Pignoramento presso terzi: il neo art. 75-ter DPR n. 602/1973

Attraverso il pignoramento presso terzi, il creditore può prelevare i crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo, ovvero cose mobili di proprietà del debitore su cui il terzo esercita possesso. Nell’ottica di garantire una riscossione più celere ed efficace, in conformità con la rivoluzione strutturale del sistema tributario operata per effetto della L. n. 213/2023, il neo art. 75-ter DPR n. 602/73 consente all’agente della riscossione di avvalersi di modalità telematiche di cooperazione applicativa e di strumenti informatici per l’acquisizione di tutte le informazioni – “da chiunque detenute” – necessarie al potenziamento del recupero coattivo del credito.
In attesa delle indicazioni sulle soluzioni tecniche da adottare per eseguire l’accesso alle informazioni previste dalla novella (che saranno oggetto di appositi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze), nella consapevolezza che il diritto alla riservatezza non si esaurisce nella mera nozione di privacy e che la tutela dei dati sensibili possiede una proiezione molto lata, il presente elaborato si pone l’obiettivo di precisare le peculiarità applicative del nuovo pignoramento presso terzi.

L’espropriazione mobiliare presso terzi

Fin dalla loro formulazione originaria principi quali la tipicità[1], l’effettività[2] ed il principio nominalistico[3] hanno assolto alla specifica funzione di far conseguire al creditore, attraverso l’adempimento oppure per via processuale, esattamente ciò che gli spetta per soddisfare il suo interesse considerato prevalente. Tuttavia, se è vero che la tendenza predominante, oggi, è restia a riconoscere che la tutela del credito costituisca un assioma assoluto per il nostro ordinamento (soprattutto là dove l’interesse del creditore diventa oggetto di contro-bilanciamento rispetto a valori costituzionalmente protetti quali, il lavoro, la famiglia, o le più generiche istanze solidaristiche di cui all’art. 2 Cost.), sarà altrettanto vero dover ammettere che il rapporto obbligatorio sta perfezionandosi, ancora di più, per essere un rapporto di responsabilità, piuttosto che asettica regolamentazione di vicende economiche.
Così, nell’ottica della responsabilizzazione dei soggetti coinvolti in una relazione giuridicamente rilevante, il Legislatore, proprio al fine di dar maggior rilievo ai canoni dell’affidamento, della buona fede e della correttezza[4], lascia sostanzialmente libere le parti di regolamentare al meglio i propri affari.
Di contro, l’inserimento di modelli a cui attenersi, l’esecuzione di procedure, l’eliminazione di clausole vessatorie, ovvero l’imposizione di schemi restrittivi si realizza normativamente quando l’equilibrio del rapporto giuridico viene alterato da una delle parti, o entrambe, spesso realizzando effetti che si rivelano confliggenti con l’utilità sociale.
Nel dettaglio, quando non è possibile procedere all’estinzione del rapporto obbligatorio attraverso l’adempimento[1], l’espropriazione forzata[2] costituisce quel tipo di processo esecutivo volto alla sottrazione coattiva di beni al debitore perché siano trasformati in denaro, al fine di soddisfare le pretese creditorie. Del resto, lo stesso art. 2910 cc. dispone che il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le disposizioni stabile nel codice di procedura civile e, più in generale, in aderenza al principio di responsabilità patrimoniale sancito dall’art. 2740 cc[3].
Ancora, data la forte incidenza che l’attivazione di questa procedura realizza nella sfera giuridica dei soggetti involti, la sequenza delle singole fasi risulta tipizzata, rispettivamente in:

fase 1) – Pignoramento

fase 2) – Intervento dei creditori

fase 3) – Vendita forzata o assegnazione

fase 4) – Distribuzione della somma ricavata.

