La quietanza di pagamento: natura giuridica e regime probatorio

in Giuricivile, 2019, 12 (ISSN 2532-201X)

Delineato l’ubi consistam della quietanza di pagamento, occorre soffermarsi sulla ricostruzione della disciplina applicabile in relazione ai diversi esempi di quietanza diffusi nella prassi (tipica, atipica e di comodo) anche alla luce della sentenza manifesto delle Sezioni Unite del 2014.

Definizione e struttura della quietanza di pagamento

Difettando nell’impianto codicistico una specifica definizione della quietanza di pagamento questa è stata elaborata dalla giurisprudenza la quale, per orientamento ormai costante, la qualifica come una dichiarazione di scienza rilasciata dal creditore con funzione di prova documentale precostituita.  Ad ulteriore avallo di questa definizione parte della dottrina, ponendo l’accento sul fatto che la quietanza non rappresenti in alcun modo un diritto attribuito al creditore, ha escluso che si tratti di un negozio giuridico annoverandola tra le certificazioni di pagamento [1].

La disciplina della quietanza è espressamente contemplata nell’art. 1199 c.c.[2] il quale dispone che nel momento in cui il creditore riceve un pagamento è tenuto ad un’importante incombenza di natura probatoria rappresentata dal rilascio della attestazione dell’avvenuto adempimento della prestazione.  Inoltre, affinché sorga l’obbligo al rilascio della quietanza, corrispondente ad un vero e proprio diritto soggettivo del debitore, è indispensabile la specifica richiesta da parte di quest’ultimo, nonché la sopportazione a suo carico delle spese occorrenti per l’emissione del documento.

Il rilascio della quietanza può essere indifferentemente eseguito attraverso la consegna dell’eventuale titolo costitutivo del credito ovvero mediante l’annotazione sul titolo medesimo degli estremi del pagamento.

A tal uopo la giurisprudenza prevalente si è orientata nel ritenere che il riferimento al debito estinto può essere sia diretto ed espresso, nel senso che la stessa dichiarazione di pagamento rivela “l’ammontare della somma pagata e il titolo per il quale il pagamento è avvenuto“, sia indiretto se la locuzione “pagato” è apposta sulla fattura dalla quale risultano l’importo del debito e la causale dello stesso[3].

Pertanto dal punto di vista strutturale elementi imprescindibili della quietanza sono:

  • L’indicazione delle parti coinvolte ;
  • l’importo pagato;
  • la causale;
  • la data e la firma del creditore

La quietanza di pagamento tipica

Al fine di poter perimetrare le caratteristiche essenziali della quietanza di pagamento con gli annessi risvolti sul piano probatorio occorre distinguere tra tre tipologie di quietanza diffuse nella prassi: la quietanza tipica, atipica e di comodo. E invero, in relazione a queste è sorto un dibattito circa la loro natura giuridica il quale ha subito una battuta d’arresto nel 2014 con l’intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite[4].

Orbene, ai fini probatori, con riferimento alla quietanza tipica,  espressamente disciplinata dal summenzionato art. 1199 cc., era sorto un problema di inquadramento giuridico della stessa nell’ambito della confessione stragiudiziale, di cui all’art. 2735 c.c.,[5] o della ricognizione del debito ex 1988 c.c.[6]. L’adesione all’uno o all’altro orientamento non aveva solo rilevanza teorica ma anche notevoli implicazioni pratiche. In particolare qualificare la quietanza come  confessione stragiudiziale avrebbe determinato da un lato, l’irrevocabilità della confessione  (a meno che non venga provato l’errore di fatto o la violenza  ex art. 2732 c.c.)  e, dall’altro, l’efficacia di piena prova dei fatti asseverati (art. 2733, co. II c.c.). Mentre la ricognizione del debito avrebbe comportato un’astrazione processuale con un’inversione dell’onere probatorio facendo ricadere sul debitore la prova dell’inesistenza del credito presunto in deroga alla regola generale contemplata dall’art. 2697 c.c.

L’assimilazione della quietanza alla confessione stragiudiziale non era andata esente da critiche in dottrina la quale evidenziava in particolare tre diversi crinali discretivi tra i due istituti:

  • la quietanza di pagamento possiede un oggetto tipico mentre la confessione atipico;
  • la confessione è un atto spontaneo mentre la quietanza è rilasciata a richiesta del debitore.
  • E infine, ai sensi dell’art. 2704 c.c., la prova della data dell quietanza può essere fornita con ogni mezzo mentre le prova testimoniale nella confessione è soggetta a limitazioni.

