Patto manipolativo Euribor: nulli gli interessi convenzionali

Di recente, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla nullità della clausola degli interessi convenzionali, ove determinati sulla base dell’Euribor oggetto di patto manipolativo della concorrenza, avvenuto tra il settembre 2005 ed il maggio 2008, accertato dalla Commissione Antitrust dell’Unione Europea con decisione del 4 dicembre 2013, a prescindere dalla partecipazione o meno dell’istituto di credito al prefato accordo di cartello.

Corte di Cassazione – Sezione III Civile – Ordinanza n. 34889 del 13-12-2023

 La controversia

Un Istituto di credito richiedeva ed otteneva, in relazione al recupero dei canoni insoluti relativi ad un contratto di leasing finanziario stipulato nel 2006, decreto ingiuntivo nei confronti della società utilizzatrice e del fideiussore della stessa. In sede di successiva opposizione, veniva lamentato, tra gli altri motivi, che il tasso d’interesse convenzionale rinviava al parametro dell’Euribor e ad indici frutto di intese vietate dagli artt. 85 e 86 del Trattato CE e degli artt. 2 e 3 della Legge n. 287/90. Rigettata l’opposizione in primo grado e confermato tale rigetto in appello, si perveniva dinanzi alla Suprema Corte. In particolare, la Corte di Appello, sul punto, aveva escluso che potesse dirsi nullo il contratto a valle stipulato dagli istituti di credito che avevano applicato il tasso Euribor, perché nessun rilievo era stato mosso agli istituti di credito italiani che avevano partecipato al panel per la determinazione del tasso Euribor e perché l’intesa illecita in violazione dell’art. 101 del Trattato UE in materia di concorrenza è solo quella di cui sia parte l’istituto bancario. In pratica, era stato ritenuto dai giudici di merito che la mera partecipazione di alcuni istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implica, in re ipsa, la sussistenza di un’intesa vietata dall’art. 2 della Legge n. 287/1990, c.d. “antistrust”, né tantomeno l’estensione degli effetti ai contratti stipulati dall’istituto che non vi abbia partecipato.

Filoni interpretativi della Suprema Corte

Nella nota sentenza, resa a Sezioni Unite, del 4 febbraio 2005, n. 2207, si era precisato che «la legge “antitrust” 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata … siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto “ex” art. 2043 cod. civ., chi subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione … l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno di cui all’art. 33 della legge n. 287 del 1990 … la cui cognizione è rimessa … alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello». Ma già in passato, la Cassazione aveva affermato che la detta legge “antitrust”, «allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà’ tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore – infatti – con la suddetta disposizione normativa ha inteso – in realtà ed in senso più ampio – proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche; il che può essere il frutto anche di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali”. Si rendono – così – rilevanti qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente “unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l’articolo in questione stabilisce la nullità delle “intese non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all’eventuale negozio giuridico originario postosi all’origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario – la quale – in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (CASS. n. 827/1999). Pertanto, appare di tutta evidenza che la ratio sottesa sia quella di sanzionare con la nullità qualsiasi contratto di finanziamento che contenga elementi essenziali (tasso di interesse convenzionale) frutto di una distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa sia posta in essere (anche ancorandone la determinazione ad un tasso esterno – Euribor – , fissato in accordi di cartello verso cui è estranea la società erogatrice del finanziamento de quo), costituendo comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust.

Decisione della Suprema Corte

Nella vicenda in esame, parte ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing in quanto determinato per relationem, afferendo al tasso Euribor, stabilito mediante un patto manipolativo della concorrenza, stipulato da una determinata cerchia di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust dell’Unione Europea, con la decisione del 4 dicembre 2013. Tale provvedimento aveva, di fatti, ravvisato l’espressa violazione dell’art. 101 Trattato CE nella parte in cui dispone che «sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione … Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto». Orbene, secondo la condivisibile argomentazione logico-giuridica della Corte, tale decisione avrebbe dovuto “considerarsi prova privilegiata” (Cass. 31/08/2021, n. 23655; Cass. 05/07/2019, n. 18176; Cass. n. 13846 del 22/05/2019, n. 13846; Cass. 28/05/2014, n. 11904; Cass. 22/05/2013, n. 12551; Cass. 09/05/2012, n. 7039; Cass. 18/08/2011, n. 17362) a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato l’istituto di credito resistente, in quanto qualunque contratto o negozio a valle, che costituisca applicazione delle intese llecite concluse a monte, viola comunque l’espresso divieto dettata dall’art. 2 della Legge “antistrust” (Cass. 12/12/2017, n. 29810).

Conclusioni: il principio

Dalla decisione esaminata, si perviene al principio secondo cui qualsivoglia forma di manipolazione degli elementi della concorrenza e/o di distorsione della competizione di mercato, in qualunque modalità o mezzo venga posta in essere, integra una condotta rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’articolo 2 della Legge n. 287/1990, c.d. “antitrust”. Pertanto, nel caso di specie, la determinazione del tasso di finanziamento ancorato all’Euribor, frutto di patto manipolativo del mercato, accertato dalla Commissione antitrust in sede europea, rende nulla la clausola degli interessi e pertanto oggetto di ripetizione di indebito nascente dal contratto di leasing viziato, stipulato nel 2006. Tale linea può essere estesa a tutti i contratti di finanziamento (tra cui i mutui a tasso variabile), stipulati tra il settembre 2005 ed il maggio 2008, spalancando la strada a innumerevoli richieste di rimborso.

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