Se questa è la struttura generale, il codice predispone poi tre discipline integrative che si modificano a seconda dell’oggetto che caratterizza l’espropriazione.
Invero, si parla di:

  • Espropriazione mobiliare presso il debitore (Libro III- Titolo II- Capo II), per i crediti di denaro o altri beni mobili rinvenibili nei luoghi appartenenti al debitore;
  • Espropriazione mobiliare presso terzi (Libro III – Titolo II – Capo III), per i crediti di denaro del debitore o per altri beni mobili appartenenti al debitore ma nella disponibilità di terzi;
  • Espropriazione immobiliare (Libro II -Titolo II- Capo IV) avente ad oggetto i beni immobili.

Per completezza espositiva, si precisa che il creditore è libero di scegliere il modello di procedimento espropriativo che ritiene più opportuno, non sussistendo nessun obbligo normativo che lo vincola a seguire una sequenza tassativa. L’unico limite, infatti, interessa l’art. 2911 cc.[4] che impone al creditore, titolare di una garanzia reale, di sottoporre ad esecuzione preliminarmente i beni gravati da pegno, ipoteca, o da privilegio speciale.
Infine, è riconosciuta facoltà al creditore valersi cumulativamente dei diversi strumenti di espropriazione forzata previsti dalla legge. Tuttavia, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice medesimo determina, ex art. 483 c.p.c.
Quando non è possibile procedere secondo le forme dell’espropriazione presso il debitore, e il terzo è a sua volta soggetto passivo di un rapporto obbligatorio in qualità di debitor debitoris, verificata la disponibilità dei beni mobili del debitore, il Legislatore consente che la procedura esecutiva possa avvenire presso il terzo medesimo.
Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore vanta verso i terzi, ovvero i beni mobili che non sono nella sua disponibilità ma in possesso di terzi.
Nel dettaglio, si tratta di una modalità operativa che richiede la collaborazione del terzo per accertare se egli sia veramente debitore del debitore, e se possiede (e per quale valore) i beni del debitore.
Questa procedura, inoltre, riflette una duplice finalità: per un verso, impedire al terzo di pagare il credito o consegnare il bene al debitore esecutato; per altro, verificare la disponibilità e la capienza dei beni del debitore, ma in possesso del terzo.
In forza della partecipazione necessaria di più soggetti al processo esecutivo, l’art. 543 c.p.c. richiede che il pignoramento avvenga a mezzo di un atto scritto complesso che sia notificato, a cura dell’ufficiale giudiziario, al terzo e al debitore. L’atto poi deve contenere:

  • l’ingiunzione al debitore di cui all’ 492 c.p.c.;
  • l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  • l’indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
  • la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’ 547 c.p.c. (per chiarire di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna) al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare e nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Mentre prima l’ufficiale giudiziario che aveva proceduto alla notificazione era tenuto a depositare l’originale presso la cancelleria per la formazione del fascicolo, il comma 4 dell’art. 543, novellato dal D.l. n. 132/2014[1], trasferisce tale onere in capo al creditore. Ne deriva che, in base alla disposizione in esame, eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro 30 giorni dalla consegna, pena l’inefficacia del pignoramento. Dal momento della notificazione, inoltre, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode nei limiti di quanto egli deve e per un importo di cui al precetto, aumentato della metà.
Tra le novità introdotte dalla Riforma del processo civile, realizzata ad opera della L. n. 206/2021[2], vi è, al comma 5 dell’art. 543 c.p.c., l’introduzione dell’onere posto in capo al creditore procedente di notificare, al terzo pignorato e al debitore, l’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento entro la data dell’udienza di comparizione nonché il deposito dell’avviso nel fascicolo telematico dell’esecuzione, a pena d’inefficacia del pignoramento. A seguire, il comma 6 dell’art. 543 c.p.c. disciplina la perdita di efficacia del pignoramento in presenza di una pluralità di terzi, prevedendo che la stessa operi nei confronti dei soli terzi a cui non è stato notificato l’avviso di iscrizione a ruolo entro il termine dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
Da ultimo, l’ordinamento all’art. 545 c.p.c. individua una categoria di crediti impignorabili.
Più precisamente si distingue tra:

