Opposizione a decreto ingiuntivo con Riforma Cartabia: forma e rito applicabili

in Giuricivile.it, 2023, 3 (ISSN 2532-201X)

Uno dei temi più controversi sorti con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia riguarda l’opposizione a decreto ingiuntivo (tanto in Tribunale quanto dinanzi al Giudice di Pace). Ci si chiede, in particolare, con quale forma debba essere proposta e quale rito debba seguire il giudizio di opposizione introdotto dal debitore ingiunto.

Partendo dai dubbi interpretativi più diffusi, sorti nel tentativo di trovare un’applicazione  pratica legittima e convincente della novella legislativa, ecco di seguito alcuni chiarimenti e soluzioni pratiche rese alla luce di una lettura sistemica e approfondita della normativa di riferimento, così come modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149, c.d. Riforma Cartabia.

L’opposizione a decreto ingiuntivo in Tribunale

Ai sensi dell’art. 645 c.p.c.,

l’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’articolo 638.

In caso di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, l’opposizione dovrà dunque essere proposta nella forma dell’atto di citazione, redatto ai sensi del nuovo art 163 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149 (qui puoi consultare un modello facsimile dell’atto di citazione Cartabia in Tribunale).

In seguito all’opposizione, il giudizio si svolge poi secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.

Si ricorda che tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, dovranno intercorrere termini liberi non minori di 120 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia (e di 150 giorni se si trova all’estero). Con l’ulteriore chiarimento che, laddove l’attore abbia indicato nell’atto di citazione una data eccessivamente distante nel tempo (ben superiore al predetto termine minimo), il convenuto potrà chiedere al Presidente del Tribunale un’anticipazione dell’udienza e, in tal caso, quest’ultimo dovrà fissare l’udienza per la comparizione delle parti non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire (e dunque, in altre parole, non oltre 150 giorni – se diretta in Italia, 180 giorni se diretta all’estero – dalla data di notificazione della citazione).

L’opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace

Uno delle questioni interpretative più delicate è certamente il caso dell’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace.

In quale forma andrà proposta l’opposizione? Con atto di citazione, come previsto dall’art. 645 c.p.c., o con ricorso semplificato ex art. 281 decies c.p.c., come disposto dall’art. 316 c.p.c. che chiarisce la forma della domanda per il procedimento davanti al giudice di pace?

La soluzione preferibile appare la seconda: il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace dovrà essere introdotto nelle forme del processo semplificato di cognizione e dunque con ricorso semplificato ex art. 316 e 281 decies c.p.c. (qui puoi consultare un modello facsmile del ricorso al Giudice di Pace ex art. 281 decies c.p.c., completo di tutti i requisiti previsti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149, c.d. Riforma Cartabia).

A rigor di norma (e in applicazione del principio “lex specialis derogat generali“), ai sensi dell’artt. 316 e 318 c.p.c., l’unico rito formalmente applicabile per i procedimenti pendenti dinanzi al Giudice di Pace è infatti quello semplificato.

Opposizione a decreto ingiuntivo e Riforma Cartabia: FAQ e possibili soluzioni pratiche

Nel periodo di transizione tra il vecchio rito (applicabile a tutti i giudizi introdotti prima del 28.02.2023) e il nuovo rito introdotto dalla Riforma Cartabia, i problemi maggiori sorgono laddove i termini di impugnazione si pongano a cavallo della data di entrata in vigore della riforma.

In altre parole, quale disciplina dovrà applicarsi laddove il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato iscritto a ruolo (o il decreto emesso o, ancora, notificato) prima del 28.02.2023 e il termine per l’opposizione scada oltre la predetta data? Quale forma dovrà avere l’atto di opposizione? Quali termini a comparire andranno indicati nell’atto di citazione? Cerchiamo di fare chiarezza sul punto.

Quando si intende introdotto il procedimento monitorio?

In primo luogo, occorre comprendere quale sia il momento nel quale si deve intendere introdotto il procedimento monitorio. Ebbene, ai fini della litispendenza (e della continenza), gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione vanno retrodatati al momento del deposito del relativo ricorso monitorio (sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla).

