Minori e rettifica di genere: il caso di La Spezia e la discrezionalità giudiziaria

La rettificazione del sesso anagrafico in età minorile rappresenta oggi uno dei punti più delicati di frizione tra autodeterminazione, tutela pubblica e limiti della decisione giudiziaria. Il caso deciso dal Tribunale di La Spezia, con la sentenza del 10 dicembre 2025, impone di interrogarsi non tanto sull’esito, quanto sul fondamento e sulla misura della discrezionalità che il giudice può esercitare quando manca una disciplina legislativa specifica. In questo quadro, il principio del superiore interesse del minore resta centrale, ma non può trasformarsi in una clausola “onnivalente” capace di supplire alla legge nella definizione anticipata dello status personale.

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Premessa: il caso di La Spezia come problema sistemico

Quando la giurisdizione è chiamata a fissare in via anticipata uno status personale destinato a produrre effetti durevoli e sistemici, la decisione non riguarda più soltanto il caso concreto, ma investe il modo stesso in cui l’ordinamento attribuisce e legittima il potere di decidere sull’identità giuridica.

In questa prospettiva, la pronuncia con cui il Tribunale di La Spezia del 10 dicembre 2025, ha accolto la richiesta di rettificazione del sesso anagrafico avanzata nell’interesse di un minore tredicenne si colloca in una zona di confine particolarmente sensibile dell’ordinamento, laddove la tutela dei diritti fondamentali incontra i limiti strutturali della decisione pubblica e il giudice è chiamato a misurarsi con scelte che incidono direttamente sull’assetto dell’identità giuridica.

L’interpretazione evolutiva della legge n. 164/1982

Il provvedimento, che si inserisce nel solco dell’interpretazione evolutiva della legge n. 164 del 1982, non colpisce tanto per l’esito, quanto per il contesto assiologico e funzionale in cui esso matura: uno scenario segnato dall’assenza di una disciplina legislativa specifica in materia di rettificazione di sesso nei confronti dei minori e dalla conseguente centralità assunta dal parametro dell’interesse del minore, inteso anche alla luce del principio del best interest of the child, quale criterio decisivo di legittimazione dell’intervento giudiziario.

In questa chiave, il best interest, lungi dall’essere messo in discussione nella sua legittimità, deve essere inteso come criterio di strutturazione della decisione giudiziaria, e non come passe-partout idoneo a colmare in via giudiziale vuoti di disciplina normativa. Il principio del superiore interesse del minore non può essere confuso con una fonte autonoma di legittimazione normativa della decisione giudiziaria. Esso opera come criterio di orientamento e di razionalizzazione della scelta, funzionale a selezionare, tra le opzioni giuridicamente praticabili, quella maggiormente idonea a tutelare la persona in formazione, ma non può assurgere a fondamento creativo di soluzioni che incidono su assetti di status in assenza di una previa tipizzazione legislativa.

Il rischio, altrimenti, è che un principio concepito per contenere e guidare la discrezionalità finisca per espanderla oltre i suoi limiti fisiologici, trasformando l’interesse del minore da parametro di valutazione in criterio autosufficiente di decisione, con un effetto di slittamento dalla funzione interpretativa a quella sostitutiva della legge.

Il contributo non intende mettere in discussione la centralità di questo principio, ma interrogarsi sui suoi limiti funzionali quando esso è chiamato a operare, in assenza di criteri legislativi predeterminati, in ambiti che incidono sulla definizione dello status personale.

Il principio del superiore interesse del minore tra criterio di orientamento e rischio di supplenza normativa

Centralità del best interest e confini funzionali del suo impiego

Il richiamo al principio del superiore interesse del minore costituisce oggi uno degli snodi centrali del diritto minorile e rappresenta il principale criterio di legittimazione delle decisioni giudiziarie che incidono sulla sfera personale della persona in formazione. Tuttavia, proprio la sua centralità impone di interrogarsi sui confini funzionali del suo utilizzo, al fine di evitare che una clausola concepita per orientare la decisione si trasformi in una fonte autonoma di produzione normativa.

