Con la sentenza n. 22576 del 7 novembre 2016, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che colei che presti denaro all’ex partner per aiutarlo a pagare debiti, li riottiene solo se prova l’esistenza di un contratto di mutuo con obbligo di restituzione.
Il caso in esame: prestito in corso di fidanzamento
Nel caso di specie, una donna conveniva in giudizio l’ex compagno per vederlo condannato alla restituzione di somme che essa, nel corso del loro rapporto sentimentale durato quattro anni, gli aveva prestato per pagare i suoi debiti.
Il giudice di primo e di secondo grado respingevano tuttavia la domanda attorea, giacché era onere dell’attrice provare la conclusione di un contratto di mutuo con obbligo di restituzione. La donna ricorreva pertanto in Cassazione.
La decisione della Corte: la prova del mutuo con obbligo di restituzione
Secondo la Corte di legittimità, a prescindere dalla qualificazione del rapporto in esame, spettava comunque all’attrice la prova del contratto di mutuo.
La parte che chieda la restituzione di somme concesse a mutuo è infatti tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l’obbligo di controparte alla restituzione. L’attore deve dunque fondare la sua domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta.
Resta ferma, inoltre, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall’altra.
Alla luce di quanto affermato, nel caso di specie, la donna che ha citato in giudizio l’ex compagno perde la possibilità di avere indietro le somme di denaro prestategli per pagare i suoi debiti, giacché non ha dimostrato l’esistenza del contratto. La Corte ha dunque rigettato il ricorso.