Notifica nulla e interruzione della prescrizione: questione alle Sezioni Unite

L’ordinanza interlocutoria n. 3334/2025 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa all’efficacia interruttiva della prescrizione in caso di notifica nulla dell’atto introduttivo del giudizio. Il provvedimento assume particolare rilievo nel contesto delle recenti riforme processuali e solleva interrogativi fondamentali per gli operatori del diritto. Per un approfondimento su questi aspetti e sulle strategie difensive più efficaci, ti segnaliamo il volume “Rito di cognizione, impugnazioni ed esecuzione dopo il Correttivo Cartabia”, aggiornato con le ultime novità normative e giurisprudenziali. 

Il caso e la questione giuridica

La vicenda trae origine da un ricorso proposto nei confronti di un istituto bancario, relativo alla richiesta di dichiarazione di inefficacia di rimesse bancarie affluite nel c.d. “periodo sospetto”. La Corte d’Appello aveva dichiarato prescritta l’azione revocatoria in quanto la prima notificazione dell’atto di citazione era stata effettuata nei confronti di un soggetto giuridico ormai incorporato in un altro ente.

Secondo la Corte d’Appello, tale notificazione non poteva avere alcun effetto interruttivo della prescrizione poiché eseguita nei confronti di un soggetto non più esistente. Di conseguenza, la successiva notifica all’incorporante aveva dato luogo a un nuovo rapporto processuale, ma senza efficacia retroattiva ai fini dell’interruzione della prescrizione.

Il contrasto giurisprudenziale sulla sanatoria della notifica

La questione centrale affrontata dalla Cassazione riguarda la possibilità che una notifica nulla, ma successivamente sanata, possa interrompere la prescrizione in modo retroattivo.

La sanatoria non ha effetti retroattivi sulla prescrizione

Secondo un primo orientamento, la sanatoria della nullità della notifica non avrebbe effetti retroattivi ai fini dell’interruzione della prescrizione. In altre parole, la prescrizione non si considera interrotta dal momento della prima notificazione invalida, ma solo da quello in cui la notifica viene effettivamente sanata.

Questa posizione fa leva sull’interpretazione dell’art. 2943, comma 1, c.c., il quale stabilisce che la prescrizione si interrompe con la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio. La norma evidenzia quindi un collegamento tra l’effetto interruttivo e il carattere recettizio dell’atto, ossia il fatto che la notifica debba giungere effettivamente a conoscenza del destinatario affinché possa produrre i suoi effetti.

A conferma di questa impostazione, alcune pronunce, tra cui Cass. 15489/2006, hanno chiarito che l’art. 291, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la rinnovazione della notifica viziata da nullità impedisca qualsiasi decadenza, non si riferisce anche all’istituto della prescrizione. Di conseguenza, l’atto rinnovato non può retroagire al momento della notifica originaria e l’interruzione della prescrizione avviene solo dal momento della sua regolarizzazione.

L’interruzione della prescrizione si protrae fino alla sentenza definitiva

In forza di un secondo orientamento, invece, l’interruzione della prescrizione derivante dalla proposizione della domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo. Questo principio, sancito dall’art. 2945 c.c., subirebbe un’eccezione soltanto nel caso in cui il processo si estingua, senza alcuna pronuncia giudiziale.

Di conseguenza, la prescrizione resta interrotta anche quando il giudice non decide sul merito della causa, ma si limita a risolvere questioni processuali preliminari. Tuttavia, affinché l’interruzione sia valida, le parti devono essere a conoscenza dell’esistenza del rapporto processuale, evitando così qualsiasi presunzione di abbandono del diritto da parte dell’attore. In altre parole, se il processo è stato avviato e le parti ne sono informate, la sospensione della prescrizione continua fino alla conclusione del giudizio, indipendentemente dall’esito della decisione.

La nullità della notifica non impedisce l’effetto interruttivo

Un terzo orientamento, richiamando un importante intervento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 14916/2016), ha affermato che la nullità della notificazione dell’atto introduttivo non impedisce l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione, in quanto il combinato disposto degli articoli 2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c. non richiede che la notifica sia formalmente valida, ma solo che esista in senso giuridico.

La rimessione alle Sezioni Unite

La Corte ha rimesso la questione alle Sezioni Unite per un definitivo chiarimento. Il quesito verte su un punto cruciale: la prescrizione può essere interrotta da un atto che, seppur volto all’esercizio del diritto, non sia giunto a conoscenza del destinatario?

La risposta delle Sezioni Unite sarà determinante per risolvere il contrasto interpretativo e stabilire una regola univoca sulla decorrenza della prescrizione in caso di notifica nulla, successivamente sanata.

Conclusioni: le implicazioni per il processo civile dopo la riforma Cartabia

L’ordinanza interlocutoria si inserisce in un quadro normativo profondamente mutato dalla riforma del rito civile introdotta con la legge Cartabia. Uno degli obiettivi della riforma è stato quello di semplificare e razionalizzare il processo, riducendo i formalismi e valorizzando il principio della strumentalità delle forme.

In questo contesto, la futura pronuncia delle Sezioni Unite potrebbe fornire un’interpretazione chiarificatrice sulla tenuta del sistema delle notifiche e sulla possibilità di correggere vizi formali senza effetti negativi per la parte notificante.

Consiglio: per una comprensione più approfondita delle dinamiche processuali e delle implicazioni della riforma Cartabia sul sistema delle notifiche, il volume “Rito di cognizione, impugnazioni ed esecuzione dopo il Correttivo Cartabia” rappresenta una guida essenziale per avvocati e magistrati. Il testo fornisce un’analisi dettagliata delle innovazioni normative e delle principali questioni interpretative, offrendo strumenti pratici per affrontare le sfide del nuovo rito civile.

Rito di cognizione, impugnazioni ed esecuzione dopo il Correttivo Cartabia

Rito di cognizione, impugnazioni ed esecuzione dopo il Correttivo Cartabia

Aggiornato al decreto noto come Correttivo Cartabia (il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), il volume approfondisce le particolarità del rito di cognizione, delle impugnazioni e delle esecuzioni alla luce degli ultimi interventi normativi. Oltre ad estendere le possibilità del deposito telematico obbligatorio, il decreto è intervenuto su diversi aspetti che il presente lavoro utilmente ripercorre passo passo: dall’intervento chiarificatore sull’introduzione della causa e i poteri del giudice prima dell’udienza ai nuovi requisiti della forma dell’appello e della notifica dell’impugnazione, dal titolo esecutivo anche in duplicato informatico all’indicazione nel precetto del giudice competente per l’esecuzione. Con schemi procedurali, tabella di raffronto della normativa e formule, il volume ha l’obiettivo di offrire un valido strumento operativo per i professionisti al fine di semplificare il lavoro di aggiornamento e approfondire alcuni aspetti della Riforma, come da ultimo aggiornata. 

ENRICO SIROTTI GAUDENZI
Avvocato cassazionista, si occupa di diritto civile, commerciale e finanziario e di diritto penale. Autore di numerose pubblicazioni, è mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e formatore accreditato dal Ministero di Giustizia con riferimento alla materia della mediazione. Esperto di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), in particolare inerenti il contenzioso con gli istituti di credito. Docente e coordinatore in corsi e convegni in tema di diritto bancario, finanziario e strumenti alternativi alla giustizia ordinaria

Leggi descrizione
Enrico Sirotti Gaudenzi, 2025
42.00 € 39.90 €

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

quattro × 2 =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.