento sportivo contenuta nei DD.Lgs. nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021 e nel Correttivo di cui al D.Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, che hanno modificato profondamente il sistema sportivo e sono destinati ad incidere sempre più grazie alla loro efficacia progressiva a seconda dei vari ambiti dagli stessi normati”.

[10] Capita spesso che questi studenti subiscano processi di esclusione, mentre attraverso lo sport, oltre ad accrescere l’autostima e la fiducia in sé stessi, aumenta anche la capacità di interagire con il prossimo e migliorano le relazioni con i compagni.

[11] Cfr. M. A. Milani, Sport e Inclusione: La disabilità nel contesto scolastico e sociale, Bonomia University Press. Cap. 3 “Sport e benessere” Par. 1 “benefici dell’educazione fisica e sportiva in giovani con bisogni educativi speciali e in situazione di disabilità”.

[12] L. Melica, Sport e “diritti” in Italia e nel mondo, Bologna University Press, 2022. La Carta olimpica, infatti, promuove anzitutto i principi ed i valori essenziali dell’Olimpismo, autodefinendosi “costituzionale” – “as a basic instrument of a constitutional nature”. Essa opera come Statuto del Comitato Internazionale Olimpico e contiene diritti e obblighi spettanti ai soggetti costitutivi del Movimento olimpico, ossia lo stesso Comitato olimpico internazionale, le Federazioni internazionali, i Comitati nazionali olimpici ed i Comitati organizzatori dei giochi olimpici. La Carta, inoltre, a conferma della asserita natura “costituzionale”, attribuisce all’Olimpismo una bandiera e fonda l’intera comunità olimpica sul motto Citius / Altius / Fortius.

[13] L. Melica, Valori dell’olimpismo e pregnanza giuridica nella geopolitica dello sport, Diritto dello Sport (ISSN 2785-1141), Fondazione Bologna University Press Vol. 03 n. 02 (2022).

[14] Nella Carta, tuttavia, non si rinviene un generale divieto di discriminazione, ma un divieto limitato al compimento di atti discriminatori con esclusivo riferimento ai diritti garantiti dalla medesima Convenzione. L’Articolo 14, infatti, recita: “Divieto di discriminazione. Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l‘origine nazionale o sociale, l‘appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”. Bisogna attendere gli anni Novanta per avere un’estensione delle garanzie in tema di discriminazione. Il Protocollo n.12 interviene, infatti, per stabilire un generale divieto di discriminazione, esteso a tutti i campi e settori (art 1). Con l’entrata in vigore di tale atto, risulta possibile azionare i meccanismi di tutela istituiti dalla Convenzione ed in particolare il ricorso alla Corte europea, qualora sussista una discriminazione, a prescindere dal contenuto del diritto su cui questa incida. L’ONU ha riconosciuto la Carta Olimpica, e in particolare l’articolo 6, che “qualsiasi forma di discriminazione è incompatibile con l’appartenenza al Movimento Olimpico”.

[15] Convenzione sui diritti del fanciullo, Conclusa a Nuova York il 20 novembre 1989, Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 19961, Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 febbraio 1997, Entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997.

[16] Convention on the Rigths of the Child, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176. “Il gioco, libero e creativo, e lo sport, quale pratica per un armonico sviluppo psico-fisico, sono diritti che fanno crescere, sviluppano la socialità, la memoria, l’intelligenza, l’equilibrio, il benessere…”

[17] Carta Internazionale per l’Educazione Fisica e lo Sport del 21 novembre del 1978: “La pratica dell’educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti. Ogni essere umano ha il diritto di accedere all’educazione fisica e allo sport, che sono indispensabili allo sviluppo della personalità”.

[18] V. Prunelli, Famiglia, scuola e sport, Le tre agenzie educative per formare la persona e lo sportivo, Franco Angeli Edizioni 2020.

[19] A cura del gruppo di lavoro composto da: C. Tiano, G. Ridolfi, L. Rosetti, M. Mazzocca, Dipartimento per lo Sport, I giovani e lo sport: la tutela dei minori e lo sviluppo della pratica sportiva, Yes & youth education + sport.

[20] Legge 27 maggio 1991, n. 176, Commissione parlamentare per l’infanzia, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. Art. 7, “Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide”. La Convenzione è composta di 54 articoli e il testo è ripartito in tre parti: la prima contiene l’enunciazione dei diritti (artt. 1-41), la seconda individua gli organismi preposti e le modalità per il miglioramento e il monitoraggio della Convenzione (artt. 42-45), mentre la terza descrive la procedura di ratifica (artt. 46-54).

