Prescrizione del diritto di restituzione: chiarimenti della Cassazione

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su una complessa controversia riguardante la restituzione di un prestito tra privati. La vicenda, oggetto dell’ordinanza n. 25754 del 2024, offre interessanti spunti, soprattutto in relazione alla prescrizione del diritto di restituzione e alla formalizzazione degli accordi tra le parti.

Corte di Cassazione- sez. II- ord. n. 25754 del 26-09-2024

Corso di formazione: il processo civile a un anno dalla Riforma Cartabia

Scopri come la Riforma Cartabia e il recente decreto correttivo hanno trasformato il processo civile! Questo percorso innovativo ti guiderà attraverso il processo civile telematico, il pignoramento presso terzi e le novità sui riti e il processo di famiglia.

<< Per info ed iscrizioni >> 

Il contesto della controversia

La questione nasce dalla richiesta di un soggetto di vedersi restituire una somma ingente di denar, prestata nei primi anni 2000 a un familiare. La restituzione di tale somma era stata formalizzata in una scrittura privata del 2003.

Tuttavia, nonostante l’accordo scritto, i pagamenti non vennero mai eseguiti, portando il creditore a chiedere giudizialmente il rimborso del prestito. A difesa, il debitore sollevava diverse eccezioni, sostenendo, tra l’altro, che il denaro era stato versato per salvare una società familiare e che l’obbligazione, se esistente, sarebbe ormai prescritta.

 Le decisioni di primo e secondo grado

Il Tribunale adito in primo grado accolse le eccezioni del debitore, stabilendo che il diritto del creditore alla restituzione era ormai prescritto. Pur qualificando la scrittura privata come una ricognizione di debito, il Tribunale rilevò che non era stato raggiunto un accordo preciso sulle modalità di pagamento rateale. In assenza di tale accordo, il debito sarebbe dovuto essere restituito in un’unica soluzione. Considerando che la prima richiesta formale di pagamento era stata avanzata solo nel 2016, oltre dieci anni dopo la stipula della scrittura privata, il diritto risultava prescritto.

Il creditore, insoddisfatto della decisione, propose appello, ma la Corte d’Appello confermò in gran parte quanto stabilito in primo grado. La Corte ritenne che la scrittura privata del 2003 configurasse effettivamente una ricognizione di debito, ma non un accordo vincolante circa la rateizzazione del rimborso. Pertanto, anche in secondo grado, la pretesa di restituzione venne respinta per prescrizione.

 Il ricorso per cassazione e l’improcedibilità per ragioni procedurali

Il creditore decise di ricorrere in Cassazione, articolando il ricorso in otto motivi. Tra questi, sosteneva l’errata interpretazione delle norme sulla prescrizione e la mancata applicazione delle regole in materia di promesse di pagamento, che avrebbero potuto interrompere il decorso del termine di prescrizione.

Tuttavia, prima di poter affrontare nel merito le questioni sollevate, la Corte di Cassazione ha dovuto pronunciarsi su un problema preliminare di natura procedurale. Il ricorso, infatti, è stato dichiarato improcedibile per il mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 369 c.p.c. La giurisprudenza consolidata della Cassazione richiede che il ricorrente depositi, entro 20 giorni dalla notifica del ricorso, non solo la sentenza impugnata, ma anche la relata della sua notifica, pena l’improcedibilità del ricorso.

Nel caso specifico, la sentenza della Corte d’Appello era stata notificata al creditore il 22 maggio 2023, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 21 luglio 2023, oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge per impugnare la decisione. Non essendo stata depositata la prova della notifica della sentenza entro i termini, la Cassazione non ha potuto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

 La Cassazione ribadisce l’importanza delle formalità procedurali

La decisione della Corte di Cassazione è conforme all’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia. Il mancato rispetto dell’art. 369 c.p.c. comporta, infatti, l’improcedibilità del ricorso. La Cassazione ha più volte ribadito che la produzione tardiva della relata di notifica non può sanare il vizio, a meno che non sia stata effettuata una produzione separata della stessa entro il termine previsto.

Anche le più recenti pronunce delle Sezioni Unite non hanno mitigato questa rigidità. Se, in alcuni casi, la Cassazione ha ammesso che la sanzione di improcedibilità potesse essere evitata nel caso in cui la relata di notifica fosse stata prodotta dalla controparte o fosse presente nel fascicolo d’ufficio, tali eccezioni non si applicavano al caso in esame. Nel ricorso, infatti, mancava del tutto la prova della notifica, e non era stata richiesta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

La prescrizione e l’importanza di un accordo chiaro

Anche se la Cassazione non ha affrontato il merito della questione, la vicenda giudiziaria offre spunti rilevanti in materia di prescrizione e obbligazioni tra privati. Il caso mette in luce l’importanza di stipulare accordi chiari e formalizzati, soprattutto quando si tratta di prestiti significativi. La scrittura privata del 2003, pur configurandosi come una ricognizione di debito, non è stata sufficiente a tutelare il diritto del creditore, in quanto non conteneva un accordo preciso sulle modalità di restituzione.

 Conclusioni

La vicenda processuale si è conclusa con la conferma dell’improcedibilità del ricorso da parte della Cassazione. In particolare, i giudici hanno sottolineato l’importanza di formalizzare chiaramente gli accordi di prestito e di rispettare scrupolosamente le formalità processuali.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

uno + quattro =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.