In questa prospettiva, il best interest of the child non può essere inteso come una categoria assiologicamente neutra né come una formula elastica idonea a giustificare qualsiasi soluzione ritenuta, in concreto, preferibile dal giudice. Come osservato in dottrina, esso opera piuttosto come criterio di razionalizzazione della decisione giudiziaria, ancorato alla concreta verificabilità delle condizioni di tutela e funzionale a selezionare, tra le opzioni giuridicamente praticabili, quella maggiormente idonea a proteggere la persona in formazione. Proprio per questo, il principio non può assurgere a fondamento creativo di soluzioni che incidono su profili di status personale in assenza di una previa tipizzazione legislativa.

Funzione di contenimento della discrezionalità e divieto di supplenza normativa

Nel diritto minorile, il richiamo all’interesse del minore risponde tradizionalmente a una funzione di contenimento e di guida della discrezionalità giudiziaria, non di sua espansione. Quando, invece, tale principio viene utilizzato per colmare vuoti normativi attraverso l’anticipazione giudiziale di scelte strutturalmente definitive, il rischio è quello di uno slittamento dalla funzione interpretativa a quella sostitutiva della legge, con una conseguente alterazione dell’equilibrio tra poteri.

Questa tensione emerge con particolare evidenza nelle decisioni che incidono sull’identità personale del minore, laddove l’ordinamento non si limita a proteggere una situazione di vulnerabilità contingente, ma è chiamato a concorrere, attraverso una decisione pubblica, alla definizione anticipata di uno status destinato a produrre effetti durevoli e generalizzati. In tali ipotesi, il principio del superiore interesse del minore, pur rimanendo centrale, non può essere elevato a criterio autosufficiente di legittimazione dell’intervento giudiziario, pena la trasformazione di una clausola di tutela in uno strumento di supplenza normativa.

Rischio sistemico e valore paradigmatico della decisione giudiziaria

Il rischio sistemico che ne deriva non riguarda soltanto il singolo caso, ma investe la funzione stessa della giurisdizione, chiamata a stabilire non solo se intervenire, ma anche quando e come fissare giuridicamente assetti identitari in una fase della vita caratterizzata, per definizione, da evoluzione e instabilità. In assenza di criteri legislativi predeterminati, l’interesse del minore tende così a divenire il perno di una decisione che, pur presentandosi come individualizzata e orientata alla tutela, assume un valore paradigmatico e potenzialmente generalizzabile.

È in questo quadro che si impone una lettura del principio del superiore interesse del minore coerente con la sua funzione originaria: non fonte autonoma di legittimazione normativa, ma criterio di orientamento e di razionalizzazione della decisione giudiziaria, idoneo a guidare l’esercizio della discrezionalità senza sostituirsi al legislatore nelle scelte di fondo che incidono sullo status personale.

Identità di genere, status personale e dimensione pubblicistica

Status sessuale, indisponibilità giuridica e tensione identitaria

Chiariti i limiti funzionali del principio del superiore interesse del minore come criterio di orientamento della decisione giudiziaria, occorre ora soffermarsi sulla natura giuridica dell’interesse inciso dalle decisioni in materia di rettificazione del sesso anagrafico, e in particolare sul rapporto tra identità di genere e status personale.

In questo quadro, il caso di La Spezia rappresenta un osservatorio privilegiato per interrogarsi sui confini della discrezionalità giudiziaria nelle decisioni identitarie e sul rapporto tra autodeterminazione individuale e tutela pubblica in un ambito da sempre connotato da un’elevata indisponibilità giuridica. La rettificazione del sesso anagrafico incide infatti su uno degli elementi costitutivi dello status personale, storicamente sottratto alla libera disponibilità del singolo proprio in ragione della sua rilevanza pubblicistica e della funzione ordinante tradizionalmente svolta all’interno dell’ordinamento.

