Il caso discusso dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 10189 del 2024, ha analizzato l’applicazione del Regolamento CEE 1393/2007, mettendo in luce l’interpretazione associata alla notifica degli atti giudiziari tra Stati membri.
Corte di Cassazione- Sez. I Civ. ord. n. 10189 del 16-04-2024
La questione
Il Tribunale di Catania aveva statuito, con sentenza, di una richiesta di risarcimento dei danni derivanti da una gestione negligente da parte di colui che amministrava una società fallita. Quest’ultimo ha presentato una richiesta d’appello, contestando la validità della notifica dell’atto di citazione nel processo di primo grado, sostenendo di non aver ricevuto alcuna notifica al suo indirizzo. Tuttavia, la corte d’appello ha concluso che la notifica fosse stata eseguita correttamente, in base alle disposizioni previste dal Regolamento CEE 1393/2007. La documentazione presentata in tribunale ha dimostrato che la notifica fosse stata inviata all’indirizzo corretto e il fatto che la firma sulla ricevuta potesse non appartenere al destinatario non fosse determinante. Il giudice d’appello ha fatto riferimento, inoltre, ad una vecchia controversia dell’appellante che aveva dichiarato di risiedere in tale indirizzo. Per questi motivi la Corte ha respinto il ricorso, confermando la validità della notifica e della sentenza del giudice di prime cure.
I motivi di ricorso
Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per la violazione degli artt. 14 e 15 del Regolamento CEE n. 1393 del 2007, nonché del combinato disposto degli artt. 139, 142 e 143 c.p.c. dal momento che la Corte territoriale, che aveva ritenuto correttamente eseguita la notifica dell’atto di citazione presso il tribunale, senza tenere conto del fatto che, secondo quanto dedotto nell’atto d’appello, il convenuto non aveva mai ricevuto la notifica presso la sua effettiva residenza olandese a causa di un cambio residenziale avvenuto nell’ottobre 2013. Altresì, il ricorrente ha sottolineato che la notifica a mezzo posta, richieda che l’atto sia consegnato personalmente al destinatario citato a giudizio, oppure a un familiare che risieda nello stesso indirizzo del destinatario, o a persone che lavorino come dipendenti presso l’indirizzo del destinatario.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha contestato la violazione dell’art.19 del Regolamento 1393 del 2007, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato tutti gli obblighi previsti dal regolamento per la notifica degli atti giudiziari tra Stati membri.
Con il terzo motivo, il ricorrente ha criticato la mancata considerazione da parte della Corte d’Appello del fatto che l’avviso di ricezione della notifica non specificasse l’identità del destinatario.
Con il quarto motivo, il ricorrente ha sottolineato che sarebbero state necessarie ulteriori ricerche per sottolineare il reale indirizzo del convenuto per considerare la validità della notifica eseguita.
Le argomentazioni dei giudici di legittimità
I giudici di legittimità hanno dichiarato l’infondatezza dei motivi di ricorso e nel farlo hanno richiamato un precedente giurisprudenziale della CGUE (sent. 2 marzo 2017 in causa C-354/15) che aveva chiarito la nozione della notifica a mezzo postale. In particolare, i giudici di Strasburgo avevano stabilito che l’art. 14 del Regolamento n. 1393 del 2007 deve essere interpretato nel senso che una notifica o comunicazione di un atto di citazione con il mezzo posta è valida anche se l’atto non è stato consegnato al destinatario di persona, ma ad una persona che si trova nella sua residenza abituale, in veste di familiare o dipendente. Ha, inoltre, precisato che l’avviso di ricevimento della raccomandata costituisca un elemento di prova della ricezione dell’atto giudiziario e delle modalità di consegna. Tuttavia, la Corte ha, altresì, precisato il fatto di garantire al destinatario il diritto di essere informato del processo avviato contro di lui e di avere il tempo necessario per preparare la propria difesa, soprattutto quando non compare all’udienza di citazione.
Infatti, la CGUE aveva osservato che sebbene fosse possibile che una terza persona ricevesse un atto giudiziario in nome e per conto del destinatario, questa possibilità dovesse essere limitata ad ipotesi specifiche al fine di garantire con pienezza i diritti della difesa del destinatario. La nozione di residenza, secondo questo indirizzo scalfito dalla sentenza in esame, si riferisce al luogo in cui il destinatario dell’atto soggiorna con abitualità. Inoltre, la facoltà data ad un terzo di ricevere un atto giudiziario al posto del destinatario è riservata alle persone che si trovano all’interno della residenza stessa (es. familiari o dipendenti).
Tale possibilità non si estende ad altri terzi, come vicini di casa o persone che risiedono nello stesso complesso abitativo, poiché la ricezione di un atto da parte di tali terzi non garantisce sufficientemente che il destinatario venga informato in modo tempestivo, compromettendo così l’applicazione del regolamento.
Nel caso di specie, la corte d’Appello ha valutato che la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dovesse considerarsi corretta giuridicamente in base al regolamento europeo menzionato. Tale statuizione si basa sul fatto che l’ufficiale giudiziario, recatosi a tale indirizzo per la consegna del plico, ha identificato il luogo come riferibile al destinatario, confermato dalla cartolina di ricevimento della raccomandata che riportava la firma di colui che l’ha ricevuta.
I giudici di legittimità hanno osservato che, nonostante la firma non sembrasse essere quella del ricorrente, si presumeva che chiunque l’avesse ricevuta fosse abilitato alla ricezione dell’atto in base ai rapporti con il destinatario.
Conclusioni
Infine, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui, la validità della notificazione tramite i servizi postale di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a persone residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento CEE n. 1393/2007, non devono essere seguite le formalità diverse e maggiori previste dall’ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta. Per questi motivi, i giudici hanno escluso ogni rilievo avanzato dal ricorrente dal momento che la Corte di Giustizia UE ha chiarito il significato astratto e generale della normativa unionale applicabile al caso di specie.
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Ultimo aggiornamento al Decreto PNRR-bis, D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024
Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.