Pignoramento in estensione: validità della notifica al domicilio eletto presso l’avvocato dal debitore

La Terza Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 23756 del 23 agosto 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), è intervenuta su una questione di notevole rilevanza pratica nel processo esecutivo: la validità della notificazione dell’atto di pignoramento in estensione presso l’avvocato dal debitore esecutato. La controversia nasce dall’interpretazione dell’efficacia dell’elezione di domicilio contenuta in una procura generale, quando questa sia correlata alla sola richiesta di visibilità del fascicolo esecutivo. Il volume “Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi”, di Leonarda D’Alonzo, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase della espropriazione forzata presso terzi. 

Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato presso il Foro di Lanciano, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Il caso oggetto della decisione

La vicenda trae origine da una procedura esecutiva promossa da una società creditrice nei confronti di una debitrice per il recupero di un credito. Nel corso dell’esecuzione presso terzi, il creditore procedente aveva invitato i creditori intervenuti ad estendere il pignoramento, segnalando l’esistenza di ulteriori somme pignorabili presso il terzo.

Uno dei creditori intervenuti aveva quindi notificato l’atto di pignoramento in estensione sia al terzo pignorato che alla debitrice esecutata. Per quest’ultima, la notificazione era avvenuta sia presso la residenza del legale rappresentante che presso lo studio dell’avvocato che risultava procuratore generale della società debitrice, in forza di un mandato conferito in occasione della presentazione di un’istanza di visibilità del fascicolo esecutivo.

Il giudice dell’esecuzione aveva però sollevato dubbi sulla regolarità della notificazione presso il procuratore domiciliatario, assegnando termine alle parti per depositare note scritte sulla questione. Nonostante il creditore avesse ribadito la correttezza della notificazione e richiesto la rimessione in termini, aveva comunque provveduto spontaneamente a una nuova notificazione al debitore, dapprima a mani presso la residenza del legale rappresentante e successivamente, per l’esito negativo, mediante notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

La decisione del Tribunale di Roma

Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore, aveva rigettato l’istanza confermando sostanzialmente le valutazioni del giudice dell’esecuzione. In particolare, il giudice di merito aveva ritenuto nulla la notifica presso il procuratore domiciliatario, applicando il principio secondo cui la procura generale alle liti non può considerarsi idonea a derogare la disciplina generale delle notificazioni, salvo che l’elezione di domicilio non riguardi specifici atti o affari ed sia espressa in modo inequivocabile.

Secondo il Tribunale, l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di visibilità doveva “ritenersi disposta ai soli fini della visibilità del fascicolo dell’esecuzione e non già anche per tutta la durata della procedura esecutiva, non essendosi poi costituito il debitore”. Il giudice aveva inoltre considerato tardiva la notificazione spontanea effettuata successivamente dal creditore, in quanto non avvenuta entro un “termine ragionevolmente contenuto”, e aveva escluso la sussistenza dei “giusti motivi” previsti dall’art. 499, comma 4, c.p.c.

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La pronuncia della Cassazione: il principio di diritto

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e stabilendo il seguente principio di diritto:

“In assenza di espressioni univoche che limitino, in una procura generale alle liti correlata all’elezione di domicilio prevista dall’art. 492, comma 2, c.p.c., il potere del procuratore del debitore esecutato o l’elezione medesima, è valida la notificazione del pignoramento in estensione eseguita presso il medesimo procuratore domiciliatario”.

La Corte ha fondato la sua decisione su una serie di considerazioni di particolare interesse sistematico. In primo luogo, ha rilevato l’ampiezza della procura rilasciata al legale, che prevedeva il conferimento di “tutte le necessarie facoltà, comprese quella di spiccare citazioni, eleggere domicili, etc.”. Tale formulazione generica, in assenza di limitazioni esplicite, deve essere interpretata nel senso dell’estensione naturale a tutti gli atti del processo.

L’interpretazione teleologica della norma

Particolarmente significativo è il ragionamento della Cassazione sull’interpretazione dell’art. 492, comma 2, c.p.c., che prevede l’invito al debitore ad eleggere domicilio per le successive notificazioni. Come ricordato dalla Corte, richiamando un precedente del 2018, tale disposizione “è previsto solo a tutela del creditore e tende a garantire la speditezza del procedimento”. L’elezione di domicilio deve quindi essere interpretata coerentemente con questa finalità di speditezza processuale.