La rettificazione anagrafica come risposta giuridica a una disforia di genere

Tale profilo assume un rilievo ancora più marcato quando la rettificazione anagrafica viene in rilievo come risposta giuridica a una condizione di disforia di genere manifestata in età evolutiva. In questi casi, infatti, l’intervento giudiziario è chiamato a misurarsi non soltanto con l’esigenza di tutela della salute psichica e del benessere del minore, ma anche con la natura strutturalmente pubblicistica dello status sessuale, che continua a svolgere una funzione ordinante nei rapporti giuridici e sociali.

La tensione tra la dimensione soggettiva dell’identità percepita e la dimensione oggettiva dello status giuridico non viene meno per il solo fatto che la rettificazione sia funzionalizzata alla protezione della persona in formazione; al contrario, essa si accentua, poiché l’ordinamento è chiamato a stabilire se e in che misura una condizione clinica e relazionale – pur seriamente accertata – possa legittimare un’anticipazione della definizione giuridica di uno status destinato a produrre effetti durevoli e generalizzati.

Identità di genere e riconoscimento giuridico nella giurisprudenza costituzionale e convenzionale

La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente valorizzato il diritto all’identità personale quale proiezione degli artt. 2 e 3 Cost., riconoscendo come la dimensione identitaria rientri nel nucleo dei diritti inviolabili della persona e come la tutela della dignità imponga di superare letture meramente biologiche del sesso, in favore di una concezione più ampia, comprensiva della dimensione psicologica e relazionale.

Tale evoluzione, lungi dal poter essere letta in chiave ideologica, si inscrive in un processo di costituzionalizzazione dei diritti della persona che riguarda l’insieme delle scelte identitarie fondamentali, incluse quelle legate all’identità di genere.

Le pronunce della Corte costituzionale, a partire dalla storica sentenza n. 161 del 1985 fino alle più recenti decisioni che hanno escluso la necessità dell’intervento chirurgico come presupposto per la rettificazione anagrafica, hanno contribuito a ridefinire il bilanciamento tra ordine pubblico, certezza dello status e diritti fondamentali, aprendo spazi sempre più ampi all’autodeterminazione .

Parallelamente, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricondotto il diritto all’identità di genere nell’alveo dell’art. 8 CEDU, affermando che il rispetto della vita privata comprende il diritto al riconoscimento giuridico dell’identità personale e imponendo agli Stati un obbligo positivo di approntare procedure effettive e non sproporzionate.

Il trasferimento dei principi nell’ambito della minore età

È tuttavia necessario precisare che tali approdi giurisprudenziali si sono formati, in modo pressoché esclusivo, con riferimento a soggetti adulti, pienamente capaci di autodeterminazione, e all’interno di un quadro nel quale la rettificazione dello status anagrafico si presenta come esito di un percorso individuale già consolidato. In questo contesto, il riconoscimento giuridico dell’identità di genere opera come strumento di adeguamento dello status a una realtà personale stabilizzata, riducendo la frizione tra identità vissuta e identità giuridica.

Il trasferimento di questi principi nell’ambito della minore età non può, dunque, avvenire in modo automatico né meramente traspositivo. Esso implica un mutamento qualitativo del problema giuridico, poiché l’ordinamento non è più chiamato soltanto a riconoscere un’identità già formata, ma a concorrere, attraverso una decisione pubblica, alla sua definizione anticipata, in una fase in cui il processo identitario è, per definizione, ancora in evoluzione.

Minore età, definizione anticipata dello status e gestione istituzionale del rischio

Mutamento funzionale della decisione pubblica e anticipazione dello status

Muovendo da tali premesse, il problema della rettificazione del sesso anagrafico in età minorile impone di interrogarsi sul mutamento funzionale che investe la decisione pubblica quando essa non è più chiamata a riconoscere un’identità già formata, ma a intervenire in una fase in cui il processo identitario non è ancora stabilizzato.

