La Cassazione ha confermato il divieto alle nozze gay sostenendo, nel caso di specie, che sia legittima la mancata estensione della possibilità di procedere alle pubblicazioni di matrimonio alle unioni omo-affettive. La Corte di legittimità, in linea con quanto già affermato dalla sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, ha infatti ribadito che nel nostro sistema giuridico di diritto positivo il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inidoneo a produrre effetti perché non previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale.
La sentenza ricorda che l’art. 12 CEDU e l’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea fanno rientrare nel margine di discrezionalità dei singoli legislatori nazionali la scelta delle forme e della disciplina giuridica delle unioni tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, lo stesso art. 12 pur non escludendo che gli Stati membri estendano il modello matrimoniale anche alle persone dello stesso sesso, non contiene alcun obbligo al riguardo. A sua volta, anche l’art. 8 che sancisce il diritto alla vita privata e familiare, nonchè il diritto a vivere una relazione affettiva omosessuale, non indica necessariamente l’opzione del matrimonio per tali unioni.
Pur essendo esclusa la produzione di effetti giuridici per matrimoni tra persone dello stesso sesso, la Suprema Corte ha ribadito tuttavia che l’art. 2 Cost. offre certamente un grado di protezione e tutela costituzionale alle coppie omosessuali, equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali derivanti dalla relazione in questione. La Cassazione ha tuttavia sottolineato che occorre “un tempestivo intervento del legislatore” per dare riconoscimento, ai sensi dell’art. 2 Cost., a un nucleo comune di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia.
Sulla scorta di quanto affermato, è stato perciò respinto il ricorso presentato da una coppia gay che voleva sposarsi in Campidoglio e che si era vista negare dall’ufficiale di stato civile le pubblicazioni di matrimonio, ritenendo escluso che l’assenza di una legge per le nozze omosessuali produca la violazione del canone antidiscriminatorio.
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, n. 2400 del 09/02/2015
Presidente: M.G. Luccioli
Relatore: M. Acierno