
Le obbligazioni tributarie che scaturiscono da accertamenti su società di persone, nella specie le società di fatto, presentano precipue complessità, allorquando interviene il decesso di uno dei soci. L’ ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 8684 del 2 aprile 2025 (trovi il testo dell’ordinanza qui), affronta il caso relativo alla validità della notifica degli atti impositivi effettuata direttamente all’erede del socio defunto e afferma ancora una volta un principio cardinale in tema di sanzioni tributarie: l’intrasmissibilità agli eredi. La presente pronuncia tratteggia in modo chiaro la corretta procedura di notifica in caso di decesso del contribuente e sulla distinta sorte di tributi, interessi e sanzioni nel passaggio successorio, evidenziando per queste ultima la natura personale e afflittiva.
Consiglio: il Codice Tributario 2025 è uno strumento essenziale per i professionisti del settore fiscale perché raccoglie e aggiorna tutta la normativa più recente, integrando le novità della riforma fiscale e della Legge di Bilancio 2025.
Codice Tributario 2025
Il volume è aggiornato a: D.Lgs. 41/2024 (riordino del settore dei giochi); D.Lgs. 87/2024 (revisione del sistema sanzionatorio tributario); D.Lgs. 108/2024 (adempimento collaborativo e concordato preventivo biennale); D.Lgs. 110/2024 (riordino del sistema nazionale della riscossione); D.Lgs. 139/2024 (imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall’IVA); D.Lgs. 141/2024 (revisione accise, imposte indirette sulla produzione e sui consumi); D.Lgs. 173/2024 (testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali); D.Lgs. 174/2024 (testo unico dei tributi erariali minori); D.Lgs. 175/2024 (testo unico della giustizia tributaria); D.Lgs. 180/2024 (aliquote dell’imposta sul valore aggiunto); D.Lgs. 192/2024 (revisione del regime impositivo dei redditi: IRPEF-IRES); L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e riporta:
Parte I: Disciplina di rilievo sovranazionale
Parte II: Imposte dirette (Testo Unico, Norme complementari)
Parte III: Imposte indirette (IVA, Norme complementari IVA, Imposta di registro, Imposte ipotecarie e catastali, Imposta di bollo, Imposta sulle successioni e donazioni, Tassa sulle concessioni governative, Web tax)
Parte IV: Tributi locali e regionali
Parte V: Imposte straordinarie
Parte VI: Diritti del contribuente e interpello
Parte VII: Anagrafe tributaria e codice fiscale
Parte VIII: Accertamento
Parte IX: Riscossione
Parte X: Agevolazioni fiscali
Parte XI: Sanzioni amministrative e penali
Parte XII: Contenzioso
Parte XIII: Riforma fiscale (Riforma del 2014, Riforma del 2024)
Parte XIV: Novità normative
Parte XV: Testi Unici
Chiude il volume l’indice cronologico
Luigi Tramontano
Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.
Leggi descrizione
Luigi Tramontano, 2025, Maggioli Editore
36.00 €
34.20 €

Codice Tributario 2025
Il volume è aggiornato a: D.Lgs. 41/2024 (riordino del settore dei giochi); D.Lgs. 87/2024 (revisione del sistema sanzionatorio tributario); D.Lgs. 108/2024 (adempimento collaborativo e concordato preventivo biennale); D.Lgs. 110/2024 (riordino del sistema nazionale della riscossione); D.Lgs. 139/2024 (imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall’IVA); D.Lgs. 141/2024 (revisione accise, imposte indirette sulla produzione e sui consumi); D.Lgs. 173/2024 (testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali); D.Lgs. 174/2024 (testo unico dei tributi erariali minori); D.Lgs. 175/2024 (testo unico della giustizia tributaria); D.Lgs. 180/2024 (aliquote dell’imposta sul valore aggiunto); D.Lgs. 192/2024 (revisione del regime impositivo dei redditi: IRPEF-IRES); L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e riporta:
Parte I: Disciplina di rilievo sovranazionale
Parte II: Imposte dirette (Testo Unico, Norme complementari)
Parte III: Imposte indirette (IVA, Norme complementari IVA, Imposta di registro, Imposte ipotecarie e catastali, Imposta di bollo, Imposta sulle successioni e donazioni, Tassa sulle concessioni governative, Web tax)
Parte IV: Tributi locali e regionali
Parte V: Imposte straordinarie
Parte VI: Diritti del contribuente e interpello
Parte VII: Anagrafe tributaria e codice fiscale
Parte VIII: Accertamento
Parte IX: Riscossione
Parte X: Agevolazioni fiscali
Parte XI: Sanzioni amministrative e penali
Parte XII: Contenzioso
Parte XIII: Riforma fiscale (Riforma del 2014, Riforma del 2024)
Parte XIV: Novità normative
Parte XV: Testi Unici
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Luigi Tramontano
Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.
La fattispecie processuale
La controversia trae origine da accertamenti IVA e IRAP per gli anni 2001 e 2002 notificati ai soci di una società di fatto a seguito di accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza. Uno dei soci venne meno nel novembre 2004.
Il primo tentativo di notifica degli avvisi di accertamento a suo nome nell’ottobre 2005 non andò a buon fine a causa della morte del contribuente. Nel novembre 2005, la notifica fu indirizzata nuovamente al socio defunto ma questa volta presso l’indirizzo della vedova (erede e odierna ricorrente) anche se ritirata da una familiare convivente. Ad essa derivarono la notifica di una cartella di pagamento (prima nel 2007, poi nel 2009) e un’intimazione di pagamento nel 2014.
