Patto fiduciario riguardante beni immobili: le Sezioni Unite

in Giuricivile, 2020, 4 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., SS. UU. civ., sent. 6/03/2020 n. 6459

La sentenza in commento affronta la controversa questione della forma del patto fiduciario con oggetto immobiliare che s’innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante.

Le Sezioni Unite risolvono inoltre il problema dell’esistenza o meno dell’onere della prova del rapporto fiduciario a carico del fiduciante, a fronte della successiva dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante.

Il fatto

D.B., con atto di citazione notificato il 16 luglio 2002, conveniva in giudizio il fratello A., sua moglie P.P. e la vedova di un altro fratello, M.V., deducendo che in data 18 giugno 1984 D.A. e M.V. avevano acquistato da un terzo, con denaro di D.B., per porzioni separate e per parti comuni, il primo in comunione legale con la moglie, un compendio immobiliare.

L’attore deduceva che tra le parti in causa si era concordato oralmente che i beni oggetto della compravendita sarebbero stati trasferiti a lui, vero dominus dell’affare, o ad altra persona da lui indicata.

A riprova di quanto affermato, l’attore produceva due scritture private a firma di P.P. e di M.V. del 28 marzo 2002, nelle quali le scriventi riconoscevano il diritto di proprietà di D.B. sull’immobile acquistato e si impegnavano al trasferimento, a semplice richiesta, in favore del D.B. o di persona da lui indicata.

A fronte dell’inosservanza del patto fiduciario, l’attore chiedeva l’accertamento e successiva dichiarazione dell’interposizione reale dei convenuti nella intestazione degli immobili descritti in citazione, con contestuale emissione di sentenza di trasferimento in proprio favore.

I convenuti si costituivano in giudizio, resistendo.

La domanda dell’attore veniva accolta dal Tribunale adito che, con sentenza n. 13 in data 11 gennaio 2008, dichiarata l’interposizione reale della M., dispose il trasferimento dei beni immobili alla stessa formalmente intestati in favore dell’attore (o di persona da nominare ad opera dello stesso).

In particolare, il Tribunale affermava il principio in base al quale il negozio fiduciario realizza un collegamento negoziale tra un negozio avente efficacia erga omnes, dal quale deriva l’acquisto di un immobile da parte del fiduciario con il denaro del fiduciante, ed un altro avente rilevanza meramente inter partes, da cui l’obbligo per il fiduciario di restituire l’immobile al fiduciante.

Ergo, l’esistenza della natura fiduciaria del rapporto può essere dimostrata da una scrittura privata con la quale l’acquirente di un immobile, riconoscendo la natura fiduciaria dell’intestazione e, conseguentemente, la relativa proprietà a favore di un terzo, assuma contestualmente l’obbligo di trasferirgli il diritto, così come accaduto nel caso di specie.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria del 17 aprile 2014, confermava la pronuncia di primo grado, rigettando il gravame della M..

La Corte territoriale premetteva che il negozio fiduciario, richiedendo la forma scritta ad substantiam, in virtù della tesi secondo cui il patto fiduciario è equiparabile al contratto preliminare, è nullo quando manchi tale requisito, e che se dunque realmente vi fu, tra le parti in causa, all’epoca della stipula della compravendita, un accordo fiduciario reso oralmente per il trasferimento dell’immobile in capo a D.B., questo è da dichiararsi nullo per difetto di forma.

Tuttavia, la Corte di Napoli rilevava l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita del 1984, in cui è acquirente M.V, e la scrittura privata unilaterale del 2002, con cui la M. si impegna a ritrasferire il bene acquistato al cognato B.

A detta della Corte, tale operazione economica configurava effettivamente un negozio fiduciario, non rilevando come ostacolo né il lungo lasso temporale tra i due atti, non essendo richiesta la contestualità tra i due negozi, né la unilateralità della scrittura, e neppure che non sia intervenuta un’accettazione formale, dato che la produzione in giudizio del documento con la dichiarata intenzione di valersene equivale ad accettazione.

