Le Sezioni Unite civili hanno stabilito che se un titolo esecutivo dispone il pagamento di “interessi legali” senza specificarne la misura e senza un accertamento specifico del giudice sulla spettanza degli interessi per il periodo successivo alla domanda giudiziale, gli interessi corrispondenti non possono essere determinati dal saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il giudice dell’esecuzione ha infatti il divieto di integrare il titolo e richiedere che la misura degli interessi sia stabilita in conformità all’art. 1284, comma 1, c.c.
Corte di Cassazione- Sez. Un. civ. sent. n. 12449 del 07-05-2024
La questione
La Cordusio Società Fiduciaria per Azioni aveva presentato un’opposizione al precetto presso il Tribunale di Milano, sollevando un’eccezione sul calcolo degli interessi moratori in una sentenza emessa dallo stesso Tribunale. La questione principale verteva sulla mancanza di una specifica condanna al pagamento degli interessi moratori nel titolo esecutivo giudiziale, non richiesti nel credito riconosciuto. La società affermava che il giudice dell’esecuzione non avesse l’autorità per integrare il titolo esecutivo con gli interessi mancanti.
Il rinvio pregiudiziale
Per questi motivi, con l’ordinanza del luglio 2023, il Tribunale ha disposto con rinvio pregiudiziale la risoluzione della questione giuridica: «se in tema di esecuzione forzata – anche solo minacciata – fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di “interessi legali” o “di legge” ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore”.
La questione posta alle Sezioni Unite riguarda l’interpretazione dell’espressione “interessi legali” contenuta in una sentenza di condanna pronunciata dal giudice della cognizione; in particolare, quest’ultima pone il quesito se tale menzione possa annoverare, per quanto riguarda gli interessi maturati dopo la presentazione della domanda giudiziale, il tasso d’interesse previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. oppure il tasso di interesse debba restare limitato a quello stabilito dal primo comma della stessa disposizione.
Tuttavia, va considerato che la distinzione tra le competenze del giudice nella fase di cognizione e in quella di esecuzione implica che i suoi poteri cognitivi siano funzionali all’esecuzione stessa. Inoltre, il quarto comma dell’art. 1284 richiama una situazione specifica che va oltre la mera determinazione degli interessi nella misura legale. Pertanto, per i giudici per affrontare tale questione, è fondamentale valutare se siano presenti i presupposti previsti dal contenuto del comma al fine di interpretare correttamente il titolo esecutivo giudiziale.
Due orientamenti
Secondo un primo orientamento, in caso di esecuzione forzata basata su un titolo esecutivo giudiziale, se il giudice della cognizione non specifica la natura degli interessi additando la qualifica generica di “interessi legali” si devono considerare liquidati solo gli interessi previsti dall’art. 1284 comma 1 c.c. Un orientamento diverso ha sostenuto, invece, una diversa interpretazione secondo cui i commi 4 e 5 dell’art. 1284 c.c. stabiliscono chiaramente che il tasso degli interessi legali nel caso in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza senza la previsione necessaria del saggio
Per i giudici delle Sezioni Unite Civili, l’evoluzione del primo orientamento giurisprudenziale in un contesto normativo che non contemplava esplicitamente il comma quarto dell’art. 1284, ma si concentrava esclusivamente sulla legge speciale, da un lato, e la sottostante discrepanza tra le due linee interpretative, dall’altro, giustificano l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale.
Le argomentazioni delle Sezioni Unite
Secondo le Sezioni Unite Civili, quando una controversia sorge con la presentazione di una domanda giudiziale, si rende necessario determinare se, dopo la domanda stessa, sussiste il diritto ai tassi di interessi legali previsti per i ritardi nei pagamenti commerciali.
Di conseguenza, il giudice deve esaminare una serie di presupposti applicativi per determinare se i tassi degli interessi maggiorati possono essere applicati, tra cui la natura dell’obbligazione in questione. Dunque, spetta al giudice qualificare giuridicamente il rapporto oggetto di controversia e accertare se l’obbligazione stessa è idonea a generare interessi maggiorati, in linea con le diverse tipologie di obbligazioni contemplate.
Secondo i giudici della Corte, un altro aspetto da esaminare è l’identificazione del momento esatto di decorrenza degli interessi legali nell’ambito della domanda giudiziale. Se la notifica dell’atto ci citazione o il deposito del ricorso introduttivo non solleva dubbi sulla sua pertinenza, può sorgere l’interrogativo se la data della domanda giudiziale debba coincidere con la richiesta cautelare, come ad esempio un’istanza di sequestro conservativo o di consulenza tecnica preventiva per la composizione della lite.
Per i giudici, si tratta di condurre un’analisi giurisdizionale di verifica della situazione specifica di conformità rispetto ai requisiti per l’applicazione degli interessi maggiorati.
Questo processo di valutazione è fondamentale per stabilire i presupposti applicativi della misura degli interessi previsti dal quarto comma dell’articolo 1284. Dal punto di vista del giudice dell’esecuzione, la mera menzione degli “interessi legali” nel titolo esecutivo, sia nel dispositivo che nella motivazione, non è sufficiente per integrare l’accertamento della loro spettanza, data l’autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati rispetto agli interessi legali ordinari. Pertanto, se il titolo esecutivo è privo di tali indicazioni, il creditore deve ricorrere al rimedio impugnatorio anziché ottenere il pagamento degli interessi maggiorati in sede di esecuzione forzata. In definitiva, affinché il titolo esecutivo sia esaustivo e interpretabile correttamente, è essenziale che contenga la previsione degli interessi maggiorati nel dispositivo e/o nella motivazione.
Principio di diritto
In conclusione, il principio di diritto declinato dalle Sezioni Unite è il seguente: “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
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Ultimo aggiornamento al Decreto PNRR-bis, D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024
Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.