In conseguenza di ciò, l’erede impugnò tutti gli atti. Dopo alterne vicende processuali, compresa una precedente cassazione con rinvio (Ord. n. 5705/2020), la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte respinse nuovamente l’appello della contribuente, assumendo come valide le notifiche e definitivi gli atti presupposti non tempestivamente impugnati.
Avverso quest’ultima sentenza, l’erede ha proposto ricorso per cassazione.
I motivi di ricorso
La ricorrente ha articolato il proprio ricorso in quattro motivi principali:
- Violazione dell’art. 65 del DPR 600/1973: Si contestava l’invalidità (nullità assoluta/inesistenza) della notifica degli avvisi di accertamento in quanto intestati e notificati a persona deceduta, sostenendo che avrebbero dovuto essere notificati impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l’ultimo domicilio del de cuius.
- Violazione del principio di unitarietà dell’accertamento (art. 14 D.Lgs. 546/1992): Si lamentava la nullità degli atti per mancata notifica a tutti i soci della società di fatto, invocando la necessità di un litisconsorzio necessario processuale.
- Violazione dell’art. 140 c.p.c.: Si deduceva la nullità della notifica della cartella di pagamento del 2007, avvenuta senza il perfezionamento previsto dalla norma (nella specie, la raccomandata informativa).
- Omessa motivazione (art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.): Si censurava la mancata pronuncia della Commissione Tributaria Regionale su un punto dirimente: l’intrasmissibilità delle sanzioni e degli interessi agli eredi, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 472/1997.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso.
Sul primo motivo, relativo alla notifica ex art. 65 DPR 600/1973, la Corte ha ribadito che le modalità di notifica impersonale e collettiva agli eredi costituiscono una potestà per l’ente impositore in caso di mancata comunicazione del domicilio da parte degli eredi stessi. In difetto di ciò non è inficiata la validità di una notifica effettuata personalmente al singolo erede coobbligato presso il suo domicilio, qualora l’ufficio ne sia a conoscenza, come avvenuto nel caso di specie. La notifica all’odierna ricorrente, presso il suo domicilio e nella sua qualità di erede, è stata quindi ritenuta legittima.
Sul secondo motivo, relativo l’unitarietà dell’accertamento e la mancata notifica a tutti i soci, la Corte ha rilevato un difetto di interesse e di legittimazione della ricorrente a sollevare la questione dell’omessa notifica agli altri soci. Inoltre, ha escluso la violazione del litisconsorzio, richiamando le Sezioni Unite (Cass., Sez. U, n. 1052/2007) e sottolineando che l’obbligazione dei soci di società di fatto è solidale e illimitata (art. 2297 c.c.). Alla luce di quanto sopra, l’Amministrazione Finanziaria può legittimamente chiedere l’intero credito nei confronti di uno solo dei coobbligati, essendo divenuti definitivi gli atti impositivi.
Sul terzo motivo, riguardante la presunta nullità della notifica della cartella ex art. 140 c.p.c., la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Il giudice dell’appello aveva accertato in fatto la regolarità della notifica. Tale accertamento di fatto, sorretto da motivazione congrua, non poteva essere censurato in sede di legittimità come error in iudicando (violazione di legge, art. 360n. 3 c.p.c.), ma, eventualmente, come vizio motivazionale (art. 360 n. 5 c.p.c.), invero non ravvisato dalla Corte.
Accoglimento del quarto motivo: l’intrasmissibilità delle sanzioni tributarie
La Corte ha tuttavia accolto il quarto motivo, riqualificandolo come vizio di omessa pronuncia sulla fattispecie circa la trasmissibilità di sanzioni e interessi. Ciò nondimeno , la Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 111 Cost. (principi di economia processuale e ragionevole durata del processo), trattandosi di questione di diritto non richiedente ulteriori accertamenti di fatto.
Richiamando l’art. 8 del D.Lgs. n. 472 del 1997, la Corte ha stabilito in modo netto che “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”. Ha richiamato la
giurisprudenza sul punto (Cass. n. 15067/2008; Cass. n. 25315/2022) che distingue le sanzioni amministrative e tributarie (aventi carattere afflittivo, personale e destinazione generale) dalle sanzioni civili (con funzione risarcitoria e di rafforzamento dell’obbligazione) rilevando che solo per queste ultime sussiste il principio generale della trasmissibilità agli eredi, diversamente dalle sanzioni tributarie per opera il principio opposto in virtù del
carattere personale della responsabilità.
Ne deriva che, la ricorrente non è tenuta al pagamento delle sanzioni collegate a detti tributi. Disciplina a parte vale per gli interessi maturati sui tributi ritenuti trasmissibili, poiché accessori dell’obbligazione tributaria principale.
Conclusioni
Per quanto sopra, l’ordinanza n. 8684/2025 fa chiarezza sui principi in tema di notifiche agli eredi e la responsabilità tributaria nelle società di fatto. Accerta la validità della notifica
effettuata direttamente all’erede conosciuto, anche in mancanza della comunicazione formale ex art. 65 DPR 600/1973. Fa il punto sulla piena operatività del regime di solidarietà passiva tra i soci (e i loro eredi) per i debiti tributari della società di fatto.
La fattispecie di maggior rilievo nella pronuncia è però la netta riaffermazione del principio di intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi, sancito dall’art. 8 D.Lgs. 472/1997. La Corte sottolinea la sorte delle sanzioni (non trasmissibili) da quella degli interessi (trasmissibili), precisando che questi ultimi seguono il capitale dovuto come suoi naturali accessori.