M.V. proponeva ricorso in Cassazione adducendo quattro motivi, illustrati con memorie, ma solo il primo motivo è stato oggetto di rimessione alla Sezioni Unite al fine di risolvere il contrasto di giurisprudenza sulla questione concernente la forma dell’impegno di trasferimento assunto dal fiduciario

Infatti, con il primo motivo (violazione o falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., comma 1, n. 2, artt. 1418,1324 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) la M. si doleva delle conclusioni della Corte di Appello in ordine alla natura ed efficacia della scrittura privata del 28 marzo 2002, quale valido titolo sotteso all’obbligo di trasferimento riconosciuto esistente in capo ad essa ricorrente. La sentenza impugnata, a detta di M.V  – dopo avere riconosciuto che la nullità del patto fiduciario in quanto non avente la forma scritta richiesta in virtù dell’equiparazione dello stesso al contratto preliminare; e dopo avere chiarito che l’atto ricognitivo, avente valore confessorio, non era idoneo a provare la proprietà sui beni immobili – avrebbe errato nell’assegnare valore di dichiarazione negoziale unilaterale alla parte della scrittura in cui l’intestataria si impegnava a trasferire l’immobile a semplice richiesta a D.B. o a persona da lui indicata, mancando la causa giuridica, che non avrebbe potuto essere identificata nell’esistenza di un previo patto fiduciario, tra l’altro ritenuto nullo dalla stessa Corte territoriale. Ergo, per la ricorrente sarebbe spettato a D.B. l’onere di provare la sussistenza dell’accordo fiduciario a giustificazione causale dell’atto negoziale bilaterale.

Il contrasto giurisprudenziale

Con ordinanza interlocutoria 5 agosto 2019, n. 20934, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, trasmetteva gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di risolvere il contrasto di giurisprudenza sulla questione.

L’ordinanza di rimessione segnalava l’esistenza di due orientamenti:

  1. L’orientamento prevalente che, ritenendo il patto fiduciario alla stregua di un contratto preliminare, richiede per il negozio fiduciario, ove involga diritti immobiliari, la forma scritta a pena di nullità;
  2. L’orientamento recente che ritiene sufficiente, a fronte di un pactum fiduciae concluso oralmente, una dichiarazione unilaterale scritta con cui il fiduciario si impegna, in maniera attuale e precisa, a trasferire al fiduciante (ovvero ad un terzo da questo indicato) la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di detto precedente accordo fiduciario. Dunque, l’obbligazione per il fiduciario deriverebbe da quella dichiarazione, avente funzione ricognitiva, la quale sarebbe suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., purchè contenga l’esatta individuazione dell’immobile, con l’indicazione dei confini e dei dati catastali.

A fronte dell’ordinanza di rimessione, il Primo Presidente disponeva l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Nell’udienza di discussione, il pubblico ministero chiedeva, a composizione del contrasto di giurisprudenza, l’enunciazione del principio di diritto nel senso che la dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri diritti di proprietà su immobili esattamente individuati in esecuzione di un patto fiduciario non scritto costituisce legittima ed autonoma fonte di obbligazioni suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.

Normativa del caso

A livello costituzionale, le doglianze dei ricorrenti hanno come fondamento normativo gli articoli 1325 c.c., comma 1, n. 2, artt. 1418,1324 e 2697 c.c.

Inoltre, è utile considerare la norma sul contratto preliminare, ovvero l’art. 1351 c.c., dato che il ricorrente lo pone a fondamento della propria pretesa allo scopo di affermare la necessaria forma scritta del patto fiduciario per avere una validità giuridica.

Infine, deve analizzarsi anche l’art. 2932 c.c., norma sull’esecuzione specifica di un’obbligazione contrattuale tramite sentenza.

La questione rimessa alle Sezioni Unite: osservazioni

La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite concerne la forma del patto fiduciario con oggetto immobiliare.

L’ordinanza interlocutoria basa la propria rimessione sulla scorta di quell’orientamento giurisprudenziale che assegna al patto fiduciario avente ad oggetto diritti reali immobiliari il vincolo della forma scritta, ritenendolo assimilabile al contratto preliminare.

Dunque, il quesito posto alle Sezioni Unite ha lo scopo di chiarire se il requisito della forma scritta sia rispettato anche se il patto fiduciae sia stato espresso oralmente ma sia stata emessa una dichiarazione unilaterale scritta tra fiduciante e fiduciario ove quest’ultimo dichiari l’esistenza dell’obbligo di ritrasferire il bene.

