Onere probatorio nella ricognizione di debito

Con sentenza n. 3477 del 2024, i giudici di legittimità hanno stabilito che una dichiarazione di impegno generico e gli assegni presentati come prova del debito devono essere supportati da prove concrete dell’ammontare del debito reclamato. In mancanza di tale prova, la dichiarazione e gli assegni non possono essere considerati sufficienti per invertire l’onere probatorio a favore del creditore.

Corte di Cassazione-sez. III civ.- ord. n. 3477 del 07-02-2024

La questione

La vicenda nasce dalla stipula di una “dichiarazione di impegno”, avvenuta nel 2009, con la quale due parti conferivano alla società Italfiduciaria s.r.l., l’incarico di costituire una nuova società destinata a sostituire un’altra ormai in liquidazione. Le parti si riconoscevano debitori della società per tutte le somme che questa avrebbe sborsato per l’iniziativa.
In seguito, la società Italfiduciaria s.r.l. ha fatto valere tale dichiarazione di impegno, fornendo in allegato degli assegni bancari come prova dell’importo erogato e da restituire, sostenendo che la dichiarazione rappresentasse una ricognizione di debito e che la domanda fosse fondata anche su corrispondenti promesse di pagamento, costituite da assegni bancari.
In seguito all’accoglimento del ricorso presentato dalla società Italfiduciaria s.r.l., il Tribunale di Vicenza emise un decreto in cui ordinava alle parti di versare una somma ingente a favore della società. Contro tale decreto, gli ingiunti presentarono opposizione basandosi sulla litispendenza delle cause di opposizione ai precetti fondati sugli assegni bancari.
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 592/2017, respinse diverse eccezioni preliminari sollevate dalle parti e revocò il decreto ingiuntivo (condannando la Italfiduciaria al rimborso delle spese legali). Il Tribunale, affermando che spettasse all’istante la prova del proprio credito e ritenendo che tale onere fosse stato assolto con la documentazione presentata, qualificò la scrittura del 2009 come ricognizione di debito titolata e gli assegni come prova del quantum. Tuttavia, escluse che la prova del credito fosse stata raggiunta poiché non era chiaro se e quanto la fiduciaria avesse effettivamente anticipato per la costituzione della società, né se gli assegni dimessi provassero l’ammontare del preteso credito della fiduciaria. Inoltre, tale dichiarazione fu considerata un impegno generico e indeterminato senza alcun collegamento oggettivo con gli assegni e i relativi importi.
Contro questa pronuncia, la Italfiduciaria S.r.l. propose appello.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 4303/2019, rigettò l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando la società alla rifusione delle spese processuali. Per questi motivi, la Italfiduciaria S.r.l. ha proposto ricorso in cassazione.

I motivi di ricorso 

Con il primo motivo, la società Italfiduciaria s.r.l.  ha denunciato l’omesso esame di un fatto che è stato oggetto di discussione tra le parti, violando gli articoli 112, 115 e 116 del c.p.c. Si è contestato, in particolare, l’operato del giudice d’appello, che ha effettuato una distinzione arbitraria e non richiesta tra la società erogante e la persona fisica del suo organo e legale rappresentante. Inoltre,  la società ha lamentato che il giudice avesse accertato una diversità di rapporti causali sulla base di difese generiche e non intellegibili presentate dagli opponenti, violando il principio dell’onere probatorio e decidendo su una domanda mai formulata dagli stessi.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente ha denunciato la violazione dell’art.  116 del c.p.c. in relazione all’articolo 2697 c.c. in tema di ripartizione dell’onere della prova. In particolare, si è contestata la decisione del giudice di appello, il quale ha ritenuto sufficiente che i debitori opponenti avessero chiesto la revoca dell’ingiunzione, affermando la mancanza di rapporto causale tra le parti. La parte ricorrente ha invocato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533/01, sostenendo l’errore della corte d’appello nell’aver attribuito agli assegni bancari un titolo causale diverso da quello imputato dal creditore, in assenza di una prova contraria da parte del debitore.
La società ha chiesto ai giudici di legittimità di chiarire se sia sufficiente per l’obbligato dimostrare solo la compatibilità astratta di un’obbligazione che sostiene di aver adempiuto rispetto a quella indicata nella dichiarazione di debito, affinché possa essere considerato adempiuto l’onere della prova previsto dall’art. 1988 c.c.
Con il terzo motivo, la parte ricorrente ha lamentato la violazione di legge dell’art. 1988 c.c. in relazione all’articolo 2697 c.c. e all’articolo 115 del c.p.c., riguardo l’astrazione processuale.
In particolare, si contestava al giudice d’appello di aver violato il principio dispositivo e l’astrazione processuale della causa debendi nelle promesse di pagamento, invertendo di fatto l’onere probatorio.
Con il quarto motivo, la parte ricorrente ha contestato la violazione degli artt. 112 e 116 del c.p.c. in relazione all’articolo 2704 c.c., riguardante la cronologia delle date riportate in promesse unilaterali prive di data certa. La società ha chiesto alla Suprema Corte di chiarire se sia ancora applicabile il principio enunciato dalla Cassazione, secondo cui è corretto attribuire valore di certezza alle date riportate nelle promesse di pagamento azionate tra le parti del rapporto causale, in assenza delle condizioni previste dall’articolo 2704 c.c.

