Prescrizione tributaria, la compensazione interrompe i termini

La Cassazione, con l’ordinanza n. 3431/2026, ha affrontato il tema dell’efficacia interruttiva, ai fini della prescrizione del credito tributario, della proposta di compensazione notificata dall’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 28-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. La pronuncia ha inoltre chiarito i limiti del giudicato interno in materia di termine prescrizionale e i requisiti che un atto deve possedere per integrare, ai sensi dell’art. 2943 c.c., un valido atto interruttivo.

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Leonarda D’Alonzo
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Il caso

La controversia nasceva dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa a tre cartelle per imposte erariali riferite ad annualità risalenti. Il contribuente deduceva la mancata notifica delle cartelle e l’intervenuta prescrizione del credito. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo decorso il termine prescrizionale.

L’Agente della riscossione proponeva appello con riferimento a una sola cartella, sostenendo che, per quella specifica pretesa, il termine non fosse maturato. Il giudice di secondo grado rigettava l’impugnazione, osservando che, pur a fronte della regolare notifica della cartella, non si erano verificati successivi atti interruttivi, con conseguente maturazione della prescrizione. Da qui il ricorso per cassazione dell’Agente della riscossione.

Il perimetro del giudicato sulla prescrizione delle sanzioni

La Corte ha accolto anzitutto il motivo con cui l’Agente della riscossione censurava la sentenza d’appello per avere applicato alle sanzioni il termine quinquennale, nonostante tale questione non fosse stata ritualmente devoluta in appello.

La Cassazione ha rilevato che il primo giudice aveva affermato, senza distinguere tra imposte, interessi e sanzioni, la prescrizione decennale del credito, ritenendo però comunque decorso il termine. Poiché il contribuente, pur totalmente vittorioso in primo grado, non aveva riproposto in appello la questione relativa al diverso termine prescrizionale delle sanzioni, su quel punto si era formato giudicato interno. La pronuncia di secondo grado, nel riesaminare la materia e nel ricondurre le sanzioni al termine quinquennale, ha quindi violato il limite segnato dal giudicato.

Quando la proposta di compensazione vale come atto interruttivo

La parte più rilevante dell’ordinanza riguarda però la natura della proposta di compensazione ex art. 28-ter.

La Cassazione ha ricordato che, ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’art. 2943 c.c. non richiede necessariamente una formale intimazione di pagamento. È sufficiente anche una dichiarazione che manifesti in modo esplicito o implicito la volontà del titolare di esercitare il proprio diritto, purché l’atto consenta di individuare il soggetto obbligato e la pretesa fatta valere.

Muovendo da questo presupposto, la Corte ha ritenuto che la proposta notificata dall’Agente della riscossione integri un atto idoneo a interrompere la prescrizione, perché esprime in modo inequivoco la volontà di soddisfare il credito iscritto a ruolo, sia pure attraverso il meccanismo compensativo.

La motivazione valorizza anche un profilo concreto dell’atto: oltre a indicare il debito che si intendeva estinguere mediante compensazione, la comunicazione avvertiva che, in caso di silenzio o rifiuto, l’azione di recupero sarebbe ripresa immediatamente. In questa prospettiva, la proposta non si riduce a una mera interlocuzione amministrativa, ma assume la consistenza di un atto di esercizio del credito.

Esito del giudizio e principio affermato

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso la causa nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente limitatamente ai crediti riferiti alla cartella oggetto di specifica contestazione.

In tema di prescrizione del credito tributario, la proposta di compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, notificata ai sensi dell’art. 28-ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce valido atto interruttivo ai sensi dell’art. 2943 c.c. 

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