La Corte ha inoltre chiarito un aspetto procedurale importante: l’autorizzazione alla visibilità del fascicolo non richiede alcuna elezione di domicilio, essendo sufficiente il mero conferimento della procura. Quando l’elezione di domicilio è comunque presente, ciò dimostra la volontà di estendere la rappresentanza oltre il semplice accesso agli atti, abbracciando tutti gli sviluppi del processo esecutivo.

La ratio della decisione e le implicazioni sistematiche

La decisione si inserisce in un più ampio orientamento giurisprudenziale che privilegia un’interpretazione sostanzialistica delle norme processuali, orientata al raggiungimento degli scopi cui sono preordinate. Nel processo esecutivo, caratterizzato da particolare dinamicità e dalla necessità di garantire speditezza ed efficacia, un’interpretazione eccessivamente restrittiva dell’elezione di domicilio rischierebbe di vanificare le finalità della procedura.

La Cassazione ha inoltre valorizzato il fatto che nel processo esecutivo non è richiesta una formale costituzione del debitore esecutato. L’istanza di visibilità è quindi “naturalmente orientata proprio all’eventuale partecipazione al processo”, e tra gli atti successivi può essere annoverato “quale sviluppo potenzialmente ordinario” anche il pignoramento in estensione, finalizzato a regolare i rapporti tra il procedente e gli intervenuti.

I profili di interesse per la prassi

La pronuncia assume particolare rilievo per la prassi professionale, chiarendo che l’efficacia dell’elezione di domicilio nel processo esecutivo deve essere valutata alla luce delle finalità della procedura e dell’ampiezza della procura conferita. Viene così superato un orientamento eccessivamente formalistico che rischiava di creare incertezze applicative e di compromettere la speditezza del processo esecutivo.

La decisione ha inoltre chiarisce il rapporto tra procura generale e elezione di domicilio, stabilendo che in assenza di limitazioni esplicite ed univoche, i poteri rappresentativi si estendono naturalmente a tutti gli atti del processo, compresi quelli successivi alla prima istanza che ha dato origine al mandato.

Conclusioni

La sentenza in commento rappresenta un importante contributo alla definizione dei contorni dell’istituto dell’elezione di domicilio nel processo esecutivo. La Cassazione ha privilegiato un’interpretazione sostanzialistica e teleologica, orientata al raggiungimento degli scopi della procedura esecutiva piuttosto che a un’applicazione meramente formalistica delle norme.

Linee guida operative dalla decisione

Ecco infine una pratica e breve checklist per orientarsi nell’applicazione dei principi affermati dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 23756/2025.

Quando è valida la notificazione del pignoramento in estensione presso il procuratore generale del debitore?

È valida quando la procura generale non contenga limitazioni esplicite ed univoche dei poteri rappresentativi. L’elezione di domicilio correlata all’art. 492, comma 2, c.p.c. si estende naturalmente a tutti gli atti del processo esecutivo.

È necessario che l’elezione di domicilio sia specifica per il pignoramento in estensione?

No. Secondo la Cassazione, in assenza di limitazioni espresse, l’elezione di domicilio contenuta in una procura generale si estende a tutti gli sviluppi ordinari del processo esecutivo, incluso il pignoramento in estensione.

Che rilevanza ha il fatto che l’elezione di domicilio sia contenuta in un’istanza di visibilità?

Nessuna limitazione automatica. La Corte ha chiarito che l’istanza di visibilità è naturalmente orientata alla partecipazione al processo, e l’elezione di domicilio mantiene la sua efficacia generale salvo limitazioni esplicite.

Come si deve interpretare una procura generale “con tutte le necessarie facoltà”?

Tale formulazione, in assenza di limitazioni specifiche, deve essere interpretata nel senso dell’estensione naturale a tutti gli atti del processo, compresi quelli successivi all’atto che ha dato origine al mandato.

Quali cautele si devono adottare nel redigere procure e elezioni di domicilio?

Se si intende limitare l’efficacia dell’elezione di domicilio a specifici atti, è necessario inserire limitazioni esplicite, chiare ed univoche. In caso contrario, l’elezione avrà efficacia generale per tutto il processo.

La mancata costituzione del debitore rileva sull’efficacia dell’elezione di domicilio?

No. La Cassazione ha chiarito che nel processo esecutivo non è richiesta formale costituzione del debitore, e l’efficacia dell’elezione di domicilio prescinde da tale aspetto.

Cosa comporta questa pronuncia per i pignoramenti in estensione già notificati?

Il principio stabilito dalla Cassazione potrà essere invocato per sostenere la validità di notificazioni effettuate presso procuratori generali, quando la procura non contenga limitazioni esplicite dei poteri.

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