  • Crediti assolutamente impignorabili: crediti alimentari, crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficienza.
  • Crediti relativamente impignorabili: le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di latra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura autorizzata dal tribunale o da un giudice da lui delegato, e nella misura di un quinto, per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito; le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà; le somme dovute a titolo di stipendio, salario altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma dell’art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Legge n. 213/2023: il neo art. 75-ter DPR n. 602/1973

L’art. 1, comma 100 della L. n. 213/2023, nella Sezione III del Capo II del Titolo II del DPR n. 602/1973, introduce l’art. 75-ter rubricato “Cooperazione applicativa ed informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo”, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione nonché impedire la realizzazione di condotte elusive da parte del debitore.
Nel dettaglio, il nuovo testo consente all’agente della riscossione di avvalersi, prima di procedere al pignoramento, di modalità telematiche e strumenti informatici per acquisire tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
Ma procediamo con ordine.
In base alla disciplina contenuta all’art. 75-bis del DPR n. 602/1973[1], la quale non ha subito alcun mutamento, l’agente della riscossione prima di procedere al pignoramento o contestualmente all’adozione di azioni esecutive e cautelari, può chiedere ai terzi debitori del soggetto iscritto a ruolo di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le somme e le cose da loro dovute, assegnando per la risposta un termine non inferiore a 30 giorni dalla richiesta.
In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall’art. 10 del D.lgs. n. 471/1997. Viceversa, in caso di risposta affermativa, i beni o le attività sono destinati all’esecuzione senza che sia necessario l’intervento del Giudice dell’esecuzione.
In sostanza, già con la previgente disciplina, contenuta all’art. 35, comma 25, D.l. n. 223/2006[2], gli agenti della riscossione, ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione, potevano accedere ai dati presenti in Anagrafe tributaria[3], venendo ad agevole conoscenza dei conti di cui il contribuente è titolare o contitolare.
A questo punto, occorre domandarsi come la nuova disciplina interviene per potenziare il pignoramento presso terzi.
In particolare, a seguito dell’introduzione dell’art. 75-ter del D.P.R. n. 602/1973, in conformità con le previsioni contenute all’art. 18 L. n. 111/2023[4] che mirano a semplificare i sistemi della riscossione orientandone l’attività secondo principi di efficacia, economicità ed imparzialità, secondo quanto contenuto al comma 1 della disposizione in oggetto, l’agente della riscossione potrà accedere mediante collegamento telematico diretto, alle informazioni relative alle disponibilità giacenti sui conto correnti, da chiunque detenuti (quindi sia debitore esecutato sia terzo) potendo così pignorare quello più capiente o, in via speculare, non pignorare nulla se non importi irrisori, attendendo il momento più proficuo (per mezzo di un monitoraggio costante sui conti)   per procedere al pignoramento di somme più considerevole.
Ictu oculi l’incidenza che la normativa potrà avere sulla dimensione privata, anche economica, dei consociati.
Invero, la sollecitazione della crescita economica perseguita attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi (oltreché della loro riscossione), la riduzione del carico fiscale, il contrasto e la riduzione dei fenomeni fiscali evasivi/elusivi, non può far a meno di considerare che il D.lgs. n. 101/2018[5], relativo alla protezione delle persone fisiche con precipuo riferimento al trattamento dei dati personali, innalza la tutela dei dati personali a “diritto della personalità”.  Lo scopo della legge di derivazione euro-unitaria, infatti, è proprio quello di evitare che il trattamento dei dati avvenga senza il consenso dell’avente diritto, ovvero con modalità che possano recargli pregiudizio. Non è un caso, dunque, che il decreto si premuri di definire non soltanto quali siano i diritti interessati, ma anche le modalità di raccolta delle informazioni, gli obblighi di chi raccoglie/detiene/tratta i dati personali nonché le responsabilità, e la previsione di sanzioni, in caso di danni.
Come prosegue il comma 2 dell’articolo in esame, le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e gli strumenti informatici per realizzare l’accesso alle informazioni saranno definite prossimamente con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di garantire la protezione dei dati personali dei soggetti incisi dai controlli, secondo le disposizioni del Regolamento UE/2016/679.
Concludendo, la sensibilità dell’ordinamento sta affinandosi nel riconoscere sempre maggior tutela ad un insieme di diritti ed interessi che caratterizzano la sfera privata dell’individuo, escludendo qualunque forma di ingerenza in tal senso. Pertanto, fermo restando il rispetto  degli obiettivi programmatici di finanza pubblica  e  di riduzione del debito, si volge lo sguardo con slancio fiducioso a che la massiva utilizzazione dei dati affluiti al sistema tributario, piuttosto che il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, avvenga attraverso la predisposizione di strumenti e procedure che tutelino la sfera del “privatamente rilevante”, nella consapevolezza che tutto ciò che tecnologicamente possibile dev’essere anche considerato socialmente accettabile e, non di meno, giuridicamente lecito.

