Notifica PEC del ricorso all’INPS: quando è nulla

La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza interlocutoria n. 961/2026 (puoi leggerla cliccando qui), richiama l’attenzione su un errore ricorrente nelle controversie previdenziali: la notifica via PEC del ricorso per Cassazione all’INPS eseguita a un indirizzo che non risulta tratto dalla speciale sezione dell’elenco del Ministero della Giustizia prevista per le pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio tramite propri dipendenti

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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La vicenda processuale

Nell’ambito di un procedimento in materia previdenziale, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’esito dell’ATP obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., aveva omologato l’insussistenza dei requisiti sanitari oggetto della domanda, condannando la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite e ritenendo insussistenti i presupposti per l’esenzione prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c.

La parte privata aveva proposto ricorso per Cassazione, affidato e un unico motivo, mentre l’INPS era rimasto intimato. La doglianza investiva proprio la statuizione sulle spese: la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e delle disposizione del d.P.R. n. 115/2002 (in particolare artt. 76 e 77), sostenendo che sussistessero le condizioni per l’esonero.

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La Cassazione sulla regolarità della notifica PEC

La Suprema Corte, prima di affrontare il merito, si è pronunciata sulla regolarità della notifica PEC del ricorso. In particolare, dalla relata ex art. 3 bis della legge n. 53/1994, risultava che la parte ricorrente avesse notificato il ricorso per Cassazione a mezzo PEC all’indirizzo dichiarato dal difensore “al momento della costituzione in giudizio” e tratto dall’elenco PEC tenuto dal registro degli indirizzi di posta elettronica.

Quando l’INPS sta in giudizio tramite un proprio dipendente, tuttavia, non basta utilizzare un indirizzo “ordinario” reperito nei registri generali, perché opera una disciplina speciale.

Il quadro normativo richiamato: la disciplina speciale dell’art. 16 d.l. n. 179/2012

Se l’INPS sta in giudizio per mezzo di un suo dipendente, la notifica del ricorso per cassazione al procuratore costituito via PEC deve avvenire nel rispetto delle speciali prescrizioni dettate dall’art. 16, commi 7 e 12, d.l. n. 179/2012 (conv. in l. 221/2012).

Queste disposizioni speciali integrano le regole generali degli artt. 170 e 330 c.p.c. e impongono che la notifica sia compiuta “esclusivamente” agli indirizzi PEC comunicati a norma del comma 12, cioè agli indirizzi comunicati dall’INPS al Ministero della Giustizia e inseriti in una “speciale sezione” dell’elenco; tale sezione corrisponde a specifiche aree organizzative omogenee presso cui l’ente elegge domicilio ai fini del giudizio.

Quindi, quando l’ente pubblico (in questo caso l’INPS) sta in giudizio per mezzo di un suo dipendente, la PEC “giusta” non è quella reperibile dagli elenchi generali; deve essere quella inserita nella sezione speciale prevista dalla norma.

La conseguenza: nullità della notifica PEC se non effettuata all’indirizzo “speciale”

La Cassazione ha rilevato che, nel caso di specie, dalla relata non risultava che l’indirizzo PEC utilizzato per notificare il ricorso fosse stato estratto dalla speciale sezione dell’elenco del Ministero della Giustizia, riservata ai dipendenti INPS abilitati alla costituzione in giudizio e alla ricezione delle notifiche.

Ai sensi dell’art. 11 l. n. 53/1994, quindi, la Corte ha dichiarato d’ufficio la nullità della notifica PEC del ricorso per Cassazione per il mancato rispetto di quanto previsto dall’art 3 bis, in combinato disposto con l’art. 16, commi 7 e 12, d.l. n. 179/2012, disponendone la rinnovazione e il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Ricadute operative: cosa controllare prima di notificare (nelle cause contro la PA)

L’ordinanza analizza una vicenda non isolata: nella prassi, infatti, errori di questo tipo sono frequenti. L’avvocato vede un indirizzo PEC “del difensore” o dell’ente, lo reperisce da un registro e lo usa: quando l’ente pubblico sta in giudizio tramite un proprio dipendente, però, la legge prevede un passaggio ulteriore, ossia la verifica che l’indirizzo sia quello comunicato al Ministero della Giustizia e presente nella sezione speciale.

Cosa conviene fare, quindi, in questi casi?

  • Prima si individua se l’INPS (o altro ente pubblico) sta in giudizio tramite un proprio dipendente.
  • Poi si seleziona l’indirizzo PEC solo tra quelli comunicati ex art. 16, commi 7 e 12, d.l. n. 179/2012 (conv. in l. 221/2012), presenti nella speciale sezione dell’elenco ministeriale.
  • Infine si redige la relata in modo che risulti, in modo controllabile, l’origine dell’indirizzo (perché l’assenza di tale indicazione espone alla declaratoria di nullità).

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