Nullità e inesistenza della notifica: chiarimenti della Cassazione

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24329 del 2024 affronta il  tema della distinzione tra nullità e inesistenza della notifica di un atto giudiziario, con particolare riferimento alla possibilità di sanare le irregolarità notificate in ambito condominiale.

Corte di Cassazione- Sez. II civ.-ord. n. 24329 del 10-09-2024

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La vicenda

La questione alla base della controversia riguardava il pagamento di oneri condominiali. L’atto di opposizione al decreto ingiuntivo era stato notificato presso il domicilio eletto dai rappresentanti del Condominio, senza però specificare formalmente la qualità di questi ultimi. La Corte d’Appello aveva considerato tale notifica inesistente, ritenendo che l’assenza di una corretta indicazione della qualità dei procuratori invalidasse completamente l’atto.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che l’omissione di indicare la qualità dei rappresentanti rendesse la notifica inesistente, escludendo così la possibilità di sanare il vizio. Inoltre, aveva sottolineato che il termine di 40 giorni previsto per l’opposizione, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., era decorso, e pertanto il giudice di primo grado non avrebbe dovuto concedere un termine per rinotificare l’atto.

 La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione della Corte d’Appello, chiarendo che la notifica dell’opposizione, pur se irregolare, non poteva essere qualificata come inesistente. Secondo la Cassazione, l’inesistenza si verifica solo in situazioni estreme, come la totale mancanza dell’atto o la sua consegna a persone o in luoghi del tutto estranei al destinatario. Nel caso in esame, il collegamento con il destinatario era evidente, in quanto la notifica era stata comunque effettuata presso il domicilio eletto dai procuratori del Condominio. L’assenza dell’indicazione formale della qualità dei procuratori rappresentava quindi una nullità e non un caso di inesistenza.

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 La sanatoria della nullità

La Corte ha anche stabilito che la costituzione in giudizio del condominio aveva sanato retroattivamente il vizio notificatorio. Questo principio segue la logica che, una volta che il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell’atto, l’irregolarità formale viene sanata. La Cassazione ha così confermato che la notifica, anche se viziata, aveva comunque raggiunto il suo scopo. L’irregolarità è stata quindi considerata sanata in virtù della partecipazione del destinatario al processo.

In relazione al decorso dei termini per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, la Corte ha rilevato che non vi era alcuna necessità di riattivare il procedimento notificatorio. Questo perché il giudice di primo grado aveva ordinato la rinnovazione della notifica, e l’opponente aveva adempiuto a tale ordine nei termini assegnati. Pertanto, la decisione della Corte d’Appello, che faceva riferimento all’onere di riattivazione previsto dalla giurisprudenza, è stata ritenuta non pertinente nel contesto del caso.

Conclusioni

L’ordinanza della Corte di Cassazione evidenzia la tendenza della giurisprudenza a limitare il concetto di inesistenza della notifica, riconoscendo una più ampia possibilità di sanatoria per le irregolarità formali che non pregiudicano la sostanza del procedimento.

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