[21] L. Giacomelli, C. Mura, Una ricognizione dei progetti di legge in discussione al Parlamento in materia di sport nelle scuole, rassegna giuridica focus informatici, 2022.

[22] Presentazione dei Commenti Generali 15, 16 e 17 del marzo 2013 del Comitato Onu sui diritti dell’infanzia: il Comitato insiste molto sulla necessità che i genitori non organizzino le giornate dei loro figli facendoli passare da un impegno all’altro senza concedere loro il tempo per giocare.

[23] Convention on the Rights of the Child, Committee on the Rights of the Child, General comment No. 17 (2013) on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31). Introduction: The importance of play and recreation in the life of every child has long been acknowledged by the international community, as evidenced by the proclamation in the 1959 Declaration of the Rights of the Child: “The child shall have full opportunity for play and recreation […]; society and the public authorities shall endeavour to promote the enjoyment of this right” (art. 7). This proclamation was further strengthened in the Convention on the Rights of the Child (the Convention) of 1989 which explicitly states in article 31 that “States Parties recognize the right of the child to rest and leisure, to engage in play and recreational activities appropriate to the age of the child and and to participate freely in cultural life and the arts.”

[24] Senato della Repubblica, XVII legislatura Audizione del Commissario europeo per l’educazione, la cultura, la gioventù e lo sport, Tibor Navracsics, sul Piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport, n. 17 giugno 2017. “Nel 2011, proseguendo nell’excursus temporale, è stato pubblicato “La dimensione europea dello sport”, il primo documento strategico adottato dalla Commissione europea nel settore dello sport dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona (2009)”.

[25] Nello specifico, l’Unione si concentra su tre aspetti: 1. il ruolo sociale dello Sport; 2. la sua dimensione economica; 3. il quadro politico e giuridico del settore dello sport.

[26] Cfr. nota n. 24, Erasmus+ intende migliorare le prospettive professionali e lo sviluppo personale dei giovani. Con un bilancio di 14,7 miliardi di euro, si propone di aiutare i sistemi educativi, formativi e giovanili a proporre attività didattiche che possano offrire le competenze necessarie per il mercato del lavoro e la società di oggi e domani.

[27] In estrema sintesi, le questioni chiave individuate erano le seguenti: 1) il ruolo sociale dello sport 2) la dimensione economica dello sport 3) l’organizzazione dello sport.

[28] Legge 23 marzo 1981, n. 91, da una parte, ha ribadito la libertà dell’attività sportiva, considerandola una esplicazione della personalità dell’individuo, meritevole di essere tutelata dallo Stato, dall’altra ha definito la distinzione tra livello dilettantistico e livello agonistico della pratica sportiva: la prima categoria non è soggetta a vincoli giuridici, la seconda qualifica professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico – sportivi che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità.

[29] Legge 12 luglio 2011, n. 112, L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA) è un organo monocratico indipendente italiano istituito nel 2011, con il compito di promuovere l’attuazione delle misure previste dalla Convenzione di New York e da altri strumenti internazionali finalizzati alla promozione e alla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

[30] Convention on the Rights of Persons with Disabilities, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

[31] Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Articolo 7 “Bambini con disabilità”: 1. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini. 2. In tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà tenuto prioritariamente in considerazione. 3. Gli Stati Parti garantiranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni che li riguardano.

[32] Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Articolo 30 “Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport”: 1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità: (a) Godano dell’accesso ai materiali culturali in formati accessibili; (b) Abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili; (c) Abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale. 2. Gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per dare alle persone con disabilità l’opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società. 3. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate, in conformità del diritto internazionale, per assicurare che le norme che tutelano i diritti della proprietà intellettuale non costituiscano una barriera irragionevole e discriminatoria all’accesso da parte delle persone con disabilità ai materiali culturali. 4. Le persone con disabilità dovranno essere titolari, in condizioni di parità con gli altri, del riconoscimento e sostegno alla loro specifica identità culturale e linguistica, ivi compresi la lingua dei segni e la cultura dei non udenti. 5. Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive (…).

[33] Legge 8 agosto 2019, n.86, Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. (19G00098) (GU Serie Generale n.191 del 16-08-2019).

[34] M. Mazzocca, Capitolo 1, Lo sport-cultura e la governance del sistema sportivo; F. Tranquillo, Lo sport di domani, Torino, Add Editore, 2020.

