Il diritto a percepire la pensione di reversibilità, o la sua quota parte, spetta all’ex coniuge che abbia beneficiato dell’assegno di divorzio una tantum?
Le Sezioni Unite Civili con sentenza n. 22434 del 24.09.2018 hanno chiarito la questione di diritto afferente alla spettanza in favore dell’ex coniuge, a seguito di intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del vicolo coniugale, della pensione di reversibilità, in quanto beneficiario di assegno divorzile percepito in un’unica soluzione e non periodicamente.
La questione giuridica e il contrasto giurisprudenziale
La Corte di Cassazione nella sua composizione più autorevole si è, dunque, pronunciata in ordine al quesito relativo all’attribuibilità del trattamento pensionistico di reversibilità in favore del coniuge divorziato, avuto riguardo, nello specifico, alla natura giuridica del diritto in questione e alla corretta interpretazione della norma di riferimento, art. 9 c. II L. 898/1970.
In merito, si erano sviluppati in seno alle Sezioni semplici della Corte di Cassazione due opposti orientamenti ermeneutici.
Secondo una prima ricostruzione, l’ex coniuge conserverebbe il diritto alla percezione della pensione di reversibilità, o di una sua quota, ancorché sia stato destinatario di assegno in un’unica soluzione, permanendo in capo a tale soggetto, la titolarità del diritto ormai acquisito e facendosi leva sulla natura previdenziale del predetto, comprovata dalla richiesta da inoltrarsi direttamente all’ente erogatore.
Diversamente argomentando, peraltro, potrebbe ravvisarsi una disparità di trattamento caratterizzata da irragionevolezza per violazione degli articoli 3, 37 e 38 della Costituzione, anche in considerazione della differenza di disciplina cui sarebbe sottoposto colui che riceve l’assegno periodicamente rispetto a chi percepisce, pur sempre l’assegno di divorzio, ma in un’unica soluzione.
Per opposta tesi interpretativa, per contro, al fine di maturare il diritto alla pensione di reversibilità, la legge pretende, quale requisito, l’attualità della titolarità dell’assegno, attualità non più predicabile al momento della morte del de cuius, qualora i rapporti coniugali fossero già stati definiti attraverso il pagamento delle spettanze in un’unica soluzione.
Il requisito in esame, in altri termini, verrebbe meno essendosi il diritto già consumato in virtù della corresponsione di assegno una tantum.
Lo scopo, infatti, è quello di garantire all’ex coniuge i mezzi di sostentamento, anche per il futuro, non avendo, in seguito, il predetto più nulla a pretendere, in quanto già a monte soddisfatto.
Tale obiettivo non viene, di contro, raggiunto con immediatezza allorquando la corresponsione dell’assegno sia soltanto periodica e, quindi, esclusivamente in tale ipotesi l’ex coniuge avrebbe diritto alla pensione di reversibilità, essendo, peraltro, l’attualità della corresponsione richiesta anche con riguardo all’assegno a carico dell’eredità.
La soluzione proposta dalle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite Civili, chiarita la natura previdenziale del trattamento pensionistico di reversibilità, hanno ritenuto di aderire al secondo degli esposti orientamenti ermeneutici, sulla scorta delle seguenti argomentazioni.
In primo luogo, la lettera dell’art. 9, II comma L. 898/1970 si riferisce alla titolarità attuale, intesa come percezione di importi ancora concretamente fruibili, dell’assegno di divorzio, attualità in questo caso da riguardarsi al momento della morte del de cuius, non richiedendosi, invece, il requisito formale di una titolarità puramente astratta.
Peraltro, allorché venga corrisposto un assegno in un’unica soluzione, se pure eventualmente in forma rateizzata, ovvero trasferito un determinato bene o diritto, la pretesa dell’ex coniuge risulta già soddisfatta, ben potendosi ravvisare una definizione stabile dei rapporti economici tra le parti, oltre al miglioramento della situazione economica del soggetto beneficiario in virtù del correlativo adempimento degli obblighi di sostentamento.
L’art. 9, II comma L. 898/1970, Legge sul divorzio, chiarisce come, ai fini del percepimento della pensione di reversibilità, debbano essere soddisfatte alcune condizioni:
- l’ex coniuge non sia passato a nuove nozze,
- sia titolare di assegno divorzile, richiedendosi l’attualità di siffatta attribuzione,
- il rapporto di impiego, ovvero di contribuzione in ossequio al quale sia stato maturato il diritto alla pensione di reversibilità sia sorto anteriormente alla pronuncia della sentenza di scioglimento degli effetti civili del vincolo.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, altresì, avuto modo di precisare che, ai fini della soddisfazione del requisito dell’attualità dell’assegno, occorre effettuare una distinzione tra assegno di divorzio che, unitamente agli altri presupposti di legge, attribuisce il diritto in esame e percezione di una somma di denaro, appunto anche rateizzata, ma una tantum che, per contro, non lo fa sorgere.
Il principio di diritto
Alla luce delle seguenti considerazioni, le Sezioni Unite hanno, quindi, pronunciato il seguente principio di diritto:
“Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, la titolarità dell’assegno, di cui all’articolo 5 della stessa legge 1 dicembre 1970 n. 898, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione”.
La sentenza sull’assegno divorzile delle Sezioni Unite dimostra ancora una volta come in Italia si faccia un passo avanti e subito dopo dieci indietro. Ritengo il principio di solidarietà una formula astratta per riesumare il cosiddetto tenore di vita che deve essere mantenuto dall’ex coniuge più debole. Chi stabilirà però l’indice di tale presunta debolezza??