Sulla vexata quaestio si sono stagliate le Sezioni Unite nel 2014 le quali, tenendo conto degli elementi discretivi evidenziati dalla dottrina, hanno qualificato la quietanza di pagamento come confessione stragiudiziale precisando tuttavia che “ quando la giurisprudenza configura la quietanza come un atto unilaterale assimilabile alla confessione stragiudiziale, non intende pervenire ad una piena sovrapposizione dei due istituti o ad un inquadramento unificante che trascuri i tratti distintivi e qualificanti dell’uno e dell’altro; piuttosto, intende riconoscere, correttamente, che l’applicazione analogica degli artt. 2732 e 2735 c.c., in tema di regime di invalidazione e di efficacia di piena prova della dichiarazione resa, si giustifica in ragione della circostanza che la quietanza, al pari della confessione, reca l’asseverazione di un fatto a sé sfavorevole e favorevole al solvens, e che le citate norme del codice sono espressive di un principio generale che completa la scarna disciplina di quel tipico atto giuridico in senso stretto che è la quietanza”

La soluzione testé esaminata è stata, tra l’altro, riconfermata anche dalla Corte di Cassazione nel 2015[7] la quale ha disposto che“al creditore quietanzante non è sufficiente, per superare la vincolatività della dichiarazione, provare di non avere ricevuto il pagamento, perché il modello di riferimento non è quello della relevatio ab onere probandi e dell’inversione dell’onere della prova che caratterizza le dichiarazioni ricognitive asseverative di diritti ex art. 1988 cod. civ.. Il creditore è ammesso ad impugnare la quietanza non veridica soltanto attraverso la dimostrazione – con ogni mezzo – che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla coltra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell’intervenuto pagamento, seppure non corrispondente al vero”.

La quietanza di pagamento atipica e di comodo:

Con l’espressione quietanza di pagamento atipica si suole indicare l’ipotesi in cui l’attestazione dell’avvenuto pagamento è diretta non al debitore bensì ad un terzo.

Nel caso oggetto della statuizione delle summenzionate SSUU il terzo era un conservatore di un pubblico registro automobilistico ((PRA).

Segnatamente la finalità di questo tipo di quietanza era quella di evitare l’insorgere di un privilegio speciale al momento dell’acquisto di un bene mobile registrato.

In particolare all’acquisto di beni mobili registrai nel PRA la legge prevede la costituzione di un diritto reale di garanzia  ossia un privilegio speciale a tutela del credito. Tuttavia quest’ultimo, come tutti i diritti reali di garanzia, determina una svalutazione del bene su cui grava pertanto, per evitare questa conseguenza, il creditore nella prassi era solito rilasciare una quietanza di pagamento come se il credito fosse stato adempiuto in modo da evitare il sorgere del privilegio.

Alla luce di queste caratteristiche si è posto il problema se la quietanza atipica fosse assimilabile o meno a una simulazione ex art 1414 c.c. A tal proposito le summenzionate Sezioni Unite hanno escluso tale assimilazione precisando che si tratti sempre di una confessione stragiudiziale rivolta a un terzo la quale tuttavia non ha lo stesso valore di prova legale della quietanza tipica ma è rimessa all’equo apprezzamento del giudice. Si è esclusa pertanto la configurabilità della simulazione perché da un lato è vero che in realtà il credito non è stato adempiuto ma la finalità della quietanza atipica, voluta da entrambe le parti, è quella di non far sorgere un privilegio e non quello di simulare un adempimento.

Infine occorre soffermarsi sulla quietanza di comodo o di favore. Quest’ultima ricorre quando il creditore, al di fuori delle ipotesi contemplate dalla quietanza atipica, dichiara adempiuto un pagamento che in realtà non è mai avvenuto. La ratio pertanto è quella di agevolare il debitore il quale ad esempio apparendo solvente potrebbe convincere altri creditori a farsi rilasciare crediti. A tale uopo, la giurisprudenza ha dunque riconosciuto l’assoggettabilità della quietanza di comodo alla disciplina della simulazione, di cui all’art. 1414, co. III, c.c., estensibile per espressa previsione normativa anche agli atti unilaterali[8]. Questa equiparazione è foriera di rilevanti conseguenze sul piano probatorio quali l’esclusione dell’ammissibilità della prova per testi (e per presunzioni), la quale è limitata soltanto alla domanda proposta da creditori o da terzi e, solo qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche alla domanda proposta dalle parti (artt. 1417 e 2729, comma 2, c.c.).

Sul tema si è espressa successivamente la stessa Cassazione[9] la quale, aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite, ha precisato che:

non è ammissibile la prova testimoniale (così come quella per presunzioni) della simulazione assoluta della quietanza, che dell’avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta; vi osta, infatti, l’art. 2726 c.c., che, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall’art. 2722 c.c., di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l’esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 c.c. vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento”.


[1] M. Bianca, Diritto civile, l’Obbligazione, Volume IV, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 320.

[2]Testualmente l’art 1199 c.c. dispone che : “ Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.”

[3] Cass., civ. sez. II, del 8 agosto 2018, n. 20644; Cass. Civ. sez. II, del 31 ottobre 2011, n. 22655.

[4] Cass. Sez. Un. , 22 sett. 2014, n. 19888;

[5] Testualmente l’art. 2735 c.c. prevede che: “La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice. La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.”

[6] Art .1988 c.c.: “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare  il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”

[7] Cass.,sez. II civile, con sentenza 19 maggio 2015, n. 10202:

[8] Art. 1324 c.c.: “Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”.

[9] Cassazione civile , sez. II , 31/08/2015 , n. 17329.

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