La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 179 dell’8 gennaio 2018, ha trasmesso il procedimento al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, al fine di un coordinamento circa gli effetti e la validità nell’ambito del processo civile della notifica effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente.
Per cui, in caso di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la stessa dovrà decidere se l’esercizio ultra vires di attività dell’ufficiale giudiziario debba far ritenere la notifica inesistente, nulla o semplicemente irregolare.
Diventa quindi fondamentale capire in forza di quali elementi la Corte di Cassazione a Sezioni Unite potrebbe optare per una tra le diverse soluzioni.
La normativa di riferimento
La normativa che disciplina la competenza degli ufficiali giudiziari è contenuta nel d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, in particolare negli articoli 106 e 107 ai sensi dei quali:
- art. 106: “L’ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell’ambito del mandamento ove ha sede l’ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo seguente”.
- art. 107: “L’ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l’ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell’atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l’ufficiale giudiziario deve farne menzione nell’atto indicandone il motivo.
Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti , del verbale di cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali (Comma modificato dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162)”.
Partendo dal valore da attribuirsi a tale normativa, unitamente all’interpretazione degli artt. 156, 159 e 160 c.p.c. in materia di nullità degli atti, si sono configurati diversi orientamenti circa gli effetti della notifica eseguita dall’ufficiale giudiziale incompetente, sui quali dovrà eventualmente pronunciarsi la Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
L’orientamento tradizionale: la nullità della notifica
L’orientamento tradizionale della giurisdizione civile afferma la nullità della notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario incompetente.
In tema di nullità della notifica l’art. 160 c.p.c. afferma che “La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157”.
Tale normativa deve pertanto essere coordinata con la disciplina della nullità degli atti processuali, che fissa i seguenti principi:
- Tassatività delle cause di nullità (art. 156 c. 1 c.p.c.);
- Sanatoria della nullità se l’atto raggiunge lo scopo cui è preposto (art. 156 c. 3 c.p.c.);
- Estensione della nullità agli atti con i quali vi è un rapporto di dipendenza (art. 159 c. 1 c.p.c.).
L’art. 160 c.p.c. non prevede quale causa di nullità della notifica l’incompetenza territoriale dell’ufficiale giudiziario, tuttavia, secondo l’orientamento tradizionale, la nullità discenderebbe dal principio generale di “invalidità dell’atto compiuto dal funzionario pubblico in assenza di potere”.
Secondo l’orientamento tradizionale, la notifica effettuata dal ufficiale giudiziario incompetente è quindi nulla, salvo l’effetto sanante della costituzione della parte o della rinnovazione disposta ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. sez. II, 23/05/2012, n. 8156; Cass. 30/08/2011, n. 17804.; Cass., 09/01/2009, n. 314)
In caso contrario, quindi ove non venga sanata la nullità, si ritiene preclusa la decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. (Cass. 10988 del 18.05.2011, Cass. 01/06/2000, n. 7277 e Cass. SSUU n. 51 del 12.02.1999) e in sede di impugnazione dovrà dichiararsi “la nullità dei giudizi di merito e delle sentenze che li hanno conclusi, con rimessione della causa al giudice di primo grado” (anche del pignoramento notificato – Cass. 5583 del 09.04.2013, contra Cass. 1928 del 25.02.1994).
Pertanto, secondo tale orientamento, ai sensi degli artt. 156,159 e 160 c.p.c., la notifica effettuata da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente sarebbe nulla con effetti anche sugli atti successivi e precedenti dipendenti, salvo le ipotesi di sanabilità.
Secondo orientamento: l’irregolarità della notifica
Un secondo orientamento è quello a cui ha aderito la Corte di Appello di Firenze nella sentenza in cui nega la nullità della notifica effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente. Tale sentenza è oggetto dell’impugnazione che ha portato all’ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione in commento.
La Corte di Appello di Firenze fonda le proprie conclusioni sulle seguenti affermazioni:
- Ai sensi dell’art. 156 c.p.c. le causa di nullità della notificazione sono tassative e sono esclusivamente quelle richiamate dall’art. 160 c.p.c., tra le quali non rientra l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario,
- Le norme del d.P.R. 1229/1959 hanno “mero carattere organizzativo”, dalla cui violazione discenderebbero esclusivamente “conseguenze disciplinari o risarcitorie, ma non l’invalidità”
- Se anche vi fosse una nullità, questa sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo per effetto della semplice consegna (contrariamente a quanto affermato dall’orientamento tradizione, per il quale per la realizzazione dell’effetto sanante è necessaria la costituzione in giudizio della parte).