Le argomentazioni della Corte di Cassazione 

I giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso non fondato. In particolare, la Suprema Corte ha analizzato, in via prioritaria, i motivi terzo e quarto, data la loro stretta connessione. Si è evidenziato che la semplice promessa di pagamento o il riconoscimento del debito costituiscono dichiarazioni unilaterali “astratte”, dalle quali non emerge la “causa” per cui si promette il pagamento o ci si riconosce debitori. Pertanto, la dichiarazione, che costituisce la promessa di pagamento o il riconoscimento del debito, ha un valore limitato, come indicato dall’articolo 1988 c.c., dispensando il beneficiario dall’onere di provare il rapporto fondamentale, ovvero la “causa” per cui è stata fatta la promessa di pagamento o il riconoscimento del debito. Ciò comporta un’inversione dell’onere della prova, presumendo l’esistenza del rapporto fondamentale fino a prova contraria. Siffatto principio è noto come “astrazione processuale dalla causa”, dove, a differenza dei principi generali sull’onere della prova, è il promettente o colui che si riconosce debitore a dover provare l’inesistenza del titolo.
I giudici di legittimità hanno argomentato che ogni atto negoziale deve essere dotato di causa, e per l’effetto non sono ammessi contratti o atti unilaterali “astratti”, cioè diretti a produrre effetti unicamente in base alla volontà delle parti, indipendentemente dall’esistenza di una causa in concreto (prevista dalla legge o atta a soddisfare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c.). Infatti, l’astrazione processuale dalla causa rappresenta un’eccezione alla regola, ammissibile solo nei casi espressamente tipizzati dal legislatore, come la promessa di pagamento, la ricognizione di debito e nell’art. 969 c.c. Pertanto, la dichiarazione di impegno del 2009, che contiene un semplice impegno generico ancorché  futuro, non può essere considerata nell’ambito di operatività dell’articolo 1988 c.c. Gli assegni allegati dalla parte ricorrente, rilasciati prima del conferimento dell’incarico e della costituzione della società, non sono sufficienti per determinare l’importo del presunto debito. Di conseguenza, per i giudici ermellini, la dichiarazione in questione non è idonea a costituire una valida inversione dell’onus probandi.
Dunque, trova applicazione il principio secondo cui, in tema di “astrazione processuale” della causa debendi, la dichiarazione con la quale un soggetto si impegna a pagare un debito futuro, indeterminato nel quantum, se può dispensare dall’onere di provare il rapporto fondamentale, non dispensa affatto dall’onere di provare l’ammontare della somma in concreto pretesa come determinata in tempo successivo, con la conseguenza che il relativo onere resta a carico del creditore, che fa valere in giudizio la dichiarazione di impegno.
Per quanto riguarda il quarto motivo del ricorso, i giudici hanno osservato che la parte ricorrente non ha contestato adeguatamente la statuizione contenuta nella sentenza del giudice di primo grado secondo cui gli assegni non erano stati azionati come autonomi titoli e promesse di pagamento.
I primi due motivi del ricorso risultano inammissibili.  La ratio della sentenza è da individuarsi non tanto nel fatto che la Italfiduciaria abbia operato mediante il suo legale rappresentante, bensì nel fatto che, è stato considerato impossibile determinare l’importo del credito futuro oggetto di riconoscimento. Infatti, il giudice di prime cure ha negato la prova del credito sotto diversi aspetti: in primo luogo, non è stato dimostrato se e in che misura la società fiduciaria avesse anticipato fondi per la costituzione della società; poi, gli assegni non attestavano l’ammontare del credito ed infine, la dichiarazione di impegno del 2009 era generica, indeterminata e rivolta al futuro.
L’inammissibilità del primo motivo è acclarata ancor di più dal fatto che la parte ricorrente non ha fornito indicazioni precise su dove e come il fatto in questione sia stato discusso tra le parti. Allo stesso modo, il secondo motivo non contiene alcuna menzione degli articoli 2697 c.c. e 116 c.p.c., limitandosi a contestare l’erronea valutazione delle prove. I giudici hanno sottolineato che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura quando il giudice applica erroneamente le regole sull’onere della prova, mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. si verifica quando il giudice attribuisce un valore diverso dalla norma a una determinata prova.

Conclusioni 

In conclusione, la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso presentato dalla società Italfiduciaria S.r.l., sostenendo che la dichiarazione di impegno del 2009, per via del suo carattere generico e futuro, non può essere considerata valida ai sensi dell’articolo 1988 c.c. Inoltre, gli assegni presentati non sono stati ritenuti sufficienti per determinare l’ammontare del debito, quindi non hanno invertito l’onere della prova. I primi due motivi del ricorso sono stati dichiarati inammissibili a causa della mancanza di indicazioni precise e di riferimenti normativi specifici.

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