Participation Exemption (PEX): requisiti e disciplina

in Giuricivile.it, 2022, 11 (ISSN 2532-201X)

L’istituto della Participation Exemption (noto anche come PEX) introdotto con il D.lgs 344/2003 (c.d. Riforma Tremonti) e recepito all’art. 87 del TUIR prevede, in presenza di taluni requisiti oggettivi e soggettivi, un’esenzione parziale delle plusvalenze realizzate conseguentemente alla cessione di partecipazioni, nonché degli utili societari distribuiti. L’istituto è stato poi modificato con il d.lgs. 142/2018, che ha recepito la direttiva europea 2016/1164 ed ha inciso sugli aspetti inerenti alla localizzazione dell’impresa ammessa alla partecipazione. In particolare, si è proceduto al superamento del preesistente regime del credito di imposta, che comportava un rischio di doppia imposizione nelle ipotesi di rapporti con l’estero, e si optato per il principio per cui l’utile viene tassato esclusivamente in capo al soggetto che lo ha prodotto, mentre è irrilevante da un punto di vista fiscale il successivo trasferimento di tale utile ai soci.

La finalità e i soggetti ammessi all’esenzione

La misura normativa trova la sua finalità nel dichiarato intento di non sottoporre a doppia imposizione fiscale gli utili societari: come ha precisato l’Agenzia delle Entrate (circolare 36/2004) il plusvalore realizzato attraverso la cessione di partecipazioni societarie è derivativo del conseguimento di utili che sono o saranno sottoposti a tassazione già in capo al soggetto producente.

In particolare, l’art. 87 Tuir stabilisce: “non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli”.

Dunque, l’istituto in esame consente ed agevola il riassetto delle partecipazioni di holding, evitando oneri fiscali eccessivi che determinerebbero un sovraccarico nella gestione dei propri portafogli.

Sono soggetti ammessi all’esenzione:

  • i soggetti passivi Ires:
    • società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;
    • società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio italiano;
    • società ed enti (anche privi di personalità giuridica) non residenti nel territorio italiano;
    • enti pubblici o privati diversi dalle società residenti nel territorio italiano, che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
  • le società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice) e persone fisiche

I requisiti per la partecipazione all’esenzione

Nell’individuazione dei requisiti per la partecipazione all’esenzione si distinguono due fattispecie:

  • requisiti oggettivi, che devono sussistere in capo alla società partecipata e consistono:
    • possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente. Con questo requisito si è voluta perimetrare l’applicazione dell’istituto ai casi in cui esista un legame duraturo tra socio e società partecipata, evitando fenomeni speculativi;
    • classificazione della partecipazione nelle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
  • requisiti soggettivi, che devono sussistere in capo alla società partecipante:
    • residenza fiscale in uno Stato diverso da quelli a regime fiscale privilegiato, fatta salva la presentazione di un’istanza di interpello che dovrà essere eseguita nelle modalità previste dall’articolo 167, comma 5, lettera b) del TUIR;
    • l’esercizio di un’impresa commerciale ex art. 55 Tuir: in merito è d’uopo specificare come non sia sufficiente che dall’attività derivino redditi d’impresa. In particolare, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare 7/E del 2013 “si è in presenza di un’impresa commerciale ai fini PEX nell’ipotesi in cui la società partecipata risulti dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi”. Si tenga conto, inoltre, che nel caso in cui la partecipata sia una start-up il requisito della commercialità si considera rispettato soltanto da quelle società che, in data anteriore alla cessione delle partecipazioni, abbiano completato il periodo di preparazione: in sostanza, tutte quelle società dotate di una struttura idonea a svolgere un’attività commerciale.

La PEX dei dividendi

Trattandosi di un soggetto passivo IRES, il Tuir prevede, per i dividendi di fonte nazionale, un’esclusione pari al 95% dell’utile percepito. Invero, l’art. 89 comma 2 TUIR statuisce: “Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento“.

Si tenga conto che rientrano nella fattispecie tutte le forme di distribuzioni di utili. Più nel dettaglio, quelli derivanti:

  • dalla partecipazione al capitale sociale
  • dalla sottoscrizione di strumenti finanziari assimilati alle azioni
  • dalla sottoscrizione di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza quando sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi;
  • gli utili inclusi nelle somme o nel valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, esclusione, riduzione e riscatto del capitale esuberante

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