L’ordinanza n. 29539/2024 della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ha analizzato un caso di dichiarazione di adottabilità di due minori. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, confermando che la notificazione della sentenza d’appello tramite PEC è pienamente idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 17 della L. 184/1983.
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La vicenda
La questione giuridica ruota attorno a due minori dichiarati adottabili dal Tribunale per i Minorenni di Milano e, successivamente, dalla Corte d’Appello. La madre, affetta da gravi problemi di tossicodipendenza, non era stata ritenuta idonea a esercitare la responsabilità genitoriale, Il padre, irreperibile, aveva abbandonato ogni relazione con i figli. In questo quadro, i nonni materni si erano proposti come alternativa genitoriale per la crescita dei minori, tuttavia, le relazioni degli assistenti sociali e la CTU avevano evidenziato che i nonni non erano pienamente consapevoli della gravità della situazione. La loro incapacità di comprendere i bisogni emotivi dei minori ha portato i giudici di merito a escluderli come possibile supporto familiare. Con la sentenza della Corte d’Appello, si è confermata la necessità di interrompere ogni rapporto con i familiari biologici e di avviare i minori verso lo stato d’adozione, ritenuta l’unica soluzione per garantire loro un ambiente stabile e protetto.
I motivi del ricorso in Cassazione
I nonni materni hanno articolato un ricorso per Cassazione avente ad oggetto tre principali motivi: ai sensi degli artt. 8 della L. 184/1983 e 30 Cost., i ricorrenti sostenevano che non sussistessero i presupposti di abbandono morale e materiale, poiché la famiglia biologica offriva alternative valide; Nel secondo motivo, i nonni lamentavano l’inadeguatezza della relazione della CTU e nel terzo motivo, i ricorrenti sostenevano la violazione dell’art. 8 CEDU in quanto la dichiarazione dello stato di adottabilità rappresentava una lesione ingiustificata del diritto dei minori a mantenere legami stabili con i nonni e con la madre biologica, tutelato dalla CEDU.
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Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, dichiarando il ricorso inammissibile per tardività. Secondo i giudici, il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 17 della legge 184/1983 per i procedimenti di adottabilità era decorso regolarmente dalla data di notificazione della sentenza d’appello tramite PEC.
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La PEC come strumento idoneo alla notificazione e la decorrenza del termine breve
Nell’ordinanza, i giudici della Cassazione hanno ribadito che, in materia di adottabilità dei minori, la notifica della sentenza tramite PEC è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 17, co. 2, della L. 184/1983. La I Sez. Civ. della Corte ha sottolineato che la disciplina dell’art. 17 rappresenti una deroga alle norme generali del c.p.c. configurandosi come una “lex specialis” finalizzata a garantire una rapida definizione del giudizio che verte sullo stato dei minori.
In particolare, i giudici hanno richiamato una consolidata giurisprudenza di legittimità, che attribuisce alla PEC un ruolo centrale nei procedimenti civili come quelli relativi all’adozione, ribadendo che la comunicazione via PEC della sentenza è idonea a garantire la piena conoscenza legale del provvedimento da parte del destinatario, purché il testo integrale della sentenza sia effettivamente messo a disposizione della parte.
La Cassazione ha chiarito che il legislatore ha inteso introdurre questo termine breve proprio per rispondere alla necessità di accelerare i procedimenti minorili, rispettando il principio di celerità che caratterizza l’intero impianto della L. 184/1983. La ragione del termine breve di trenta giorni risiede nell’interesse primario del minore di avere rapidamente una definizione del proprio stato, senza tuttavia comprimere eccessivamente il diritto di difesa delle parti.
L’idoneità della notificazione tramite PEC
Un punto centrale dell’ordinanza è la conferma dell’idoneità della PEC come strumento per notificare gli atti processuali in materia di adottabilità. I giudici, citando precedenti pronunce della Cassazione hanno evidenziato che la PEC soddisfa il requisito dell’ “effettiva disponibilità” del provvedimento da parte del destinatario.
Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che i ricorrenti avevano ricevuto la sentenza d’appello tramite PEC e che la stessa era stata inviata in formato integrale, rendendo pienamente decorso il termine di trenta giorni dalla data della notificazione.
Il principio di diritto
La Corte ha riassunto la sua posizione affermando il seguente principio di diritto:
“In tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d’ufficio della sentenza della Corte d’Appello effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della Legge n. 184 del 1983 è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo, tenuto conto della natura di ‘lex specialis’ della norma che esclude l’applicabilità della disciplina generale di cui agli articoli 133 e 136 del codice di procedura civile. La notificazione tramite PEC soddisfa pienamente i requisiti di certezza e conoscibilità legale richiesti, purché il testo integrale della sentenza sia effettivamente messo a disposizione del destinatario.”
La decisione sulla tardività del ricorso
Nella parte finale dell’ordinanza, la Cassazione ha respinto l’argomentazione dei ricorrenti secondo cui la notifica via PEC non sarebbe sufficiente a far decorrere il termine breve di trenta giorni. La Corte spiega che, in virtù del carattere speciale dell’art. 17 della L. 184/1983, la notificazione tramite PEC non solo è valida, ma è anche conforme alla ratio della norma, che mira a garantire tempi rapidi e certi nei procedimenti riguardanti i minori.