Opposizione a decreto ingiuntivo: decorrenza del termine in caso di rinnovazione della notifica nulla

La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 19814 del 17 luglio 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), è intervenuta sul rapporto tra la nullità della prima notifica di un decreto ingiuntivo e la validità della sua rinnovazione, chiarendo da quando decorre il termine previsto dall’art. 641 c.p.c. per proporre opposizione. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.  

Formulario commentato del nuovo processo civile

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Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Il caso

La controversia prende avvio da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nel gennaio 2020 dal Giudice di Pace di Taranto a favore di un fornitore per il mancato pagamento di una fornitura regolarmente fatturata.

Il creditore notificava il decreto il 24 gennaio 2020, unitamente a un primo atto di precetto, avvalendosi della procedura ex art. 140 c.p.c. Tuttavia, la raccomandata informativa veniva restituita prima del compimento della giacenza, poiché il destinatario risultava “sconosciuto” all’indirizzo indicato. Di conseguenza, la notifica si rivelava nulla.

Il 19 giugno 2020, il creditore effettuava una seconda notifica, allegando un nuovo atto di precetto. In questa occasione, l’atto veniva consegnato direttamente alla legale rappresentante della società debitrice, presso lo stesso indirizzo.

A seguito di questa seconda notifica, la parte ingiunta proponeva opposizione, eccependo l’inefficacia del decreto perché notificato oltre decorso del termine di 60 giorni dall’emissione, previsto dall’art. 644 c.p.c., e contestando anche, nel merito, l’esecuzione della fornitura.

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendola tardiva, e la decisione veniva confermata in sede di appello dal Tribunale. I giudici ritenevano infatti che la prima notifica fosse nulla, e non inesistente, e che, di conseguenza, il termine per proporre opposizione non decorresse dalla seconda notifica. Solo l’inesistenza della notifica, infatti, può determinare l’inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 644 c.p.c. La parte opponente avrebbe dovuto dimostrare, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., di non aver avuto conoscenza tempestiva del decreto proprio a causa del vizio di notifica. Tuttavia, nel caso concreto, tale prova non risultava raggiunta.

Il secondo invio del titolo, per i giudici di merito, non costituiva una rinnovazione intesa a sanare la precedente nullità, ma era stato effettuato esclusivamente per rinnovare l’efficacia dell’atto di precetto, nel frattempo venuta meno. Alla luce di ciò, l’opposizione veniva dichiarata tardiva e, pertanto, inammissibile. Avverso tale decisione, la parte ingiunta presentava ricorso in Cassazione.

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Il rilievo oggettivo della nuova notifica

La Corte di Cassazione ha censurato l’impostazione accolta dalla sentenza impugnata. La Seconda Sezione, in particolare, ha chiarito che la nuova notifica del decreto ingiuntivo non poteva ridursi alla semplice volontà del creditore di rinnovare l’atto di precetto. Una simile lettura trascurava il rilievo oggettivo che la rinnovazione della notifica del provvedimento monitorio assume, sotto il profilo processuale, in presenza di una precedente notifica nulla.

La Suprema Corte ha chiarito che, quando la prima notifica del decreto ingiuntivo risulta nulla, solo una successiva notifica valida può far decorrere il termine per proporre opposizione. Tale nuova notifica non si limita a rinnovare l’intimazione esecutiva, ma sana il vizio della prima e produce effetti giuridici autonomi.

In questo quadro, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: non conta che la parte abbia scelto di ripetere la notifica a fronte di dubbi sulla sua validità. Ciò che rileva è che solo la notifica perfezionata validamente segna l’inizio del termine previsto dall’art. 641 c.p.c.

Decorrenza del termine per l’opposizione e vizio della prima notifica

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha sottolineato come la notifica eseguita il 24 gennaio 2020 fosse viziata per difetto del completamento della procedura ex art. 140 c.p.c., a causa della mancata consegna della raccomandata informativa. Ne derivava la nullità della notificazione, che non era idonea a far decorrere il termine per l’opposizione. Al contrario, la nuova notifica effettuata il 19 giugno 2020, accompagnata da un nuovo precetto e correttamente perfezionata, assumeva valore di notifica in rinnovazione del titolo e segnava il dies a quo per la proponibilità dell’opposizione.

Pertanto, l’atto di citazione del 23 luglio 2020, con cui l’ingiunta aveva introdotto il giudizio di opposizione, doveva considerarsi tempestivo rispetto alla seconda notifica. Non risultava condivisibile la lettura secondo cui la reiterazione del decreto ingiuntivo fosse priva di effetti, in quanto finalizzata unicamente a rinnovare il precetto. Tale interpretazione, precisa la Cassazione, avrebbe reso del tutto priva di senso la notifica del provvedimento monitorio. Di qui l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti.

Il termine perentorio per proporre opposizione

Qualora la notifica iniziale di un decreto ingiuntivo sia nulla e sia seguita da una successiva notifica valida, il termine perentorio per proporre opposizione ex art. 641 c.p.c. decorre da quest’ultima notifica valida, da intendersi quale rinnovazione della precedente notifica nulla.

La decisione della Corte valorizza la nozione di conoscenza legale effettiva dell’atto processuale, contribuisce a rafforzare le garanzie di difesa dell’ingiunto, evitando che una notificazione viziata possa far decorrere il termine di opposizione in modo surrettizio.

Conclusioni

La Cassazione, con la sentenza n. 19814/2025, conferma l’importanza di distinguere tra nullità e inesistenza della notifica, ma soprattutto chiarisce che la rinnovazione di una notificazione nulla comporta la decorrenza ex novo del termine per l’opposizione. Il rigore formale si coniuga così con l’esigenza sostanziale di tutelare l’effettiva conoscenza del provvedimento monitorio da parte del debitore.

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