Prosieguo amministrativo dopo i 18 anni: quando si può chiedere

La sentenza della Prima Sezione civile della Cassazione, n. 1674 del 25 gennaio 2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), interviene sul tema del prosieguo amministrativo per i minori stranieri non accompagnati, chiarendo tempi, presupposti e ruolo del Tribunale per i minorenni nell’affidamento ai servizi sociali finalizzato a completare un percorso di inserimento e autonomia fino ai 21 anni. Per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Fatti di causa

Un giovane straniero non accompagnato arrivava in Italia ancora minorenne e veniva inserito in un percorso di accoglienza in struttura, con attivazione delle misure di tutela e supporto. Nel corso della permanenza, la struttura e i soggetti coinvolti nel progetto educativo rappresentavano l’esigenza di proseguire l’accompagnamento oltre la maggiore età, per consentire la continuità dei percorsi di integrazione, formativi e di avvio all’autonomia.

Il Tribunale per i minorenni, nel decidere, prendeva atto che l’interessato aveva nel frattempo raggiunto la maggiore età e disponeva l’archiviazione del procedimento, ritenendo non più esercitabile, in sede giudiziaria, la misura richiesta, e richiamando la possibilità che i servizi territoriali intervenissero sul piano amministrativo. In sede di reclamo, la Corte d’appello confermava l’impostazione, valorizzando l’idea che il provvedimento dovesse riguardare un soggetto ancora minorenne al momento della decisione.

Il perimetro dell’art. 13, comma 2, L. 47/2017

La Cassazione ha ricostruito il quadro della tutela predisposta per i minori stranieri non accompagnati, soffermandosi sull’art. 13, comma 2, L. n. 47/2017, che prevede misure di accompagnamento alla maggiore età e di integrazione di lungo periodo, consentendo al Tribunale per i minorenni di disporre l’affidamento ai servizi sociali fino ai 21 anni quando il giovane, pur divenuto maggiorenne, necessiti di un supporto prolungato per il buon esito del percorso verso l’autonomia.

In tale cornice, la Corte ha individuato il punto critico nell’interpretazione seguita dai giudici di merito, che avevano collegato l’ammissibilità della misura alla persistenza della minore età al momento della pronuncia. Su questo aspetto, la decisione assume un chiaro rilievo nomofilattico, anche perché dà atto della difformità di prassi applicative riscontrate sul territorio.

Interpretazione letterale, ratio e “tempo del processo”

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, valorizzando anzitutto il dato letterale: la norma consente l’adozione del prosieguo amministrativo “al compimento della maggiore età”, senza prevedere un termine di decadenza per proporre l’istanza.

Accanto alla lettera, la Corte ha richiamato la ratio della disciplina, che mira a evitare interruzioni brusche delle misure di sostegno al passaggio ai 18 anni, con rischio di vanificare i percorsi di integrazione già intrapresi. Da ciò deriva che l’istanza deve collocarsi “a ridosso” della maggiore età, quindi subito prima o subito dopo, e il tempo necessario alla decisione non può ricadere sul beneficiario, trasformandosi di fatto in una decadenza non prevista dal legislatore.

Competenza “ultra-attiva” del Tribunale per i minorenni e principio di diritto

La Suprema Corte ha inoltre sottolineato che la norma individua nel Tribunale per i minorenni il giudice competente, attribuendogli una competenza funzionale che prosegue oltre la maggiore età, entro la fascia 18–21 anni, proprio per garantire la continuità dei piani di integrazione e il completamento dell’iter già avviato, quando l’esigenza risulti compiutamente dimostrata.

In questa prospettiva, la Cassazione ha enunciato un principio di diritto che cristallizza il punto:

“Il diritto previsto dall’art. art. 13, comma 2, Legge 7 aprile 2017 in capo ad un minore straniero non accompagnato di chiedere di completare il percorso di inserimento sociale intrapreso mediante la prosecuzione dell’affido ai Servizi Sociali laddove il prolungamento del supporto sia volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, può essere esercitato dai soggetti legittimati con la proposizione della relativa istanza al compimento della maggiore età – ovvero subito prima o subito dopo – sicché tale compimento non determina la decadenza dall’azione eventualmente intrapresa e il Tribunale per i Minorenni opera legittimamente anche per la fascia di età superiore ai diciotto anni purché si rientri nella fascia diciotto- ventuno anni e sia dimostrata compiutamente l’esigenza di completare l’iter già avviato positivamente”.

Conclusioni

La pronuncia offre una lettura coerente con la finalità protettiva dell’art. 13, comma 2, L. n. 47/2017: il passaggio alla maggiore età non deve interrompere automaticamente i percorsi di integrazione già in corso, e l’accesso alla misura non può dipendere dai tempi del procedimento.

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