Note

[1] Art. 1987cc.: “La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dai casi ammessi dalla legge”. A sua volta, la legge riconosce come fonte di obbligazione solo le seguenti promesse unilaterali: la promessa di pagamento e ricognizione del debito (art. 1988 cc.); la promessa al pubblico (art.1989 cc.); il titolo di credito (artt. 1992-2027).

[2] Principio di derivazione della Corte di Giustizia Ue, che si sostanza nel prevedere la concreta e puntuale esecuzione di quanto stabilito dalle norme che fanno parte dell’ordinamento giuridico.

[3] Art 1277 cc.: “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in una moneta legale ragguagliata per valore alla prima”.

[4] Le clausole generali di correttezza e buona fede, i cui principali riferimenti normativi si trovano negli artt. 1175 e 1375 cc., rappresentano obblighi accessori all’obbligazione contrattuale principale. Da un lato, intervengono per integrare il contenuto degli adempimenti previsti in contratto con impegni non previsti ma ragionevolmente correlati all’obbligazione principale; e dall’altro, consentono, sul piano interpretativo, di valutare la condotta delle parti, limitando quegli atteggiamenti che possono alterare l’equilibrio contrattuale.

[5] Artt. 1176-1217 cc., secondo cui l’obbligazione si estingue con l’adempimento, ossia con l’esatta esecuzione della prestazione.

[6] Art. 491 c.p.c. – Inizio dell’espropriazione – “Salva l’ipotesi prevista dall’art.  502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento”.

[7] Art. 2740 cc.: “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.

[8] Art. 2911 cc.: “Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati da pegno.  Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca. La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni”.

[9] Decreto legge 12 settembre 2014, n.132 – Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.

[10] L. n.206/2021 – Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

[11] Si tratta di una richiesta di dichiarazione stragiudiziale per il pignoramento. Detto in altri termini, la preclusione della esecuzione in corso di procedura non vieta all’Agenzia di porre in essere la procedura ex art. 75-bis, che non costituisce azione esecutiva in sé, bensì quanto propedeutico per la realizzazione della stessa.

[12] D.l. n. 223/2006 – Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.

[13] Art. 7, comma 6, D.P.R. n.605/1973 – Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

[14] Art. 18 L. n.111/2023 – Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione.

[15] D.lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

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Il volume è aggiornato a: L. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale); D.L. 104/2023, conv. in L. 136/2023 (Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse); L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024); D.L. 215/2023 (c.d. Milleproroghe) e ai Decreti legislativi attuativi della riforma fiscale: D.Lgs. 209/2023 (fiscalità internazionale); D.Lgs. 216/2023 (irpef); D.Lgs. 219/2023 (statuto del contribuente); D.Lgs. 220/2023 (contenzioso tributario); D.Lgs. 221/2023 (adempimento collaborativo); D.Lgs. 1/2024 (adempimenti
tributari); D.Lgs. 13/2024 (accertamento tributario e concordato preventivo biennale);

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