Prescrizione in assicurazione infortuni

La determinazione del dies a quo per la prescrizione del diritto all’indennizzo nelle polizze di assicurazione contro gli infortuni è un tema di rilevante impatto pratico. L’ordinanza n. 11899/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), della Corte di Cassazione, affronta la questione se la possibilità di migliorare o eliminare i postumi di un infortunio mediante futuri interventi chirurgici (cd. emendabilità dei postumi) possa influire sul momento di decorrenza della prescrizione biennale prevista dall’art. 2952 c.c. La Corte si pronuncia in modo netto, distinguendo il concetto di consolidamento lesioni da quello di mera emendabilità.

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Il caso

Uno studente, infortunatosi a una mano nel novembre 2009 durante l’orario scolastico, conveniva in giudizio nel 2012 la compagnia assicuratrice dell’istituto per ottenere l’indennizzo previsto dalla polizza infortuni. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda. Il Tribunale, in appello, riformava la decisione, dichiarando prescritto il diritto.

Il Tribunale aveva fissato la guarigione clinica e il consolidamento dei postumi al 2 gennaio 2010, data da cui far decorrere la prescrizione biennale. Il primo atto interruttivo risaliva al 2 luglio 2012, quindi oltre il termine. Irrilevante era stato considerato un intervento chirurgico correttivo cui l’infortunato si era sottoposto nell’ottobre 2011, poiché eseguito su postumi già consolidati.

L’infortunato proponeva ricorso per cassazione, contestando:

  1. L’omesso esame di fatti e documenti che avrebbero dimostrato un diverso momento di consolidamento.
  2. La violazione degli artt. 2935 e 2952 c.c., sostenendo che, essendo stato consigliato un intervento correttivo, i postumi non potevano considerarsi “permanenti e immutabili” (e quindi la prescrizione non poteva decorrere) fino all’effettuazione di tale intervento o alla decisione di non effettuarlo.
  3. La nullità della sentenza per incomprensibilità della motivazione.

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La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto volto a una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato giudicato infondato, essendo la motivazione del Tribunale chiara nell’individuare il dies a quo della prescrizione.

Dirimente è la reiezione del secondo motivo. La Corte ha chiarito la netta distinzione concettuale tra postumi non permanenti (cioè lesioni ancora in evoluzione e non stabilizzate) e postumi emendabili (cioè lesioni già consolidate e quindi permanenti, ma suscettibili di miglioramento o eliminazione tramite interventi terapeutici, tipicamente chirurgici).

La possibilità di un futuro intervento migliorativo non incide sulla natura permanente dei postumi già consolidati e, soprattutto, non sposta in avanti il termine di decorrenza della prescrizione. La Corte ha sottolineato che far dipendere l’inizio della prescrizione dalla scelta soggettiva del creditore di sottoporsi o meno a un intervento “d’elezione” (cioè non strettamente necessario per la sopravvivenza o la funzionalità minima, ma volto al miglioramento estetico o funzionale) sarebbe contrario alla ratio dell’istituto della prescrizione, che tutela la certezza dei rapporti giuridici ed è di ordine pubblico.

La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

“Nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all’indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che in futuro essi potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento”.

Conclusioni

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’infortunato, confermando la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il diritto all’indennizzo prescritto. La Suprema Corte ha stabilito in modo definitivo che, ai fini della decorrenza della prescrizione biennale del diritto all’indennizzo per postumi permanenti da infortunio, rileva unicamente il momento del consolidamento dei postumi, ossia la stabilizzazione delle conseguenze lesive. La mera emendabilità di tali postumi mediante successivi interventi chirurgici è del tutto irrilevante per differire l’inizio del termine prescrizionale. Pertanto, essendo i postumi consolidati il 2 gennaio 2010, il diritto si era già estinto al momento del primo atto interruttivo.

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