Con la sentenza n. 7297 del 10 aprile 2015, la prima sezione della Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di tutela dei creditori del fallito, non è proponibile domanda di restituzione o rivendica ex art. 93 Legge Fall. per un bene immobile, oggetto di contratto preliminare con il promittente venditore, fallito dopo la trascrizione della domanda stessa.
Salvo diverse disposizioni della legge, non solo ogni credito, ma anche ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare deve essere accertato secondo le norme stabilite dagli artt. 92 ss. Legge Fall.. A tal riguardo, l’art. 93 L.F., stabilisce le forme con cui azionare la domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o di rivendicazione di beni mobili e immobili.
Ebbene, secondo la Corte di legittimità la domanda ex art. 2932 c.c. “non rientra nell’ambito delle domande che possono e devono essere proposte nelle forme previste dagli artt. 92 ss. Legge Fall.“. Come noto, il preliminare di vendita non trasferisce la proprietà ma obbliga unicamente a trasferirla, “sicchè il promissario acquirente non può vantare un diritto reale che lo legittimi ad una domanda ex art. 103 Legge Fall. di restituzione o di rivendica“.
Ne consegue, pertanto, l’improponibilità della domanda nelle forme previste dagli artt. 93 ss. L.F..
Nella specie, si trattava peraltro di vendita di cosa futura: oggetto del preliminare era infatti un immobile che la società di costruzioni fallita avrebbe dovuto costruire, ma che – allo stato attuale – non era ancora realizzato “in nessuna delle sue componenti essenziali“. Appare conseguentemente corretta, a parere della Cassazione, la soluzione adottata dal giudice di merito, giacchè il curatore avrebbe anche potuto decidere di non dare corso al preliminare, non esistendo ancora il bene oggetto del contratto.
(Corte di Cassazione, Prima sezione civile, Sentenza n. 7297 del 10 aprile 2015)