Pec con casella piena: la notifica non si perfeziona

Le Sez. Unite Civ. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28452 del 5 novembre 2024, hanno risolto un contrasto giurisprudenziale riguardante il perfezionamento della notifica tramite pec. La questione centrale- se la notifica possa considerarsi valida qualora la PEC non venga consegnata a causa della casella postale piena del destinatario-ha trovato soluzione con il seguente principio di diritto: la notifica si considera perfezionata solo se è generata la RdaC (ricevuta di avvenuta consegna).  Corte di Cassazione-Sez. Un. Civ.-sent. n. 28452 del 05-11-2024

Il contrasto giurisprudenziale

La questione delle notifiche via PEC ha generato un contrasto giurisprudenziale. Un primo orientamento interpretativo (cfr. Corte di Cass. sent. n. 3164/2020)  sosteneva che la notifica potesse comunque ritenersi valida anche quando il messaggio non veniva consegnato a causa della “casella postale piena”. Alla base di questo filone giurisprudenziale vi era la considerazione che la responsabilità della gestione della casella PEC gravasse per intero al destinatario. La casella satura, in base a questa visione, equivaleva ad accettazione implicita dell’atto. Il secondo orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte di Cass., 20 dicembre 2021, n. 40758) riteneva che la notifica non potesse mai considerarsi completata senza la “ricevuta di avvenuta consegna”, al di là dello status della casella del destinatario. L’assunto si basava sulla lettura congiunta dell’art. 3-bis della l. 53 del 1994 e del d.p.r. 68 del 2005. Le Sezioni Unite Civili, con la pronuncia depositata il 5 novembre 2024, hanno chiarito che la lettura corretta dell’impostazione è quella seguita dal secondo filone giurisprudenziale. In particolare, la sentenza sottolinea che senza la conferma della consegna non c’è alcuna prova che l’atto sia realmente entrato nella disponibilità del destinatario, e che quindi, l’obbligo di mantenere libera la casella PEC non può sostituire la certezza della ricezione.

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Senza RdAC la notifica è nulla e l’avvocato deve ripetere la procedura

Il principio di diritto evocato dai giudici delle Sezioni Unite afferma che, se non è possibile ottenere da RdAC a causa della “casella piena”, la notifica deve essere ripetuta utilizzando le modalità esplicitate dagli artt. 137 e ss. c.p.c. Anche in caso di mancata ricezione imputabile al destinatario, la Corte ribadisce che la notifica deve fornire una conoscibilità effettiva, garantendo al destinatario la reale possibilità di venire a conoscenza dell’atto processuale.

Principio di autoresponsabilità e diritto alla difesa

La sentenza evidenzia il bilanciamento tra l’autoresponsabilità del destinatario della PEC e il diritto di difesa sancito dagli artt. 24 e 111 Cost. La normativa PEC, come stabilito del D.M. n. 44 del 2011, impone al titolare della casella PEC di garantire uno spazio sufficiente a garantire il corretto funzionamento della casella postale. Tuttavia, la Cassazione specifica che l’obbligo di gestione della PEC non può sostituire il requisito della ricevuta di consegna. In definitiva, l’effettiva conoscibilità dell’atto è una garanzia per il destinatario e per il corretto svolgimento del processo.​

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L’obbligo di ripetere la notifica

La Corte prende inoltre in esame il caso del “domicilio digitale”, precisando che la notifica fallita per “casella piena” impone al notificante di considerare, se disponibile, il domicilio fisico eventualmente indicato dal destinatario. La gestione del domicilio digitale e del domicilio fisico diventa così un aspetto centrale della tutela del diritto alla difesa, rafforzando il principio secondo cui l’assenza della RdAC impone sempre la ripetizione della notifica, indipendentemente dalle ragioni della mancata ricezione.

 La Riforma Cartabia sull’art. 3-ter

La decisione delle Sezioni Unite si inserisce nel dibattito alimentato a seguito della Riforma Cartabia sul processo civile, che ha introdotto nuovi obblighi e responsabilità per gli avvocati in materia di notifiche. In particolare, il d.lgs. n. 149 del 2022 ha modificato la L. n. 53 del 1994 introducendo l’art. 3-ter, che rende obbligatoria la notifica tramite PEC per gli avvocati, tranne in specifiche circostanze. Le Sezioni Unite, però, chiariscono che l’obbligatorietà della notifica via PEC non esonera il notificante dal garantire la reale ricezione dell’atto. Per perfezionare la notifica, infatti, è sempre necessaria la generazione della RdAC.  Inoltre, per tutelare il notificante da possibili decadenze, le Sezioni Unite ammettono che l’avvocato possa fare riferimento alla “Ricevuta di Accettazione” (RdA) come momento di avvio della notifica, purché completi l’invio tramite le vie ordinarie in modo tempestivo.

Il principio di diritto

“Nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella  di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno  di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la  ricevuta  di  accettazione  della  originaria notificazione inviata a mezzo PEC”.

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