
La Risposta all’interpello n. 298/2025 dell’Agenzia delle Entrate (puoi leggerla cliccando qui) definisce l’ambito di applicazione, o meglio, l’esclusione, del nuovo obbligo di integrazione tecnica tra lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici (POS) e il Registratore Telematico (RT). Tale obbligo, introdotto dall’art. 1, commi 74-77, della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), è effettivo a partire dal 1° gennaio 2026. L’oggetto specifico di indagine è la non operatività di tale vincolo per i soggetti che rientrano nel regime speciale IVA relativo alle attività elencate nella Tabella C del D.P.R. n. 633/1972 , ai sensi dell’articolo 74-quater del medesimo decreto.
Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Leggi descrizione
Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 €
41.80 €
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Il caso
La disposizione modificativa, che ha sostituito l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 , stabilisce che gli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica devono assicurare la “piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico”. Il razionale sotteso a tale riforma, come esplicitato nella relazione illustrativa al disegno di legge, è duplice:
- Garantire la coerenza fiscale: rendere maggiormente integrato il processo di certificazione (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) con quello di pagamento elettronico.
- Facilitare il controllo incrociato: imporre un vincolo di collegamento tecnico affinché il Registratore Telematico possa memorizzare le informazioni essenziali di tutte le transazioni elettroniche e trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’importo aggregato dei pagamenti elettronici giornalieri , indipendentemente dalla registrazione del corrispettivo. Questo meccanismo mira a far “emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi”.
Il regime speciale ex Art. 74-quater
La fattispecie analizzata dall’istanza di interpello concerneva un’associazione senza scopo di lucro che organizza mostre e fiere, attività ricompresa nel regime IVA di cui all’articolo 74-quater del D.P.R. n. 633/1972, in quanto inclusa nel punto 5 della Tabella C allegata al decreto. Per tali soggetti, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi è disciplinato in via speciale dal comma 2 dell’art. 74-quater, che lo individua nel “rilascio di un titolo di accesso”.
L’emissione deve avvenire mediante apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, nel rispetto della L. n. 18/1983. Inoltre, per i cosiddetti “contribuenti minori” (volume d’affari non superiore a cinquantamila euro nell’anno solare precedente ), l’articolo 8 del D.P.R. n. 544/1999 consente la documentazione dei corrispettivi anche mediante il rilascio di ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi. L’istante, rientrando in tale categoria, adotta questa modalità.
Cruciale ai fini della Risposta n. 298/2025 è la consolidata prassi amministrativa che esclude tali corrispettivi dall’obbligo di trasmissione telematica ex art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015. Tale esonero è motivato dal fatto che i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già soggetti a una trasmissione separata e periodica alla S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori). È la S.I.A.E. a provvedere alla successiva messa a disposizione di tali dati all’Agenzia delle Entrate, garantendo de facto il flusso informativo richiesto per il controllo fiscale.
La decisione
L’Agenzia delle Entrate, attraverso un’interpretazione di tipo funzionale e sistematico, ha stabilito l’esclusione delle attività ex Tabella C dall’obbligo di interconnessione. Il ragionamento si basa sulla diretta correlazione tra l’obbligo di integrazione POS-RT e la disciplina sulla memorizzazione elettronica e la conseguente trasmissione telematica dei corrispettivi.
Poiché il sistema speciale ex art. 74-quater prevede un meccanismo di certificazione e un canale di trasmissione (tramite S.I.A.E.) alternativi e sostitutivi rispetto al sistema ordinario del Registratore Telematico, i soggetti che vi rientrano non sono assoggettati agli obblighi accessori e strumentali (quale l’integrazione POS-RT) finalizzati a rafforzare un sistema di trasmissione che, nel loro caso, non trova applicazione.
In definitiva, la Risposta n. 298/2025 fornisce un essenziale chiarimento che circoscrive l’ambito applicativo della novella normativa, salvaguardando la coerenza del sistema tributario in presenza di regimi speciali che, pur prevedendo l’accettazione di pagamenti elettronici, assolvono gli obblighi di controllo e tracciabilità dei corrispettivi attraverso meccanismi e flussi informativi già codificati e operativi (L. n. 18/1983 e D.P.R. n. 544/1999).








