Ordine pubblico matrimoniale, la Cassazione interroga (di nuovo) le Sezioni Unite sulla delibazione

La I Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza Interlocutoria n. 30993 del 26 novembre 2025 (che puoi leggere cliccando qui), ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della natura processuale dell’eccezione di convivenza ultra-triennale come coniugi. Tale convivenza, già riconosciuta quale limite di ordine pubblico alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, è stata finora qualificata come eccezione in senso stretto, con l’onere per il coniuge convenuto di proporla a pena di decadenza. La I Sezione Civile ne auspica la riconsiderazione come fatto ostativo rilevabile d’ufficio, per garantire una più intensa tutela del matrimonio-rapporto e del coniuge debole, in un bilanciamento sempre teso tra sovranità dello Stato e specificità dell’ordinamento canonico.

Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia

Il nuovo processo di famiglia

La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.

Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 € 79.80 €

La tensione tra matrimonio-atto e matrimonio-rapporto

Il caso processuale sottoposto al vaglio della I sezione Civile della Corte di Cassazione  riaccende la questione afferente al contrasto tra il matrimonio-atto (regolato dalla Chiesa e passibile di nullità) e il matrimonio-rapporto (tutelato dall’ordinamento civile).

La vicenda appare alquanto emblematica: un matrimonio contratto con rito concordatario nel 1978 e dichiarato nullo dal Tribunale ecclesiastico nel 2021 per vizio genetico, in particolare per un grave difetto di discrezione di giudizio e incapacità psichica del marito. La vita matrimoniale si era protratta per più di un ventennio: nel 1979 e nel 1983 nascevano i due figli, mentre la comparizione per la separazione personale avveniva nel 2002.

A fronte della domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica, la moglie si è opposta, eccependo la sussistenza di una stabile convivenza ultra-triennale, un vissuto matrimoniale che, a suo avviso, integrava una situazione giuridica di ordine pubblico italiano ostativa al riconoscimento della nullità.

Decadenza e “diritto vivente”

La Corte d’Appello, nel procedimento di delibazione introdotto nel 2023, non ha dato ingresso all’eccezione della convenuta, ritenendola tardivamente proposta in quanto qualificata come eccezione in senso stretto (exceptio iuris), quindi soggetta al termine decadenziale stabilito per la comparsa di risposta (settanta giorni prima dell’udienza di comparizione, in applicazione degli artt. 163 ss. e 166 c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149/2022).

Tale decisione si allinea al “diritto vivente” consolidato dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze gemelle del 17 luglio 2014, n. 16378 e n. 16379. In quell’occasione il massimo organo della nomofilachia stabilì il principio secondo cui la convivenza come coniugi protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione integra un principio supremo di sovranità e laicità dello Stato, divenendo limite di ordine pubblico inderogabile alla delibazione della sentenza ecclesiastica.

Tuttavia, nel risolvere il quesito sulla natura processuale, le Sezioni Unite del 2014 optarono per la sua qualificazione come eccezione in senso stretto. La ratio si fondava sulla “complessità fattuale” e sulla stretta connessione con l’esercizio di diritti e doveri personalissimi dei coniugi, rendendola, di fatto, rimessa all’iniziativa esclusiva della parte interessata, con conseguente onere di allegazione tempestiva e prova.

Consiglio: il Codice Civile 2026, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il Codice di Procedura Civile 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, forniscono due strumenti di agile consultazione, aggiornati alle ultimissime novità legislative.

Rimessione e rimeditazione del limite di “ordine pubblico”

La I Sezione Civile, chiamata a decidere sul ricorso della moglie avverso la sentenza della Corte d’Appello, non ha potuto discostarsi dal precedente del 2014. Tuttavia, esprimendo un netto dissenso, ha ritenuto doveroso, ai sensi dell’art. 374, comma 3, c.p.c., rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite.

Il Collegio rimettente solleva diverse e persuasive critiche alla precedente impostazione:

  • derogabilità del limite: affidare all’esclusiva iniziativa della parte il potere di rilevare fatti – ancorché risultanti dagli atti del processo – indispensabili per valutare l’incompatibilità con l’ordine pubblico, equivale a rendere quest’ultimo di fatto derogabile a opera delle parti. Le norme costituenti espressione dell’ordine pubblico, pur dichiarate inderogabili in principio, diventano così disponibili;
  • contrasto col principio generale: il regime normale delle eccezioni è la rilevabilità d’ufficio. L’ambito delle eccezioni in senso stretto è confinato alle ipotesi espressamente previste dalla legge ovvero a quelle corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva. Non essendoci una specifica previsione normativa per la convivenza ultra-triennale, il principio generale della doverosa rilevabilità d’ufficio dovrebbe operare, una volta che il fatto ostativo sia acquisito agli atti;
  • inversione dell’onere della prova e tutela del coniuge debole: la qualificazione come eccezione in senso stretto comporta un’irragionevole inversione dell’onere della prova, che grava sul coniuge convenuto. Tale approccio, osserva la Sezione, “conducendo ad una giustizia rapida, ma riduttiva della tutela del coniuge debole”. La lunga durata del matrimonio, con la nascita di figli, dovrebbe consentire al giudice di presumere l’intervenuta instaurazione del matrimonio-rapporto, elevato a motivo ostativo di ordine pubblico.

Evoluzione valoriale del “matrimonio-rapporto”

Il Collegio della I Sezione invita le Sezioni Unite a riconsiderare la posizione del 2014, che, nel tentativo di procedere con “prudenza e gradualità”, ha finito per ridimensionare la portata della convivenza coniugale, riducendola da elemento normativo a “complessità fattuale”.

La posta in gioco appare alta, dovendosi stabilire l’intensità della tutela da accordare al matrimonio-rapporto, che incarna diritti inviolabili, doveri inderogabili e legittimi affidamenti (artt. 2 e 29 Cost. e Carte europee dei diritti). Per la Corte dello Stato, negare l’efficacia civile della nullità canonica quando dagli atti risulti una duratura comunione materiale e spirituale significa preservare gli “impreteribili obblighi di solidarietà e di protezione del soggetto debole”.

L’ordinanza interlocutoria non si limita a un rilievo tecnico-processuale, bensì lancia un monito etico-giuridico, evidenziando come il giudice sia chiamato a cogliere la “dimensione valoriale che i fatti, con la loro complessità, sono in grado di esprimere”. Il trascorrere del tempo, nel diritto di famiglia, non risulta irrilevante, bensì è un “fattore di evoluzione” che esprime una propria “prescrittività normativa”. Si attende ora la nuova pronuncia delle Sezioni Unite per comprendere se la stabile convivenza ultra-triennale sarà liberata dal vincolo della decadenza processuale, innalzando la tutela del matrimonio-rapporto a un limite di ordine pubblico pienamente rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

tre + diciannove =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.