In questo passaggio, il baricentro della valutazione si sposta dall’accertamento di una condizione soggettiva alla gestione istituzionale e anticipatoria di un rischio: quello di fissare giuridicamente uno status prima che il percorso identitario abbia raggiunto un grado di stabilità sufficiente. Mentre, infatti, negli adulti la rettificazione dello status anagrafico interviene, di regola, a valle di un processo identitario già consolidato, nel caso dei minori l’ordinamento è chiamato a pronunciarsi in una fase in cui l’identità personale è, per definizione, ancora in evoluzione.

Valutazione prognostica e gestione istituzionale del rischio

In questa prospettiva, la decisione giudiziaria assume una marcata dimensione prognostica, poiché la trasposizione degli approdi giurisprudenziali maturati con riferimento ai soggetti adulti nell’ambito della minore età implica un mutamento qualitativo del problema giuridico.

L’ordinamento non è più chiamato soltanto a riconoscere un’identità già formata, ma a concorrere, attraverso una decisione pubblica, alla sua definizione anticipata, assumendo il rischio di cristallizzare giuridicamente uno status destinato a produrre effetti durevoli e generalizzati.

Tale mutamento incide direttamente sulla funzione stessa dell’intervento giudiziario, che da strumento di adeguamento dello status a una realtà personale consolidata diviene tecnica di governo di un processo identitario ancora in fase di evoluzione. In questo senso, il baricentro della decisione giudiziaria si sposta dall’accertamento di una realtà personale stabilizzata alla valutazione prognostica di un percorso in fieri, con tutte le incertezze che ciò comporta.

Il giudice non è più chiamato a verificare la coerenza tra identità vissuta e status giuridico, ma a stabilire se e in che misura una condizione soggettiva, pur seriamente accertata sul piano clinico e relazionale, possa legittimare un’anticipazione della definizione giuridica dell’identità personale.

In tale quadro, la prognosi giudiziale non si limita a valutare il presente, ma incide sulla configurazione futura dello status personale, assumendo una funzione che eccede la tradizionale logica accertativa.

Tempo breve della tutela minorile e tempo lungo dello status personale

Questa anticipazione colloca l’intervento giudiziale in una dimensione temporale diversa rispetto a quella che caratterizza tradizionalmente la tutela minorile. Mentre quest’ultima opera, di regola, nel tempo breve della protezione, attraverso misure temporanee, flessibili e suscettibili di revisione, la rettificazione anagrafica incide sul tempo lungo e strutturale dello status, segnando una discontinuità funzionale rispetto alla logica ordinaria delle misure di tutela del minore .

La fissazione giuridica anticipata dello status personale comporta, infatti, effetti che si proiettano ben oltre la fase evolutiva, irradiandosi sull’intera traiettoria giuridica della persona. In questo quadro, la decisione giudiziaria non si limita a governare una situazione contingente di vulnerabilità, ma concorre a determinare un assetto identitario destinato a incidere in modo stabile sull’insieme dei rapporti giuridici e sociali del soggetto.

Responsabilità genitoriale e funzione di mediazione istituzionale

Responsabilità genitoriale come luogo di mediazione tra esperienza soggettiva e ordinamento

Alla luce della dimensione temporale e pubblicistica della decisione appena delineata, la responsabilità genitoriale assume un ruolo che non può essere ridotto né a una mera funzione di rappresentanza né a un semplice veicolo di consenso sostitutivo. Essa opera, piuttosto, come luogo istituzionale di mediazione tra l’esperienza soggettiva del minore e l’ordinamento giuridico, chiamata a tradurre bisogni, vissuti e fragilità – inclusi quelli connessi a situazioni di disforia di genere – in istanze giuridicamente rilevanti, secondo una logica di accompagnamento e di protezione del percorso evolutivo, senza che ciò comporti una anticipazione impropria della fissazione dello status personale.

Nel diritto di famiglia contemporaneo, la responsabilità genitoriale è sempre meno configurabile come potere e sempre più come funzione relazionale e di garanzia, orientata alla tutela del percorso di crescita del figlio e alla salvaguardia del suo equilibrio identitario. In questa prospettiva, il consenso dei genitori alle scelte che incidono sulla sfera personale del minore non può essere inteso come fonte autonoma di legittimazione della decisione giudiziaria, ma come elemento del contesto valutativo, da apprezzare criticamente alla luce della maturità del minore, della stabilità della sua percezione identitaria e della reversibilità o meno degli effetti prodotti.