In altre parole, si chiede alle Sezioni Unite di chiarire se una dichiarazione unilaterale, ricognitivo, posteriore e critto del fiduciario, a monte del quale vi sia un impegno espresso oralmente dalle parti possa considerarsi una valida fonte dell’obbligazione di ritrasferire il diritto immobiliare dal fiduciario al fiduciante oppure se sia necessario l’atto bilaterale e scritto tra fiduciario e fiduciante.

Il patto fiduciario

Le Sezioni Unite premettono un inquadramento generale sul fenomeno fiduciario, specificando che esso consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un’altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l’acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato.

Dunque, si profilano due casi:

  1. La proprietà del bene viene trasferita dal fiduciante al fiduciario, quest’ultimo se ne serve per un tempo determinato e lo ritrasferisce al fiduciante;
  2. Il fiduciante trasferisce del denaro nel patrimonio del fiduciario e gli affida il compito di acquistare un immobile per suo conto con l’obbligo di servirsene per un certo tempo e poi ritrasferirlo al fiduciante, legittimo dominus di quel bene.

Tuttavia, il patto fiduciario si è affermato con fatica nell’orizzonte giuridico italiano ma senza che gli sia ancora stato dedicata una specifica fattispecie nel codice civile o in una legge speciale.

Per questo motivo, le Sezioni Unite si rivolgono a tale operazione definendola “casistica”, in quanto sotto l’unico nome di pactum fiduciae vi rientrano operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti.

Innanzitutto, perchè l’investitura del fiduciario nella titolarità del diritto può realizzarsi secondo i due moduli procedimentali descritti poco sopra.

In secondo luogo, perchè l’effetto traslativo non è essenziale per la configurabilità di un accordo fiduciario.

Infatti, accanto alla fiducia dinamica, caratterizzata dall’effetto traslativo strumentale, un modo di costituzione della titolarità fiduciaria è rappresentato dalla fiducia statica (tipizzata nel Codice tedesco), con la quale il bene resta nel patrimonio del fiduciante e ili fiduciante trasferisce al fiduciario solo la legittimazione ad esercitare i diritti relativi al bene.

In terzo luogo, perchè il negozio fiduciario, a seconda dell’interesse sotteso all’operazione, risponde ad una molteplicità di funzioni e di intenti.

Nella fiducia cum amico, il fiduciante trasferisce al fiduciario il bene affinchè il fiduciario possa gestirlo in modo “orientato”, cioè secondo le indicazioni impartite dal fiduciante, per poi ottemperare l’obbligo di ritrasferimento del bene al fiduciante.

Con la fiducia cum creditore, sempre che non si vada a violare o eludere il divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.), il bene viene trasferito dal fiduciante solitamente debitore al creditore a garanzia del credito stesso.

La Cassazione prosegue delineando l’evoluzione della dottrina in merito al fondamento causale del patto fiduciario.

La concezione che si potrebbe classificare come “unitaria”, considera il patto fiduciario come un negozio avente una causa interna, ovvero la causa fiduciae, consistente in un trasferimento di proprietà, da un lato, e nell’assunzione di un obbligo, dall’altro.

In questa prospettiva, l’effetto obbligatorio e l’effetto reale sono interdipendenti nel senso che l’attribuzione patrimoniale è strumentale all’acquisto dell’immobile da parte del fiduciario.

Di contro, c’è una concezione che considera l’operazione fiduciaria come composta da due negozi distinti, ognuno avente una propria causa, entrambe diverse dalla causa fiduciae, la quale sembrerebbe ridursi ad un mero motivo o determinazione accessoria di volontà.

Altri ancora, considerano il fenomeno in forma pluralistica, composto da un contratto traslativo, da cui si avrà un effetto reale esterno, e il patto fiduciario, da cui deriva un effetto obbligatorio inter partes, collegati funzionalmente in attuazione del programma fiduciario.

La natura giuridica del negozio fiduciario

La Cassazione a Sezioni Unite ricorda che anche la giurisprudenza si è espressa circa la natura giuridica del negozio fiduciario.

Talvolta, la Corte di Cassazione ha sussunto il contratto fiduciario nella categoria dei negozi indiretti, ovvero quei negozi posti in essere dalle parti per conseguire scopi corrispondenti ad un negozio diverso da quello utilizzato.

