Con la sentenza n.12142 del 14 giugno 2016, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che non è affetta da nullità la sentenza che, limitatamente alla parte relativa allo svolgimento del processo, riproduce parzialmente il contenuto di un atto di parte.
Nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano la nullità della sentenza della Corte territoriale per carenza di un motivo sostanziale e formale della stessa, attesa la parziale riproduzione della comparsa conclusionale di controparte, con conseguente difetto del requisito di terzietà del giudice.
La decisione della Corte
Richiamando un precedente orientamento delle Sezioni Unite, la Corte di legittimità ha chiarito che, nel processo civile e tributario, non è affetta da nullità la sentenza nella cui motivazione è riprodotto, senza nulla aggiungere, il contenuto di un atto di parte, “qualora le ragioni della decisione, siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo”, considerato che alla luce delle disposizioni processuali, nonché di quelle di rango costituzionale, non vi è alcuna norma che faccia discendere dalla mancata originalità del giudicante l’assenza di terzietà dello stesso.
Sul punto le Sezioni Unite hanno infatti affermato che “tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto di imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive“ (Cass. S.U. 642/2015).
Ebbene la Corte di legittimità, accertando che la parziale riproduzione della comparsa conclusionale abbia riguardato lo svolgimento del processo e non la motivazione della sentenza della Corte territoriale, ha escluso, con riferimento al caso di specie, la nullità della sentenza impugnata.
Alla luce di quanto affermato, la Corte ha pertanto rigettato il ricorso e compensato per intero tra le parti le spese del giudizio.