[35] P. Sandulli, Lo Sport nella Costituzione e “L’operazione Stadio Flaminio”, Rivista Diritto Sportivo Coni: La modifica dell’articolo 33 della Costituzione, intervenuta con la legge costituzionale numero 1 del 2023, ha fatto entrare, a pieno titolo, lo sport nella Costituzione; tale modifica non può lasciare indifferenti e pone tutti, istituzioni e cittadini, di fronte a numerosi interrogativi ed alla necessità di operare concretamente affinché, attraverso la pratica sportiva, si realizzino gli auspici tracciati dalla nuova norma costituzionale. Il settimo comma aggiunto, dal settembre del 2023, all’articolo 33, collocato nel secondo titolo della Costituzione, relativo ai rapporti etico-sociali, prescrive: “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

[36] F. Del Campo, Sport e Costituzione, “Con Disciplina ed Onore” (art. 54), Alla ricerca dello Sport nella Costituzione italiana, Europa Edizioni, 2023; G. Liotta, L. Santoro, Lezioni di diritto sportivo, Giuffrè 2023.

[37] Cfr. Legge Costituzionale n. 1/2022, Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente. (22G00019) (GU Serie Generale n.44 del 22-02-2022), entrata in vigore del provvedimento 09/03/2022. All’articolo 9 della Costituzione è aggiunto, il seguente comma: «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.  La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

[38] Camera dei deputati – Documentazione Parlamentare, Modifica all’articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva, Tema 9 ottobre 2023.

[39] Il 20 settembre 2023 è una data storica per lo Sport: Con la seconda e ultima deliberazione da parte della Camera dei deputati, è terminato l’iter legislativo per l’approvazione del disegno di legge costituzionale n. 715-B che inserisce lo sport in Costituzione. La Camera ha approvato all’unanimità la modifica all’art. 33 della Costituzione introducendo il nuovo comma «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».

[40] Per un’ampia disamina dello Sport nelle principali Costituzioni europee, v. Dossier 20 aprile 2022 – Modifica all’art. 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva – A.C. 3531 cost. e abb. – Senato della Repubblica, Camera dei deputati, online sul sito: senato.it/service/PDFServer/BGT/01346673.pdf, pp. 10 ss.

[41] Legge Costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. (23g00147) (gu serie generale n.235 del 07-10-2023).

[42] F. Del Giudice, Costituzione Esplicata, pp.102 e ss.,2011.

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Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive (SSD)

Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive (SSD)

Strutturato in forma operativa, il testo risponde alle diverse domande sulla costituzione e gestione di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) o di una società sportiva dilettantistica (SSD).

I campi di intersezione della Riforma dello Sport sono numerosi e variegati. Il quadro normativo tratteggiato dalle disposizioni emanate dal 2019 al 21 febbraio 2024 non è sempre di semplice o immediata applicazione.

Da ultimo è stato, infatti, pubblicato il decreto di approvazione del primo elenco delle mansioni necessarie, oltre a quelle già previste dalla legge, per lo svolgimento dell’attività sportiva da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, organizzate sulla base dei rispettivi regolamenti tecnici con cui si è aggiunto un ulteriore tassello normativo che va in direzione della piena attuazione della riforma del lavoro sportivo.

Coniugando dottrina e prassi, il manuale fornisce i giusti orientamenti nella complessa legislazione civilistica e fiscale.

La trattazione – seppur condotta con taglio pratico ed arricchita da facsimile e modelli – suggerisce spunti di approfondimento ulteriore, grazie a frequenti riquadri esplicativi che intervallano l’esposizione, soffermandosi su argomenti specifici e di dettaglio.

Cinzia De Stefanis
Giornalista economica, autrice di numerosissimi volumi e articoli per editori specializzati e per le principali testate giornalistiche che si occupano di impresa ed economia.

Antonio Quercia
Dottore commercialista e revisore contabile in Bari. Si occupa, in particolare, di consulenza aziendale e tributaria. Esplica incarichi di consulente tecnico presso il Tribunale di Bari. È autore di testi di diritto tributario e societario.

Damiano Marinelli
Avvocato cassazionista, arbitro e già docente universitario presso le Università di Siena, Firenze, Padova ed E-campus. È Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it). È autore di numerose pubblicazioni a livello nazionale ed internazionale, nonché relatore in convegni e seminari. È altresì key expert e coordinatore in progetti internazionali (Erasmus plus, Horizon2020, FAMI, ecc.).

Leggi descrizione
Cinzia De Stefanis, Damiano Marinelli, Antonio Quercia, 2024, Maggioli Editore
63.00 € 59.85 €

 

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