Nel caso del patto fiduciario lo scopo del fiduciante è quello di ottenere dal fiduciario un servizio di gestione del bene o acquisto dello stesso per poi riottenerne la proprietà ma viene effettivamente posto in essere un negozio di trasferimento di diritti dal patrimonio del fiduciante a quello del fiduciario (Cass., Sez. III, 2 aprile 2009, n. 8024; Cass., Sez. IL 9 maggio 2011, n. 10163; Cass., Sez. I, 17 settembre 2019, n. 23093).

Altre volte la Cassazione ha optato per una visione pluralista del fenomeno rinvenendo in esso il concorso di due negozi, uno di disposizione di un bene, con effetti erga omnes, e uno di obbligazione, avente effetti inter partes, i quali restano distinti ma connessi da un’unica finalità economica (Cass., Sez. IL 18 aprile 1957, n. 1331) diretto a modificare il risultato finale del negozio dispositivo, per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o al terzo (Cass., Sez. IL 7 agosto 1982, n. 4438; Cass., Sez. IL 1 aprile 2003, n. 4886; Cass., Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17785).

Una terza ed ulteriore posizione giurisprudenziale riconosce unitarietà del negozio fiduciario avente una propria ed unica causa, ovvero quella di realizzare il programma fiduciario, mentre per la realizzazione di tale programma si possono porre in essere negozi giuridici diversi in base ai casi ed obiettivi che si voglio perseguire con l’accordo fiduciario (Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633).

Dopo aver brevemente delineato i vari orientamenti della dottrina e della giurisprudenza in merito alla natura del patto fiduciario, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite torna prontamente sulla questione pratica posta alla sua attenzione, la quale riguarda la forma dell’impegno con cui il fiduciario si obbliga nei rapporti interni verso il fiduciante, in forza del pactum fiduciae, a ritrasferirgli l’immobile.

Il caso di specie è quello del fiduciante che fornisce al fiduciario i mezzi per acquistare un immobile a nome proprio con l’obbligo di utilizzarlo temporaneamente per poi ritrasferirlo nella proprietà del fiduciante.

In merito a tale specifica situazione, la giurisprudenza si è già espressa mostrando opinioni discordanti tra loro.

L’orientamento dominante ritiene che la rilevanza giuridica del patto fiduciario sia vincolata alla forma scritta dello stesso, sulla base dell’equivalenza di tale negozio al contratto preliminare, il quale deve avere la stessa forma del contratto definitivo, ex art. 1351 c.c.

Ergo, il patto fiduciario dovrebbe avere la stessa forma del contratto con cui viene trasferito il bene immobile ovvero la somma di denaro funzionale all’acquisto dell’immobile, ovvero la forma scritta (Cass., Sez. II, 18 ottobre 1988, n. 5663; Cass., Sez. II, 29 maggio 1993, n. 6024; Cass., Sez. II, 19 luglio 2000, n. 9489; Cass., Sez. II, 7 aprile 2011, n. 8001; Cass., Sez. I, 26 maggio 2014, n. 11757; Cass., Sez. II, 25 maggio 2017, n. 13216; Cass., Sez. I, 17 settembre 2019, n. 23093).

In base a tale orientamento, il patto fiduciario deve avere forma scritta e struttura bilaterale per poter essere considerata una valida fonte dell’obbligazione di ritrasferimento del bene dal fiduciario al fiduciante e sarà quest’ultimo a dover dimostrare l’esistenza dell’accordo scritto fiduciario.

Per questo motivo, la dichiarazione unilaterale del fiduciario non è ritenuta sufficiente allo scopo, dato il difetto di forma originario dell’atto fiduciario: il requisito della forma scritta prevista ad substantiam non può essere sostituito da una dichiarazione confessoria del fiduciario.

A fronte di tale orientamento maggioritario, le Sezioni Unite menzionano un orientamento minoritario innovativo e meritevole di considerazione, secondo cui l’accordo fiduciario non necessita della forma scritta ai fini della propria validità.

Ergo, la dichiarazione unilaterale redatta per iscritto e sottoscritta con cui il fiduciario si impegni a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione esplicita di un pactum fiduciae concluso oralmente, è idonea a costituire fonte dell’obbligazione del promittente, purchè menzioni la prestazione esatta a cui il fiduciario è tenuto nei confronti del fiduciante.

Tale indirizzo, ben lontano da quello tradizionalmente seguito da questa Corte, si basa sulla considerazione che nella prassi è sempre più frequente che l’accordo fiduciario non sia scritto e che il fiduciario si impegni a modificare unilateralmente, in un secondo momento, la situazione formatasi, basandosi sugli accordi presi con il fiduciante.

