Protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate alla luce del dlgs n. 63/2018

in Giuricivile, 2018, 7 (ISSN 2532-201X)

L’esigenza di tutelare i diritti di proprietà industriale, tra i quali il know-how, è sempre più sentita dalle aziende all’interno di un contesto globale caratterizzato da costanti flussi di informazioni, contenuti e c.d. data-driven economy.

Il 7 giugno 2018 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo, 11 maggio 2018, n. 63 attuativo della direttiva UE 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.

Il d.lgs. 63/2018 va ad intervenire sul Codice della proprietà industriale (C.p.i. – d. lgs. N.30/2015) e sugli artt. 623 e 388 del Codice penale.

L’esigenza di tutelare questo tipo di informazioni è sempre stata particolarmente sentita a livello internazionale, al fine di garantirne una solida tutela è stato siglato il c.d. Accordo TRIPS: tale Accordo è un Trattato internazionale promosso dal WTO per fissare lo standard per la tutela della proprietà intellettuale ed è stato ufficializzato dal GATT nel 1994.

La tanto agognata armonizzazione delle regole internazionali però non si ebbe nemmeno a seguito della ratifica di tale Accordo: il legislatore europeo, infatti, è intervenuto al fine di sanare la difformità tra i sistemi giuridici, cercando di definire cosa si debba intendere per segreto commerciale e prevedendo livelli minimi standard di protezione che vietino l’utilizzo abusivo di informazioni commerciali.

Le novità apportate dal d.lgs. 63/2018

Per quanto attiene le modifiche apportate al C.p.i., la nuova disciplina introdotta dal decreto ha modificato in primo luogo la dicitura “informazioni aziendali riservate” contenuta all’interno dell’art. 98, in “segreti industriali” ed ha riscritto il primo comma dell’art. 99 C.p.i.[1]

Tuttavia, sempre con riferimento all’art. 4 del Decreto e dunque con riguardo al nuovo art. 99 C.p.i., sono stati introdotti i commi 1- bis, 1-ter e 1-quater che hanno ampliato le condotte che dolosamente costituiscano un’illecita acquisizione, rivelazione o utilizzazione dell’informazione.

In altre parole, il commercio di merci che incorporano un segreto viene equiparato ad un illecito utilizzo del medesimo ad opera del soggetto che svolge la detta commercializzazione, qualora questi sia, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza che la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano significativamente dei segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.[2]

Sul piano di una maggiore incisività della tutela, una ulteriore novità apportata dal d. lgs. riguarda poi i poteri del giudice in relazione ai procedimenti aventi ad oggetto l’illecita acquisizione, rivelazione o utilizzazione.

Il decreto amplia il divieto, già esistente, di rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, stabilendo che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava.[3]

Si prevedono misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive; in particolare, viene modificato l’art. 623 c.p., disponendo la pena della reclusione fino a due anni per chi, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li riveli o li impieghi a proprio od altrui profitto.

Vale la pena ricordare che qualora non sussistano tutti i requisiti sopra esposti al fine di invocare la tutela dei segreti commerciali  di cui agli artt. 98 – 99 C.p.i. , rimane comunque l’applicazione dell’art 2598 c.c. rubricato “Atti di concorrenza sleale”, il quale prevede che “ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza (1) sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente (2);

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda [1175, 2599, 2600].”

Conclusioni

Da quanto sopra esposto si può evidenziare come il nostro Paese fosse già ben allineato agli standard di protezione del know – how e come l’ampliamento della tutela tramite l’aggiunta di due commi all’art. 99 C.p.i. sulle fattispecie di illeciti punibili, abbia garantito un maggiore conferimento di poteri al giudice più incisivi nel corso dei procedimenti volti a garantire la segretezza delle informazioni ed un inasprimento della tutela in sede penale. 


[1] Sul requisito della segretezza si veda in particolare Trib.Milano 14/02/2012, in Giur.ann.dir.ind., 2012, p. 665) ove si afferma che “Il requisito della segretezza delle informazioni necessario alla tutela di cui all’art. 98 c.p.i. non impone che si tratti di informazioni diversamente irraggiungibili dal concorrente, essendo sufficiente che la loro sottrazione comporti un risparmio di tempi e costi rispetto ad una loro autonoma acquisizione.”.

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943.

[3]  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/07/18G00088/sg

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