PNRR e Giustizia 2026: organici, incentivi e riforma tributaria

Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, pubblicato nella stessa data in Gazzetta Ufficiale, interviene nuovamente sul settore giustizia nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La riduzione dei tempi del processo civile e tributario costituisce infatti uno degli obiettivi qualificanti del PNRR e condiziona il raggiungimento dei target concordati con l’Unione europea entro il 2026. Per approfondire sul processo tributario, consigliamo il volume “Prova e onere probatorio nel nuovo processo tributario”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

Prova e onere probatorio nel nuovo processo tributario

Prova e onere probatorio nel nuovo processo tributario

Il presente volume ha l’obiettivo di rendere accessibile agli operatori del diritto tributario il regime di ricerca e formazione della prova e della suddivisione dell’onere probatorio nell’ambito del processo.

L'opera è aggiornata alle ultime novità legislative in tema di contenzioso tributario e Statuto del contribuente, accertamento tributario e concordato preventivo biennale, fino alle recenti Risposte del MEF in occasione dei quesiti di Telefisco.

Il testo è suddiviso in tre parti: la prima approfondisce le nozioni di procedimento, processo e prova prima della riforma del processo tributario; nella seconda, oltre ad affrontare l’impatto sul giudizio tributario dei nuovi istituti introdotti dalla legge di riforma, si analizza quali siano i mezzi di prova ammessi, quali quelli esclusi e come circoli la prova tra i processi penale, civile e tributario, anche alla luce dei decreti attuativi della Riforma fiscale (Legge delega 111/2023).

La terza parte approfondisce i primi arresti giurisprudenziali, sia di merito, che di legittimità, con uno sguardo alla recente Sentenza dell’11 gennaio 2024 della CGUE in tema di onere della prova e di primato del diritto europeo.

Flavio Carlino
Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Giornalista Pubblicista. Founder dello Studio legale-tributario Carlino dal 1991, ha un’esperienza ultratrentennale nel campo della consulenza nel settore tributario. Nel 2022 ha fondato l’Associazione Italiana Avvocati Commercialisti (A.I.A.C.), di cui è attualmente Presidente, ed ha creato una rete di professionisti con 20 sedi su tutto il territorio nazionale. CTU e perito presso il Tribunale di Lecce, è difensore tributario di enti pubblici e privati.

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Rafforzamento straordinario degli organici civili

La misura di maggiore impatto riguarda l’introduzione, in via temporanea, fino a 200 magistrati ordinari in quiescenza, destinati agli uffici maggiormente gravati dall’arretrato civile. L’incarico ha durata fino al 31 dicembre 2026 ed è chiaramente funzionale al conseguimento degli obiettivi PNRR in materia di riduzione del disposition time.

Il meccanismo retributivo è strutturato in chiave premiale: è previsto un compenso di 200 euro per ciascun procedimento definito, fino a un massimo di 100 procedimenti per magistrato, con liquidazione subordinata all’attestazione del capo dell’ufficio.

La scelta normativa evidenzia un’impostazione orientata ai risultati, nella quale l’incentivo economico è direttamente collegato alla definizione effettiva dei fascicoli. Le risorse sono imputate alla Missione 1 del PNRR, specificamente destinata al rafforzamento dell’organico giudiziario.

Incentivi alla produttività e gestione manageriale degli uffici

Accanto al reclutamento straordinario, il decreto introduce indennità aggiuntive per i magistrati applicati a distanza che definiscano un numero significativo di procedimenti entro termini prestabiliti, in particolare entro il 30 giugno 2026.

Si consolida così un modello organizzativo già sperimentato nelle precedenti fasi di attuazione del Piano, fondato su obiettivi quantitativi verificabili. L’intervento non incide sui principi del processo, né altera le garanzie procedurali, ma agisce sul piano dell’organizzazione giudiziaria e della gestione delle risorse, secondo una logica di responsabilizzazione e misurabilità dei risultati.

L’impostazione conferma una tendenza alla progressiva managerializzazione dell’amministrazione della giustizia, coerente con i parametri di monitoraggio richiesti in sede europea.

Sospensione del processo durante la consulenza tecnica

Tra le modifiche processuali si segnala l’intervento sugli articoli 696 e 696-bis c.p.c. Il conferimento dell’incarico al consulente tecnico d’ufficio determina ora la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza, per un periodo massimo di sei mesi.

La norma non interrompe l’attività peritale, ma evita che la fase tecnica incida sul computo della durata formale del processo. L’obiettivo è rendere più coerente la misurazione statistica dei tempi, distinguendo tra stasi imputabili all’attività istruttoria tecnica e ritardi riconducibili all’organizzazione giudiziaria.

La disciplina si applica anche ai procedimenti pendenti nei quali la consulenza non sia ancora stata depositata, ampliandone l’impatto immediato.

Razionalizzazione della giustizia tributaria

Sul versante tributario, il decreto interviene con misure di snellimento organizzativo. La soglia per la trattazione monocratica delle controversie viene innalzata da 5.000 a 10.000 euro, ampliando così il novero delle cause di valore contenuto definibili da un giudice unico.

L’intervento mira a concentrare l’attività collegiale sulle controversie di maggiore complessità, favorendo una più efficiente distribuzione delle risorse e una riduzione dei tempi di definizione. La misura si inserisce nel percorso di professionalizzazione della magistratura tributaria avviato negli ultimi anni.

Sul piano del reclutamento, viene inoltre prevista la possibilità di svolgere in modalità informatizzata le prove scritte del concorso per magistrato tributario, rafforzando la digitalizzazione anche nella fase di accesso alla funzione.

Fuori ruolo e flessibilità organizzativa

Il decreto modifica anche la disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati, riducendo il requisito di anzianità da dieci a sei anni di effettivo esercizio delle funzioni.

Sono previste deroghe fino al 31 dicembre 2029 per incarichi presso organi costituzionali e ministeri coinvolti nell’attuazione del PNRR. La finalità è garantire continuità amministrativa nelle strutture strategiche, evitando vuoti organizzativi nella fase conclusiva del Piano.

Conclusioni

Il Decreto-legge n. 19/2026 non introduce riforme strutturali del rito, ma rafforza l’impianto organizzativo della giustizia civile e tributaria con strumenti straordinari e misure di incentivo alla produttività.

L’intervento si muove lungo una direttrice coerente con gli impegni europei: ridurre l’arretrato, stabilizzare i tempi di definizione e rendere misurabile l’efficienza del sistema, attraverso leve organizzative, digitalizzazione e razionalizzazione delle risorse.

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