Notifica atto di precetto alla pubblica amministrazione

Cenni sull’atto di precetto.

Ai sensi dell’art. 480, C.p.c., il creditore che intende azionare coattivamente un credito portato da un titolo esecutivo, deve procedere alla notifica dell’atto di precetto.

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato presso il Foro di Lanciano, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Premesso che il precetto può essere notificato unitamente al titolo esecutivo oppure successivamente alla notifica di quest’ultimo, esso rappresenta un atto di parte, di natura stragiudiziale, la cui funzione è quella di intimare il debitore di adempiere il pagamento della prestazione patrimoniale (salvo che l’atto di precetto non abbia ad oggetto un obbligo di fare e/o di consegna), ivi contenuta, entro un termine di dieci giorni, con l’avviso, oltre a varie altre indicazioni di legge, che, decorso inutilmente tal termine, si avvierà l’esecuzione forzata.

Orbene, nella prassi, laddove il debitore sia una persona fisica ovvero una società, una volta decorsi i dieci giorni dalla notifica dell’atto d’intimazione, il creditore potrà avviare l’esecuzione forzata, che si manifesta come un pignoramento mobiliare ovvero immobiliare presso lo stesso debitore esecutato, ovvero presso terzi ove oggetto del pignoramento siano i crediti maturati in capo al debitore (ad esempio lo stipendio oppure valori mobiliari presenti su conti correnti accesi presso un istituto bancario).

Occorre dar conto, tuttavia, per quanto riguarda il contenuto dell’atto di precetto, quanto introdotto dal D.lgs. n.164 del 31 ottobre del 2024, entrato in vigore dal 26 novembre scorso, il quale, tra l’altro, ora impone d’indicare nel corpo dell’atto in questione anche quale sia il giudice competente pere l’esecuzione forzata.

Ciò detto, qualora la parte debitrice della prestazione patrimoniale azionata dal creditore sia una pubblica amministrazione, par necessario rilevare che questi non potrà notificare l’atto di precetto prima che siano decorsi centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

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La notifica alla Pubblica Amministrazione ex art. 14 D.l. n.669/1996.

Difatti, in tal senso, l’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30), prevede che “…Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto….”.

In sostanza, la norma in commento, introduce uno spazium adimplendi (Cfr. Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 3581 del 13 febbraio 2020), che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe consentire alla pubblica amministrazione debitrice di approntare i mezzi economici necessari per assolvere il debito maturato.

Pertanto, il termine dilatorio di centoventi giorni, che deve, necessariamente, ex lege, intercorrere tra la notifica del titolo esecutivo e la notifica dell’atto di precetto, non aggrava la durata del processo esecutivo che il creditore vuol intraprendere, ma, anzi, nella prospettiva della norma in esame, rappresenta uno strumento volto ad facilitare, semmai, il soddisfacimento dei crediti maturati neo confronti di una pubblica amministrazione.

A tal riguardo, la giurisprudenza di merito precisa, tra l’altro, che “…sotto il profilo soggettivo, nell’ambito applicativo della citata disposizione, tendente ad offrire alla P.A. un lasso temporale al fine di reperire i mezzi finanziari per il pagamento dei crediti azionati, contemperando l’interesse del creditore singolo con quello di un’ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche…”. (Trib. Vallo Della Lucania, Sentenza n. 537 del 20 luglio 2022).

Sulla stessa linea, anche la giurisprudenza di legittimità la quale statuisce che “…la previsione, invece, di un termine dilatorio tra la notifica del titolo esecutivo e quella del successivo precetto e pignoramento, risponde alla finalità generale di perseguimento di un buon funzionamento della macchina pubblica impiegata nel pagamento dei debiti, evitando il proliferare di costi e vincoli pignoratizi a ulteriore carico di risorse della collettività nel tempo ragionevolmente necessario alla controllata erogazione del dovuto quale cristallizzato nel titolo esecutivo infine notificato…”. (Cass. Civ., Sez. III, Ord. N. 225 del 5 gennaio 2023).

La notifica dell’atto di precetto alla pubblica amministrazione dopo il decorso dei centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, costituisce, quindi, una condizione di procedibilità dell’espropriazione forzata nei confronti della medesima.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Non è un caso, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il rispetto di tal termine costituisce una condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui mancata ottemperanza impedisce al creditore d’avviare l’espropriazione forzata.

