Pignoramento degli stipendi pubblici: nuove regole dal 1° gennaio 2026

Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore nuove regole in materia di pignoramento degli stipendi per i dipendenti pubblici gravati da debiti fiscali. La misura in esame, consentirà all’Amministrazione finanziaria di recuperare più velocemente i crediti vantati.
Trattasi di un prelievo cd. “alla fonte”, realizzato attraverso la preliminare verifica della posizione debitoria del dipendente che, se versante nelle condizioni espresse dalla neo disciplina, legittimerà l’Ufficio al pignoramento di parte dello stipendio da destinare al saldo della pendenza vigente.

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Come cancellare i debiti fiscali

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Dettagli della nuova normativa

Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la misura prevista dalla Legge di Bilancio 2025, la quale introduce un meccanismo automatico di controllo e blocco delle retribuzioni pubbliche in presenza di pendenze fiscali pretese e non riscosse.

Ma procediamo con ordine.

Chi sono i soggetti interessati?

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate.

Qual è l’obiettivo della misura?

L’obiettivo è quello di rendere più efficiente la riscossione del credito statale.

Come funziona la procedura?

Sarà lo stesso datore pubblico ad operare come “longa manus” dell’Amministrazione finanziaria, trattenendo, prima dell’erogazione, una parte dello stipendio che verrà devoluto direttamente all’Agenzia delle Entrate (cd. applicazione automatica del pignoramento parziale).

Procedura ed importo pignorabile

Il pignoramento ai fini fiscali dello stipendio pubblico, chiaramente, non è sregolato potendo attivarsi solo in presenza di due condizioni necessarie:

  • Debito fiscale minimo > Il pignoramento si attiva solo se l’ammontare complessivo delle cartelle esattoriali non versate è pari o superiore ad euro 5.000,00. Ne deriva che, se i debiti sono inferiori, la misura non scatta.
  • Stipendio lordo minimo > Il pignoramento è possibile solo per chi percepisce uno stipendio mensile superiore ad euro 2.500,00 lordi.

Tanto premesso, tuttavia, occorre precisare che la normativa ha previsto lo strumento dei cd. “compensi aggiuntivi”, per cui, anche se lo stipendio base è inferiore alla soglia pari ad euro 2.500,00, il pignoramento può comunque attivarsi se, in un determinato mese, il reddito aumenta per effetto della tredicesima – della quattordicesima – altri emolumenti straordinari comunque idonei a far superare la soglia prefissata.

Sulla scorta di quanto espresso, segue la spiegazione del meccanismo di blocco.

Il pignoramento dello stipendio dei dipendenti pubblici dal 2026 non sarà gestito direttamente dall’Agenzia delle Entrate, ma seguirà una gestione autonoma posta in essere dalle Pubbliche Amministrazioni o dalle società partecipate titolate ad erogare gli stipendi. Detto in altri termini, sarà l’Ente datore di lavoro a controllare la situazione debitoria del dipendente ed applicare, eventualmente, la trattenuta.

Funzionamento

  • Verifica del debito: prima di erogare lo stipendio, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare un controllo incrociato per capire se il dipendente risulta essere gravato da cartelle il cui ammontare supera la soglia prevista dalla legge.
  • Blocco della somma: in presenza delle condizioni previste dalla normativa, l’ente procederà al trattenimento dello stipendio secondo indici percentuali diversi.
  • Versamento allo Stato: la somma trattenuta non rimane all’Amministrazione, bensì diventa oggetto di trasferimento all’Erario per ottemperare, anche in parte, l’obbligazione tributaria pendente.
  • Periodicità delle trattenute: la trattenuta potrà involgere sia la mensilità ordinaria sia le retribuzioni periodiche aggiuntive.
  • Percentuali di trattenuta:

– stipendio fino ad euro 2.500,00 lordi: pignorabile al massimo 1/10

– stipendio tra 2.500,00 e 5.000,00 lordi: pignorabile al massimo 1/7

– stipendio oltre euro 5.000,00 lordi: pignorabile al massimo 1/5

– emolumenti una tantum: trattenuta del 10%.

Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa, diplomata cum laude presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Macerata. Ex tirocinante art. 73 D.l. n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013 presso il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, consulente tributario - area contenzioso - presso Studio Commercialista. Attualmente responsabile dell'Ufficio Legale - Direzione Affari Legali e Societari di società a responsabilità limitata.

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