Ergo, la fiducia è l’unica causa dell’intera operazione costituita da un negozio bilaterale, anche concluso in forma orale, e un successivo atto unilaterale meritevole di assurgere a fonte obbligatoria.

Patto fiduciario e mandato senza rappresentanza

Basandosi su tale orientamento, le Sezioni Unite ricordano che fu la stessa Corte ad assimilare il patto fiduciario al mandato senza rappresentanza all’acquisto di beni immobili, con la sentenza 2 settembre 2013, n. 20051.

In quella sede la Corte escluse la necessità della forma scritta per il patto fiduciario oltre a confermare la possibilità di ricorrere all’esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., dell’obbligo di concludere il contratto nei casi in cui ci sia una dichiarazione unilaterale scritta del mandatario, anche successiva all’acquisto, che contenga un preciso impegno e una sufficiente indicazione degli immobili da trasferire.

Le Sezioni Unite riportano anche la massima della sentenza 15 maggio 2014, n. 10633: ‘La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell’impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., purchè l’atto unilaterale contenga l’esatta individuazione dell’immobile, con l’indicazione dei confini e dei dati catastali’.

Le Sezioni Unite, infine, richiamano altre due importanti pronunce in merito:

  1. La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, 30 gennaio 1985, n. 560 si ricava il principio secondo cui il negozio traslativo di beni immobili dal fiduciario al fiduciante deve rivestire forma scritta, avendo ad oggetto un immobile, ma non anche il semplice patto fiduciario a cui si dà esecuzione, sulla base della seguente motivazione: ‘Quanto, poi, all’assunto del ricorrente, secondo cui non solo il negozio traslativo di beni immobili dal fiduciario al fiduciante in esecuzione del pactum fiduciae, ma anche quest’ultimo deve rivestire ad substantiam forma scritta, basterà ricordare che siffatta tesi… non trova (…) riscontro nella costruzione dogmatica del negozio fiduciario’.
  2. La sentenza Cass., Sez. IL 27 agosto 2012, n. 14654 definisce la forma del patto fiduciario nei seguenti termini: ‘si sostanzia in un accordo tra due soggetti, con cui il primo trasferisce (o costituisce) in capo al secondo una situazione giuridica soggettiva (reale o personale) per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, ed il fiduciario, per la realizzazione di tale risultato, assume l’obbligo di utilizzare nei tempi e nei modi convenuti la situazione soggettiva, in funzione strumentale, e di porre in essere un proprio comportamento coerente e congruo. Trattandosi di fattispecie non espressamente disciplinata dalla legge, in mancanza di una disposizione espressa in senso contrario, il pactum fiduciae non può che essere affidato al principio generale della libertà della forma’.

Dopo aver elencato gli orientamenti giurisprudenziali meritevoli di menzione, le Sezioni Unite sottolineano che l’indirizzo dominante che richiede la forma scritta ad validitatem del patto fiduciario con oggetto immobiliare, muove dalle seguenti premesse:

  1. Il patto fiduciario e il contratto preliminare hanno medesima struttura (con entrambi ci si obbliga ad una prestazione futura) ed effetti;
  2. Tra l’art. 1351 c.c., e l’art. 2392 c.c. riconoscono un collegamento nel senso che se l’art. 2392 c.c. spiega i propri effetti su tutti i contratti produttivi di un obbligo a contrarre, allora anche l’art. 1351 c.c., dovrebbe estendersi a tutti i contratti che obblighino i contraenti a stipulare un ulteriore negozio formale

Dal combinato disposto delle due riflessioni, l’orientamento trae la conclusione che la disciplina di cui all’art. 1351 c.c. riguarderebbe ogni negozio fonte di successivi obblighi a contrarre, tra cui il patto fiduciario.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite non asseconda nessuno degli orientamenti citati ma ne porta avanti uno proprio ad inedito rispetto a quelli del passato, seppur partendo dall’assunto che il patto fiduciario può essere assimilato ad un mandato senza rappresentanza, non al contratto preliminare.

In questo senso convergono le indicazioni della giurisprudenza e le analisi della dottrina, dato che il mandato senza rappresentanza è proprio quel negozio con cui un soggetto agisce per conto altrui e, dunque, il più idoneo ad assorbire il patto fiduciario nel proprio schema negoziale.

