Sezioni Unite: nullità del contratto rilevabile d’ufficio anche se c’è giudicato interno

La nullità del contratto è rilevabile d’ufficio nel giudizio di appello, anche se nel corso del giudizio di primo grado la validità dello stesso non era stata discussa dalle parti né lo stesso giudice avesse prospettato ed esaminato la relativa questione.

In altre parole, pur in presenza di un giudicato interno sulla validità del contratto (entrambe le parti avevano infatti prestato assenso alla pronuncia implicita di validità del contratto ravvisabile nella decisione di primo grado), è legittimo il rilievo d’ufficio della sua nullità.

E ciò dal momento che se la proposizione dell’appello riguarda il riconoscimento della pretesa, si presuppone che tra i fatti costitutivi della stessa vi sia il contratto.

La questione della sua nullità è dunque soggetta al potere di rilevazione d’ufficio del giudice ed integra a tutti gli effetti un’eccezione cd. in senso lato.

Lo hanno affermato le Sezioni Unite con la sentenza n. 7294 del 22 marzo 2017.

L’orientamento contrario al rilievo della nullità del contratto ex officio in presenza di giudicato interno

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si era spesso pronunciata in modo contrario.

In particolare, era stato affermato che il giudice del gravame non può di sua iniziativa dichiarare la nullità di un atto negoziale per un motivo basato su fatti diversi e nuovi rispetto a quelli dedotti da colui che ha proposto impugnazione e perciò estraneo alla materia del contendere.

Soprattutto se la sentenza di primo grado, accogliendo l’azione di condanna esercitata, ha posto a fondamento di essa il contratto medesimo, così implicitamente affermandone la sua validità (Cass. n. 6191 del 2004).

Senza contare il fatto che il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto.

In altre parole non coprirebbe soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, che sebbene non dedotte specificamente, “costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia” (Cass. n. 14535 del 2012).

La decisione delle Sezioni Unite

Nonostante la giurisprudenza contraria, evocata dal ricorrente, le Sezioni Unite hanno tuttavia ritenuto di non accogliere il motivo, soprattutto con riguardo al principio di diritto espressis verbís ribadito da Cass., Sez. Un., n. 26242 del 2014.

Con tale pronuncia la Suprema Corte aveva infatti rilevato che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.

Ad ogni modo, con riferimento al caso in esame, nonostante non fosse stata messa in discussione la validità del contratto, l’accertamento delle domande di parte implicava sempre la valutazione del modo di essere del contratto.

Ne consegue che la devoluzione di essa al giudice d’appello e, quindi, la possibilità del medesimo, all’esito di essa, di rilevare la nullità, risultava giustificata proprio dall’appello stesso.

Analogamente, poiché l’appello incidentale concernente l’accoglimento della riconvenzionale, a sua volta implicava necessariamente la valutazione del modo di essere del contratto, in relazione al quale doveva essere considerata l’esistenza dei vizi invocati, il giudice d’appello, nel procedervi, ha correttamente esercitato il potere officioso di rilevazione della nullità.

Il principio di diritto delle Sezioni Unite

Alla luce di quanto affermato, le Sezioni Unite hanno dunque affermato il seguente principio di diritto:

“Allorquando il giudice di primo grado abbia deciso su pretese che suppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell’appello sul riconoscimento della pretesa, poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta da primo giudice vi è il contratto, implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d’ufficio del giudice, integrando un’eccezione cd. in senso lato, relativa ad un fatto già allegato in primo grado.
Ciò, risultava e risulta giustificato, in ognuno dei regimi dell’art. 345 c.p.c. succedutisi nella storia del codice di rito, dalla previsione, sempre rimasta vigente, del potere di rilevazione d’ufficio delle eccezioni soggette a rilievo officioso”

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