Limiti della mediazione familiare e divieto di anticipazione dello status

La responsabilità genitoriale, dunque, non esaurisce né sostituisce il problema della legittimazione dell’intervento pubblico, ma ne costituisce uno dei principali filtri di razionalizzazione. Essa consente al giudice di collocare la decisione all’interno di una cornice relazionale strutturata, evitando che l’autodeterminazione del minore venga isolata dal contesto affettivo ed educativo in cui essa si forma, secondo una logica di proporzionalità istituzionale, che mira a governare – e non a risolvere in via definitiva – la complessità del percorso identitario.

Al tempo stesso, tale funzione di mediazione non può trasformarsi in una delega impropria al nucleo familiare di decisioni che incidono su assetti di status di rilievo pubblicistico. Proprio per questo, nelle decisioni che riguardano l’identità personale del minore, la responsabilità genitoriale deve essere intesa come strumento di accompagnamento e di protezione, e non come meccanismo di anticipazione della definizione giuridica dell’identità. Essa opera nel tempo della crescita e dell’evoluzione della persona, mentre la fissazione dello status appartiene, per sua natura, a una dimensione temporale diversa, che richiede una base normativa più solida e criteri di intervento predeterminati.

Discrezionalità giudiziaria, vuoto legislativo e nodo pubblicistico della decisione

Interesse del minore, discrezionalità giudiziaria e rischio di supplenza normativa

Alla luce delle considerazioni svolte, emerge con particolare evidenza il nodo pubblicistico della decisione giudiziaria in materia di rettificazione del sesso anagrafico in età minorile, che impone di interrogarsi sui limiti funzionali della discrezionalità del giudice in assenza di criteri legislativi predeterminati.

È in questo snodo che emerge la questione centrale: l’interesse del minore, concetto volutamente aperto e privo di una definizione normativa puntuale, diviene il perno di una scelta che, pur presentandosi come individualizzata e case by case, finisce in concreto per assumere un valore indirettamente paradigmatico, attribuendo al giudice un ruolo decisivo anche nella determinazione del momento in cui l’identità personale può essere giuridicamente fissata con effetti potenzialmente irreversibili sull’assetto ordinamentale.

In assenza di criteri legislativi predeterminati, la discrezionalità giudiziaria si espande fino a coprire non solo il “se” della tutela, ma anche il “quando” e il “come” dell’intervento, con il rischio di una supplenza normativa in un ambito che coinvolge valori eticamente sensibili e interessi pubblici primari. Il giudice, in questa prospettiva, non tutela solo un minore, ma anticipa una configurazione stabile dell’identità giuridica in assenza di criteri puntuali, assumendo una funzione che trascende la risoluzione del caso concreto.

Discrezionalità come sintomo del vuoto legislativo e tensione con la separazione dei poteri

È proprio questa espansione funzionale della discrezionalità a conferire alla decisione giudiziaria una valenza che eccede il singolo caso concreto.

Tale operazione, se da un lato appare coerente con l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e convenzionale, dall’altro solleva interrogativi sulla tenuta del principio di separazione dei poteri e sulla necessità di preservare uno spazio di autodeterminazione legislativa nelle scelte di fondo che riguardano lo status personale. La discrezionalità giudiziaria, in questo ambito, non è un’anomalia ma un sintomo: segnala un vuoto di decisione politica che la giurisdizione può solo colmare in modo imperfetto, pur muovendo da finalità di tutela e di protezione dei diritti fondamentali.

Il caso di La Spezia, dunque, non si presta a una lettura meramente valoriale o ideologica, ma impone una riflessione più ampia sul ruolo del giudice come decisore pubblico e sui limiti funzionali della giurisdizione quando essa è chiamata a colmare vuoti normativi in settori caratterizzati da un’elevata conflittualità assiologica.