Tale circostanza è stata più volte chiarita dalla giurisprudenza di legittimità, che recentemente ha affermato il principio secondo cui “è al momento del deposito del decreto ingiuntivo e non alla data della notifica del ricorso e del decreto che dovrà essere posta attenzione per stabilire il momento in cui la pendenza del giudizio ha avuto inizio” (vedi sul punto Cass. Civ., n. 23456 del 26.08.2021).

Qual è il rapporto tra procedimento monitorio e opposizione a decreto ingiuntivo?

La Suprema Corte si è già pronunciata, anche di recente, sulla natura dell’opposizione a decreto ingiuntivo, chiarendo se tale procedimento possa considerarsi un giudizio autonomo, un grado autonomo di un giudizio già iniziato e, pertanto, un’impugnazione a tutti gli effetti o, ancora, la seconda fase di un giudizio già pendente.

Ebbene, a convincere maggiormente la corte di legittimità è proprio la seconda tesi e, proprio in forza di tale orientamento, ha più volte affermato che l’opposizione a decreto ingiuntivo sia in sostanza la seconda fase di un procedimento già pendente suddiviso in due fasi: la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena (vedi sul punto Cass. Civ., n. 19596 del 18.09.2020)

In altre parole, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo altro non è che un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non dunque quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.

Da tale assunto, derivano le risposte più plausibili agli interrogativi sorti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, che di seguito si esamineranno.

Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ante 28.02.2023: quali termini a comparire vanno indicati in citazione?

Alla luce di quanto sopra evidenziato e considerando quale riferimento per l’introduzione del giudizio il momento in cui il ricorso per decreto ingiuntivo è stato formalmente depositato e iscritto a ruolo, qualora tale attività sia avvenuta in un periodo anteriore al 28.02.2023, si ritiene preferibile proporre opposizione a decreto ingiuntivo nelle forme e secondo i requisiti previsti dal vecchio rito, applicabile ante Riforma Cartabia.

Di conseguenza, nell’atto di citazione si ritiene che debba essere indicato il giorno dell’udienza di comparizione con invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza.

Decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace ante 28.02.2023: opposizione con ricorso o atto di citazione?

Anche questo interrogativo sembra risolversi con l’applicazione del vecchio rito: se infatti il procedimento monitorio è stato introdotto prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce la seconda fase di un procedimento già pendente, dovrà applicarsi la normativa vigente ante 28.02.2023.

In caso di ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data anteriore al 28.02.2023, anche nel caso di notifica successiva a tale ultima data, la conseguente opposizione a decreto ingiuntivo dovrebbe proporsi con atto di citazione ai sensi del vecchio art. 316 c.p.c.

Decreto ingiuntivo Giudice di Pace notificato post 28.02.2023: è applicabile il nuovo rito?

Come già accennato, se il procedimento monitorio è stato introdotto prima del 28.02.2023, si ritiene che al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo debba applicarsi la vecchia disciplina, a nulla rilevando il fatto che la notifica del decreto sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia.

In ogni caso, laddove il difensore, nonostante quanto sopra riferito, ritenesse preferibile l’applicazione del nuovo rito e intenda proporre opposizione al decreto ingiuntivo notificato dopo il 28.02.2023 (ma con procedimento monitorio introdotto prima di tale data), si suggerisce di provvedere senza indugio alla notifica del ricorso ex art. 316, 318 e 281 decies c.p.c. e del decreto di fissazione udienza e a depositare il ricorso e il decreto notificati entro e non oltre il termine di 40 giorni dalla data di notificazione.

Questo perchè, ai sensi dell’art. 319 c.p.c., non è sufficiente il semplice deposito del ricorso per la costituzione in giudizio: il ricorrente per costituirsi in giudizio deve infatti depositare il ricorso e il decreto notificati.

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5 COMMENTI

  1. Se il debitore ingiunto fa opposizione usando i ‘termini Cartabia’, ma il decreto era stato non solo depositato, ma addirittura notificato prima del 28.2, posso costituirmi eccependo l’errore e chiedendo l’applicazione del vecchio rito, ma soprattutto un’anticipazione dell’udienza con i vecchi termini? Grazie

  2. decreto ingiuntivo per crediti da lavoro ottenuto e notificato ante cartabia, opposizione post cartabia , ma introdotta con ricorso invece che con atto di citazione , posso sollevare eccezione ?

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