Con la sentenza n. 21396 del 21 ottobre 2015, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che non può essere iscritta ipoteca per debiti di natura tributaria sorti per il soddisfacimento dei bisogni familiari su immobili costituiti in fondo patrimoniale.
Nel caso di specie, Equitalia iscriveva ipoteca per crediti derivanti da mancato versamento di IVA e ritenute su beni immobili costituiti in fondo patrimoniale ai sensi dell’art. 170 c.c.. La Commissione tributaria provinciale adita accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo illegittima l’iscrizione ipotecaria perchè eseguita su beni costituiti in fondo patrimoniale. La decisione veniva tuttavia riformata dal giudice d’appello, il quale affermava che “i debiti posti a base dell’iscrizione ipotecaria impugnata derivano dall’attività lavorativa del contribuente rientrando, pertanto, tra quelli per i quali è consentita l’esecuzione sui beni costituenti il fondo patrimoniale“. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva dunque ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte ha ribadito in primo luogo che, in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato “non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia“.
Ne consegue che anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che “l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della sua capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi“.
Alla luce di quanto affermato, ha errato dunque il giudice d’appello nel sancire, senza alcun altra spiegazione, che “i debiti posti a base dell’iscrizione ipotecaria impugnata derivano dall’attività lavorativa del contribuente“: un ragionamento ritenuto dalla Suprema Corte del tutto insufficiente a sorreggere la legittimità dell’iscrizione ipotecaria su immobili costituiti in fondo patrimoniale.
La Corte di Cassazione ha pertanto accolto il ricorso del contribuente, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale.
(Corte di Cassazione, Sez. V civile, Sent., n. 21396 del 21 ottobre 2015)