Giurisdizione, separazione dei poteri e funzione sintomatica della discrezionalità

Nel solco delle considerazioni che precedono, la decisione giudiziaria in materia di rettificazione del sesso anagrafico in età minorile si colloca in un’area di tensione istituzionale particolarmente delicata, nella quale la giurisdizione è chiamata a operare non soltanto come strumento di tutela individuale, ma anche come sede di composizione di conflitti valoriali non risolti a livello legislativo.

In tale contesto, il richiamo ai diritti fondamentali e alla loro dimensione evolutiva rischia di trasformare il giudice nell’interprete ultimo di scelte che eccedono il perimetro del caso concreto, incidendo indirettamente sulla configurazione dello status personale.

La discrezionalità che ne deriva non si presenta, dunque, come un’anomalia del sistema, bensì come l’effetto strutturale dell’assenza di un quadro normativo capace di orientare la decisione in ambiti nei quali si intrecciano valori costituzionali eterogenei. In mancanza di parametri legislativi espliciti, la giurisdizione si trova a dover governare l’incertezza, assumendo un ruolo che, pur ispirato a finalità di protezione, finisce per concentrare nella decisione giudiziaria scelte che attengono alla definizione degli equilibri fondamentali dell’ordinamento.

È in questa prospettiva che il caso di La Spezia si sottrae a letture semplificanti o meramente ideologiche, imponendo una riflessione sul rischio sistemico di una progressiva traslazione, verso il giudice, di decisioni che richiederebbero un’assunzione di responsabilità politica esplicita da parte del legislatore.

Prospettive de iure condendo e limiti della tutela giurisdizionale

In una prospettiva di sistema, non appare irragionevole un intervento de iure condendo che armonizzi la materia, sotto il profilo delle garanzie, al modello penalistico, in termini di tipizzazione e prevedibilità delle decisioni. In tale quadro, l’individuazione in via orientativa di una soglia anagrafica – quale, ad esempio, quella dei 14 anni – per il riconoscimento di una capacità di autodeterminazione progressiva e assistita risulta coerente con la logica già accolta tanto nel diritto penale quanto nelle procedure civili di ascolto del minore.

Tale capacità dovrebbe essere esercitata all’interno di un procedimento strutturato, idoneo a valorizzare l’ascolto del minore e il ruolo della responsabilità genitoriale, in una prospettiva di garanzia e di accompagnamento istituzionale, ferma restando la funzione meramente orientativa del richiamo a una soglia anagrafica, quale criterio di razionalizzazione della decisione pubblica.

Una simile opzione normativa non risponderebbe all’esigenza di comprimere la tutela del minore, bensì a quella di sottrarre decisioni strutturalmente irreversibili a una valutazione esclusivamente giudiziale in assenza di parametri normativi predeterminati, consentendo di orientare la discrezionalità giudiziaria in modo più coerente e sistematico e, al contempo, di ridurre l’incertezza sistemica derivante dall’anticipazione giurisdizionale della definizione dello status identitario.

In assenza di un simile intervento legislativo, il rischio sistemico è evidente: la giurisdizione viene investita del compito di stabilire quando e come un’identità personale possa essere giuridicamente consolidata, assumendo funzioni di supplenza e trasformando una decisione di tutela in una scelta di fondo sull’assetto dello status, che eccede la funzione del giudice e segnala l’urgenza di una presa di responsabilità legislativa.

Svolge attività professionale in ambito amministrativo, civile, penale e tributario. Affianca all’attività forense lo studio della dottrina e l’analisi giuridica, con particolare attenzione ai profili di tutela dei diritti fondamentali e ai rapporti tra potere pubblico e garanzie costituzionali. È autore di articoli, note a sentenza e saggi di approfondimento su riviste e portali giuridici nazionali, nonché di contributi in opere collettanee. Nel lavoro dottrinale adotta un approccio sistemico e costituzionalmente orientato, volto a indagare le ricadute istituzionali e ordinamentali delle decisioni pubbliche.

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