Notifica via pec di documenti informatici con estensione file errata: parola alle Sezioni Unite

Quali effetti si producono nel caso in cui siano violate le disposizioni tecniche sulla forma degli atti e dei documenti informatici da notificare via Pec?

In particolare, se la violazione riguarda la corretta estensione del “file”, indispensabile per valutare la sua autenticità, il documento informatico deve ritenersi nullo?

E in tal caso, può operare il principio generale di sanatoria degli atti nulli in caso di raggiungimento dello scopo ex art. 156 comma 2 c.p.c.?

A queste particolari questioni, ritenute di massima di particolare importanza, dovranno rispondere le Sezioni Unite, a cui la Sesta Sezione civile ha chiesto l’assegnazione con l’ordinanza n. 20672 del 31 agosto 2017.

La questione: la notifica via Pec del documento informatico

È ormai frequente la trattazione in giudizio della problematica della ritualità della notifica di uno o più atti di costituzione di parte, eseguita con documento nativo informatico a mezzo p.e.c. ma con un’estensione del file diversa da quella espressamente prescritta.

Secondo la Corte, nel caso specifico non potrebbe trovare diretta ed immediata applicazione il principio generale di sanatoria della nullità: l’osservanza delle specifiche tecniche sulla creazione dei file informatici nativi dovrebbe infatti poter attenere all’esistenza stessa dell’atto e, quanto alla procura speciale, all’ufficiosa indispensabile verifica dell’instaurazione di un valido e rituale rapporto processuale.

Già in altre occasioni la Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite, si era pronunciata in materia di processo telematico e di creazione dei documenti informatici nativi come nel caso del documento nativo analogico, notificato in via telematica con estensione «.doc» anziché «.pdf» (v. Cass. Sez. U. 18/04/2016, n. 7665); o nel caso di un atto trasmesso mediante file con estensione «p7m» dedotto come illeggibile ma comunque decifrato o reperito al punto da consentire la piena difesa (v. Cass. ord. 26/01/2016, n. 1403).

La Cassazione ha tuttavia ritenuto necessario un ulteriore intervento, definitivo e chiarificatore, da parte delle Sezioni Unite.

La normativa di riferimento: la firma CAdes e la firma PAdES

Come noto, l’art. 12 del “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (Provvedimento 28/12/2015 del DGSIA Ministero della Giustizia), prevede che

«La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; … nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un’unica estensione p7m»

In altre parole:

  • la firma CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) è una firma digitale che può essere apposta su tutti i file, senza distinzione di estensione. Apponendo tale firma, si genererà una “busta crittografica” contenente il documento informatico originale, caratterizzata dal suffisso P7M aggiunto all’estensione del file (es. “documento.pdf.p7m”).
  • La firma PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) è invece una firma che può essere apposta solo su file in formato PDF: pertanto, con l’apposizione di una firma PAdES l’estensione del documento non muta (es. “documento.pdf”).

Alla luce di tale disposizione, risulterebbe quindi indispensabile l’estensione “p7m”, a garanzia dell’autenticità del file solo per il caso in cui il documento informatico originale è creato in formato diverso da quello «pdf».

Gli artt. 13 lett. a) e 19bis del già richiamato provvedimento del DGSIA stabiliscono inoltre che

  • la notifica insieme all’atto del processo in forma di documento informatico di un allegato è consentita se questo è in formato «.pdf» ma, se il secondo è firmato digitalmente, dovrebbe quest’ultimo appunto recare l’estensione «p7m», a garanzia della sua autenticità
  • in caso di notificazioni eseguite in via diretta dall’avvocato, «qualora il documento informatico, di cui ai 1 commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all’articolo 12, comma 2»;

La questione rimessa alle Sezioni Unite

In conclusione, nonostante la scelta tra l’alternativa (PAdES o CAdES) della modalità strutturale dell’atto del processo in forma di documento informatico e firmato da notificare direttamente dall’avvocato rientri nella discrezionalità di chi notifica, le Sezioni Unite dovranno chiarire se:

  1. è configurabile o meno (se non altro quando l’atto da notificare comprende anche la procura speciale indispensabile per la ritualità del ricorso o del controricorso in sede di legittimità) una prescrizione sulla forma dell’atto indispensabile al raggiungimento dello scopo (art. 156, comma secondo, cod. proc. civ.);
  2. se tale prescrizione sia posta a pena di nullità;
  3. in caso di risposta affermativa, se sia applicabile il principio di sanatoria dell’atto nullo in caso di raggiungimento dello scopo.

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