
La Prima Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 29746/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), affronta un tema ricorrente nella disciplina del sovraindebitamento: quando la persona fisica che rilascia fideiussioni per debiti societari può essere considerata “consumatore” e accedere al piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 67 CCII. Dalla qualifica soggettiva, infatti, dipende l’accesso a una procedura che, per impostazione legislativa, tutela chi versa in una situazione di squilibrio dovuta a debiti contratti per finalità personali e non professionali.
Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito”, a cura dell’Avv. Monica Mandico, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito
Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano.
Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
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Monica Mandico, 2025, Maggioli Editore
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Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito
Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano.
Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
Analisi del caso
La debitrice aveva ottenuto dal Tribunale l’omologazione del piano del consumatore, proposto ai sensi dell’art. 67 CCII. Contro tale decisione alcuni creditori avevano proposto reclamo, sostenendo che la debitrice non possedesse i requisiti soggettivi richiesti dalla norma.
La Corte d’Appello ha accolto il reclamo, revocando l’omologazione. Da qui il ricorso per cassazione, articolato su cinque motivi: interpretazione della nozione di consumatore, omesso esame di fatti decisivi, violazioni procedurali e giudicato interno.
La nozione di consumatore alla prova delle fideiussioni societarie
Il cuore della decisione riguarda l’interpretazione della qualifica di consumatore nel nuovo Codice della crisi. La ricorrente sosteneva che, cessate da anni le cariche societarie e fallite le società garantite, le fideiussioni non avessero più alcun legame con attività imprenditoriali e che pertanto i debiti fossero divenuti estranei alla dimensione professionale.
La Cassazione ha rigettato questa impostazione, richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale, interno ed europeo, che regola la materia. In particolare, la Corte ha ricordato che:
-
il fideiussore persona fisica non è automaticamente un professionista solo perché garantisce un debito imprenditoriale altrui;
-
tuttavia, la qualifica di consumatore è esclusa quando emergono collegamenti funzionali tra la persona e l’attività della società garantita.
Il criterio dirimente non è quindi astratto, ma si fonda sull’esistenza di un legame reale, di fatto o di interesse, con l’impresa debitrice.
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Il collegamento funzionale nel caso concreto
La Corte d’Appello ha individuato una serie di elementi che dimostrano come le fideiussioni non fossero state rilasciate per scopi personali:
-
la debitrice era socia di maggioranza in entrambe le società;
-
aveva ricoperto nel tempo ruoli amministrativi rilevanti;
-
le fideiussioni erano state rinnovate pochi giorni dopo la cessazione delle cariche sociali;
-
l’operazione garantiva debiti strettamente connessi alla vita economica delle società.
Questi elementi, letti unitariamente, hanno permesso di escludere che la debitrice avesse agito da semplice consumatore. La Cassazione ha confermato tale valutazione, ribadendo che l’accertamento del collegamento funzionale è questione di fatto e, se motivato in modo logico e completo, è insindacabile in sede di legittimità.
La continuità interpretativa tra Legge 3/2012, Codice del consumo e Codice della crisi
Un punto rilevante della pronuncia riguarda poi il raffronto tra la definizione di “consumatore” contenuta nel nuovo CCII e quella previgente della legge sul sovraindebitamento. La Corte ha chiarito che la definizione dell’art. 2, lett. e), CCII non rappresenta una cesura rispetto al passato: riprende sostanzialmente la nozione del Codice del Consumo.
Dunque, l’orientamento maturato sotto la legge 3/2012 rimane pienamente attuale.
Ne consegue che anche nel nuovo sistema:
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il socio può essere consumatore solo se il debito garantito è estraneo all’attività sociale;
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l’apprensione del debito come “privato” richiede la prova di una totale assenza di legami funzionali con l’impresa.
Nel caso concreto tale prova non era stata offerta.
I motivi relativi a omesso esame e violazioni procedurali
La Corte ha dichiarato inammissibili anche i motivi concernenti l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione del contraddittorio. La sentenza impugnata aveva infatti affrontato gli elementi richiamati dalla ricorrente, valutandoli e respingendoli sulla base del quadro probatorio. Si è trattato di una contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice del reclamo, non consentita nel giudizio di legittimità.
Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio essenziale in materia di sovraindebitamento: la qualifica di consumatore non può essere riconosciuta a chi abbia rilasciato fideiussioni strettamente funzionali all’attività di società nelle quali rivestiva un ruolo significativo, anche se tale ruolo sia cessato al momento della crisi.
Il piano di ristrutturazione dei debiti resta dunque una procedura destinata a chi contrae obbligazioni per scopi personali e non imprenditoriali. Quando la garanzia prestata è intrinsecamente collegata all’impresa, la procedura non è accessibile e il giudice può legittimamente revocare l’omologazione.







