La notifica al portiere dello stabile di un avviso di accertamento o di una cartella esattoriale è nulla se nella relazione dell’ufficiale giudiziario non venga dato atto delle vane ricerche e del mancato rinvenimento di altre persone legittimate a ricevere il plico.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 3595 del 10 febbraio 2017.
La notifica a persona diversa dal destinatario ex art 139 cpc
L’art. 139 c.p.c. prevede al secondo comma che qualora il destinatario di un atto non venga trovato nella sua residenza o domicilio, l’ufficiale giudiziario deve consegnarne copia ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda.
In mancanza delle suddette persone, il terzo comma impone all’ufficiale giudiziario la consegna della copia dell’atto al portiere dello stabile in cui è situata l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, ovvero – quando anche il portiere è assente – ad un vicino di casa che accetti di riceverla.
La dichiarazione dell’ufficiale giudiziario in caso di notifica al portiere
Ebbene, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto a pena di nullità, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto.
Tale accertamento dell’ufficiale giudiziario non necessita di particolari forme sacramentali.
Ma nel rispetto della successione preferenziale stabilita tassativamente dall’art. 139 c.p.c., devono essere attestate chiaramente le ricerche di reperibilità effettuate e l’accertata assenza sia del destinatario che dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che per ritenere regolare la notificazione a mani del portiere, non è quindi sufficiente il successivo invio di avviso al destinatario mediante lettera raccomandata con la comunicazione di avvenuta notifica: tale avviso non garantisce infatti che il destinatario sia stato posto effettivamente a conoscenza dell’avvenuta notificazione né che siano state osservate tutte le prescrizioni contenute nella disciplina di riferimento.
In conclusione, deve dunque ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139, comma 2, c.p.c..