Inoltre, sia il mandato senza rappresentanza che il patto fiduciario sono espressioni della interposizione reale di persona.

Sul versante del rapporto tra preliminare e patto fiduciario, la Corte sottolinea che nel preliminare l’effetto obbligatorio è strumentale all’effetto reale e lo precede, mentre nel contratto fiduciario l’effetto reale viene prima ed è esso stesso fonte dell’effetto obbligatorio.

Da ciò ne consegue che l’obbligo di trasferire inerente al preliminare di vendita immobiliare è destinato a realizzare una funzione commutativa, mentre la prestazione traslativa stabilita nell’accordo fiduciario serve per neutralizzare il consolidamento abusivo di una situazione patrimoniale vantaggiosa per il fiduciario a danno del fiduciante.

Altra differenza strutturale tra le due figure negoziali sarebbe che l’obbligo nascente dal contratto preliminare si riferisce alla prestazione del consenso relativo alla conclusione del contratto causale tipico della vendita, con la conseguenza che il successivo atto traslativo è qualificato da una causa propria ed è perciò improntato ad una funzione negoziale tipica; diversamente, nell’atto di trasferimento del fiduciario si ha un’ipotesi di pagamento traslativo che trova il proprio fondamento causale nell’accordo fiduciario e nella obbligazione di dare che da esso origina.

Tale meccanismo lo ritroviamo, a detta delle Sezioni Unite, nel mandato senza rappresentanza, disciplinato dall’art. 1706 c.c. ed ecco perché il pactum fiduciae deve essere equiparato a tale contratto e non al contratto preliminare.

Quanto, poi, al collegamento tra la natura immobiliare del bene acquistato dal fiduciario e l’esecuzione specifica dell’obbligo di trasferimento rimasto inadempiuto, le Sezioni Unite ricordano che il rimedio dell’esecuzione in forma specifica non è legato alla forma del negozio da cui deriva l’obbligo di contrattare, “potendo l’art. 2932 c.c. trovare applicazione anche là dove l’obbligo di concludere un contratto riguardi cose mobili e si trovi pertanto contenuto in un contratto non formale, perchè volto, appunto, al trasferimento di beni mobili.”

La distinzione tra contratti a struttura forte e a struttura debole

Ora, la forma del patto fiduciario, proprio per la somiglianza con il mandato senza rappresentanza, deve corrispondere a quella utilizzata per la stipula di quest’ultimo, in virtù del metodo analogico.

Qui, la Corte fa una premessa sulla distinzione tra:

  • Contratti a struttura forte (ovvero basato sui quattro elementi dell’accordo, causa, oggetto e forma a pena di nullità)
  • Contratti a struttura debole (basato solo su tre elementi, ovvero l’accordo, la causa e l’oggetto)

Il mandato senza rappresentanza ha una struttura debole, non essendo richiesta una forma specifica, dunque anche per la validità del patto fiduciario non è richiesta la forma scritta ad substantiam, rendendo l’accordo concluso verbalmente una valida fonte dell’obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare.

L’osservanza del requisito della forma scritta è invece imposta, in base all’art. 1350 c.c., per gli atti traslativi: per il contratto, iniziale, di acquisto dell’immobile da parte del fiduciario e per il successivo atto di ritrasferimento ad opera del medesimo.

In ultimo, le Sezioni Unite dissipano il dubbio inerente la rilevanza della posteriore dichiarazione scritta con cui l’interposto, riconosciuta l’intestazione fiduciaria, si impegna ad effettuare, in favore del fiduciante o di un terzo da lui indicato, il ritrasferimento finale.

Dato che l’obbligo di ritrasferimento finale del bene deriva direttamente dal patto fiduciario, il quale è validamente stipulato anche in forma orale, una successiva dichiarazione unilaterale ricognitiva dell’interposizione reale e promissiva del ritrasferimento avrà natura di atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c.

La funzione dell’atto, dunque, è quella di dispensare colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria, rafforzando la posizione del fiduciante.

Tale conclusione, ricorda la Corte, è in linea con le più recenti pronunce della Corte stessa (Cass., Sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20689), “secondo cui la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento o dalla promessa.”

Il principio di diritto delle Sezioni Unite

In conclusione, le Sezioni Unite enunciano i seguenti principi di diritto:

“Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s’innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario”

“La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasfe-rimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1988 c.c., un’astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”

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