La Corte d’Appello inoltre per avvalorare il proprio ragionamento, rinvia alla giurisdizione amministrativa, dove trovano applicazione le norme regolanti la competenza degli ufficiali giudiziali e in particolare il d.P.R. 1229/1959.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti: “La violazione delle norme sulla competenza degli ufficiali giudiziari non comporta la nullità della notificazione, ma una mera irregolarità, che assume rilievo nei confronti dell’ufficiale giudiziario incompetente, ma è ininfluente sulla ritualità della notificazione” (Cons. St., sez. IV, 14/12/2004, n. 8072, Vd. anche Cons. St. sez. V, 07/07/2005 ; Cons. St., ad. plen., 23 marzo 1982 n. 4 contra Tar Palermo Sez. III n. 8974 del 27/07/2010).
Tale orientamento, cui aderisce l’avvocato generale presso la Corte di Cassazione, riconduce la notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario incompetente ad una mera irregolarità.
Se la Corte di Cassazione a Sezioni Unite dovesse aderire a tale ipotesi, farebbe una scelta che segue l’evoluzione del sistema delle notificazioni e che sarebbe ispirata alla giurisprudenza comunitaria.
La Seconda Sezione della Corte di Cassazione in commento analizza, infatti, come, a differenza del passato, la funzione di notificazione svolta dagli ufficiali giudiziari stia diventando sempre più una eccezione, andando verso un sistema di notificazione “tramite piattaforme telematiche collegate ad anagrafe elettronica obbligatoria”, che potrebbe portare all’eliminazione del dato territoriale (come è già avvenuto nel caso dell’elezione di domicilio e della notifica presso la cancelleria svalutata dall’indicazione dell’indirizzo PEC – Cass. n. 17048 del 11.07.2017).
Inoltre Seconda Sezione della Corte di Cassazione analizza la materia della notificazione sotto un profilo comunitario, rilevando un’adesione all’orientamento alla teoria della irregolarità in caso di notifica realizzata dall’ufficiale giudiziario incompetente, in particolare:
- Nel rapporto finale relativo allo “Studio sulla notificazione dei documenti. Analisi giuridica comparata delle legislazioni e prassi rilevanti degli stati membri”, l’Italia è annoverata tra i paesi ove è possibile la sanatoria in caso di violazione degli organi notificati e non tra quelli nei quali si ha l’invalidità;
- In materia di notifica tra Stati membri, l’Italia ha scelto quali “organi mittenti” competenti gli “uffici unici degli ufficiali giudiziari” presso le corti di appello, i tribunali ordinari e le sedi distaccate “senza alcun riguardo al collegamento con procedimenti relativi al territorio a essi riferito”.
Pertanto, secondo tale orientamento, avvalorato dalla giurisdizione amministrativa, dall’andamento storico della disciplina e dall’ordinamento comunitario, la notifica effettuata da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente comporterebbe una mera irregolarità, rilevante esclusivamente sul piano risarcitorio.
Ulteriore orientamento: l’inesistenza della notifica (Cass. SS. UU. 20.07.2016, n. 14916)
Una terza e ultima soluzione cui potrebbe aderire la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è quello della inesistenza.
La categoria dell’inesistenza della notifica è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 14916 del 20.07.2016, che ne ha ridefinito in modo restrittivo i confini.
In tale pronuncia la Corte ha affermato: “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono:
- a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
- b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.
La Corte di Cassazione nell’individuare i casi di inesistenza della notifica, richiama il caso di notifica effettuata da soggetto non qualificato e non dotato della possibilità giuridica di compiere l’attività di notificazione.
Pertanto ove venisse rimessa la decisione alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, e la stessa riconducesse tra gli elementi costitutivi essenziali la competenza dell’ufficiale giudiziario, la notifica effettuata da ufficiale giudiziario fuori dal territorio assegnatogli sarebbe da ritenersi inesistente.
Si auspica pertanto un sollecito intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affinché rendano una volta per tutte chiari gli effetti sul piano processualcivilistico della notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario incompetente, ponendo al centro dell’interesse generale la funzione delle notifiche quale istituto finalizzato alla conoscenza di atti e documenti.