A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “…La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l’esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l’inscindibile dipendenza del precetto dall’efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato (…).”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 3133 del 17 febbraio 2015).

Ed, ancora, di recente, sul medesimo tema, la Suprema Corte ha precisato che “…La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espropriazione forzata oppure dal giudizio di ottemperanza, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, prima di dare impulso all’esecuzione…”. (Cass. Civ., Sez.II, Ord. N. 30044 del 21 novembre del 2024).

L’orientamento della giurisprudenza di merito.

Anche per la giurisprudenza di merito, la notifica del precetto alla pubblica amministrazione debitrice soltanto dopo che siano decorsi i centoventi giorni (c.d. spatium adimplendi), dalla notifica del titolo esecutivo, costituisce una condizione di efficacia dell’avvio dell’ esecuzione.

Da tale prospettiva, si precisa che “… il termine dilatorio ivi regolato – suscettibile di innescare l’opposizione all’esecuzione nelle forme dell’opposizione a precetto – si applica solo alle “amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici”…”.  (Trib. Caltanissetta, Sentenza n. 252 del 24 luglio 2023).

Ed, ancora, precisa, ulteriormente, la giurisprudenza di merito che “…Prima di tale termine, in base all’espresso divieto di cui alla suddetta disposizione, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, ivi compresa, dunque, la notifica del precetto. Solo una volta decorso il cd spatium deliberandi, se l’amministrazione è inadempiente, potrà procedersi con la regolare notifica dell’atto di precetto e, dunque, avviare, trascorsi i dieci giorni fissati dall’art. 480 c.p.c., l’esecuzione forzata…”. (Trib. Avellino, Sentenza n.460 del 29 febbraio 2024).

 La violazione del termine dilatorio. L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 C.p.c.

Eppur, tuttavia, sarebbe lecito domandarci cosa accadrebbe se il creditore procedesse alla notifica dell’atto di precetto alla Pubblica Amministrazione debitrice prima che siano decorsi i centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Acquisito il dato giurisprudenziale che il rispetto del predetto termine dilatorio costituisce una condizione di efficacia del tiolo esecutivo, l’atto di precetto dovrebbe considerarsi nullo.

Ne viene che il creditore procedente, che agisce in violazione del termine posto dall’art 14 del D.l. n. 669/1996, non avrebbe il diritto di procedere all’esecuzione forzata.

Come in ogni altro caso in cui si contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione, anche la Pubblica Amministrazione, a fronte della notifica di un atto di precetto in difetto del rispetto del termine dilatorio posto dalla norma predetta, potrà insorgere avverso il creditore per contestare il diritto di quest’ultimo di procedere all’esecuzione forzata.

Lo strumento offerto dall’ordinamento è quello definito dell’art. 615, C.p.c., a mente del quale si può proporre opposizione laddove si contesti il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata.

Quanto sopra affermato è corroborato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in materia, ha statuito che “…Corte ha più volte osservato che l’opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, (convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30),… di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi…”. (Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 3133 del 17 febbraio 2015, cit.).

Ne consegue, perciò, che la Pubblica Amministrazione può insorgere avverso il creditore al fine di contestare il diritto di questi di procedere all’esecuzione tramite l’opposizione all’esecuzione, disciplinata dall’art. 615, C.p.c., da farsi valere, stare alla lettera della norma da ultimo citata, come opposizione a precetto. (Trib. Caltanissetta, Sentenza n. 252/2023, cit.).

Sulla scorta delle superiori argomentazioni giuridiche, possiamo giungere alle seguenti conclusioni.

Anzitutto, laddove si debba procedere alla notifica di un atto di precetto nei confronti di una Pubblica Amministrazione, quale soggetto debitore, occorre rispettare il termine dilatorio di centoventi giorni posto dall’art. 14 del D.l.n.669/1996.

La ratio della norma appena menzionata, consiste in ciò, e, cioè, di consentire alla medesima Amministrazione di approntare le risorse economiche onde far fronte alla spesa, evitando, pertanto, i tempi di un processo esecutivo.

Secondariamente, qualora il creditore abbia notificato il precetto prima che siano decorsi i predetti centoventi giorni, la Pubblica Amministrazione intimata può insorgere avverso la notifica del detto atto tramite l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615, C.p.c., contestando, pertanto, il diritto del primo di procedere all’esecuzione mediante un’opposizione a precetto.

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