Omesso pagamento mantenimento figli: chi li ha mantenuti da solo ha dirito al risarcimento del danno morale, salvo che provi il pregiudizio

Con la sentenza n. 12614 del 18 giugno 2015, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che sussiste il diritto al risarcimento del danno morale per la madre che abbia mantenuto i figli da sola in ragione dell’omesso pagamento da parte dell’ex marito dell’assegno di mantenimento, salvo che sia provato il pregiudizio subito.

Nel caso di specie, il marito aveva smesso di versare l’assegno per il mantenimento dei figli disposto a suo carico da alcuni anni. L’ex moglie, dopo averlo denunciato penalmente, con conseguente rinvio a giudizio e patteggiamento della pena, proponeva in nome proprio domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito. Dopo l’accoglimento in primo grado, la domanda veniva tuttavia respinta in appello, giacchè, secondo il Tribunale, “l’inadempimento del marito era un illecito suscettibile di provocare un danno soltanto nei riguardi dei figli e non già alla madre in prima persona“. Pertanto, l’ex moglie non aveva titolo per agire in nome proprio.

Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia

Il nuovo processo di famiglia

La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.

Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 € 79.80 €

La Cassazione si è soffermata in primo luogo sull’art. 570 c.p., relativo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare: ha chiarito, in particolare, che il bene tutelato da codesta norma non è l’interesse della persona avente diritto al sostentamento, ma “il più generale interesse dello Stato di salvaguardare la famiglia contro le gravi violazioni degli obblighi giuridici posti a salvaguardia di essa“. Ne deriva, secondo tale interpretazione, che possa ritenersi vittima del delitto in esame “qualunque membro della famiglia, e non solo l’avente diritto al sostentamento.

Peraltro, la Corte di legittimità ha ricordato il principio, autorevolmente sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9556/2002, secondo cui “la commissione di un reato fa sorgere il diritto al risarcimento del danno da esso provocato non solo in capo alla vittima primaria, ma anche in capo ai suoi familiari“.

Alla luce di tale ragionamento, la Suprema Corte ha pertanto affermato che il genitore che abbia mantenuto da solo i figli, a causa dell’inadempienza dell’altro coniuge nel versamento dell’assegno di mantenimento, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da tale reato, senza che abbia alcun rilievo, ai fini del ristoro, il fatto che l’obbligato abbia patteggiato la pena, come nel caso di specie.

Ad ulteriore chiarimento, la Cassazione ha tuttavia rilevato che tale danno non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, ma è onere di chi ne pretende il risarcimento provare concretamente il pregiudizio subito. Ebbene, non avendo nel caso in questione la ricorrente adempiuto proprio a tale onere probatorio, la Corte ha infine rigettato il ricorso.

(Corte di Cassazione, III Sez. civile, sentenza n. 12614 del 18 giugno 2015)

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

tre + tredici =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.