Con la sentenza n. 9036 del 6 maggio 2015, la quinta sezione civile della Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di notificazioni, ha chiarito che non può considerarsi nulla nè inesistente la notifica per illeggibilità della firma del notificante sulla relata.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente, affermando l’inesistenza della notificazione e l’inefficacia dell’avviso di accertamento impugnato perchè la relata non riportava il nome della persona alla quale veniva consegnato il plico, non conteneva indicazioni circa l’identità del notificatore e risultava siglata con uno “scarabocchio”, dovendo pertanto ritenersi come se non fosse mai stata sottoscritta.
Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, deducendo violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 nonchè artt. 149 e 156 c.p.c. e rilevando che non può ritenersi invalida la notifica qualora la sottoscrizione del notificante non sia decifrabile e che in ogni caso una eventuale invalidità risulterebbe nella specie sanata dall’impugnazione dell’atto oggetto di notifica proposta dal destinatario della medesima.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha dapprima affermato che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria: di conseguenza, “il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo”, ad esempio per essere stato impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo. E, in effetti, nel caso di specie, l’atto oggetto di notifica è stato impugnato tempestivamente nè risulta affermata nella sentenza impugnata o dedotta dal contribuente l’intervenuta decadenza, nel suddetto termine, dal potere impositivo.
La Corte di legittimità ha inoltre rilevato che, in conformità ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, “ma dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l’identità dell’autore dell’atto”, con la conseguenza che, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, “spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità della sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata (o comunque del potere esercitato)“. Pertanto, in assenza di una tale dimostrazione, “va escluso il vizio di nullità, e a maggior ragione di inesistenza, della notificazione” (v. Cass. n. 16407 del 2003).
(Corte di Cassazione, Quinta Sezione Civile, sentenza n. 9036 del 6 maggio 2015)