La sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10212 del 26 aprile 2017 ha affermato che la competenza per la nomina del tutore del minore non accompagnato sbarcato illegalmente in Italia spetta al giudice tutelare del luogo in cui è presente la struttura di prima accoglienza.
Ciò in osservanza del comma 5 dell’art. 19 del d.lgs. n. 142 del 2015.
Il Tribunale per i minorenni è invece competente per la fase successiva nonché per l’adozione.
Il caso in esame
In merito alla nomina del tutore del minore straniero non accompagnato sbarcato illegalmente in Italia, il giudice tutelare declinava la propria competenza affermando che essa sarebbe radicata presso il Tribunale per i minorenni.
Il giudice tutelare, infatti, parificando la situazione di “minore non accompagnato” ex art. 2 lettera e) del d.lgs. 142/2015 a quella di “minore in stato di abbandono” ex art. 9 L. 184/1983, applicava la disciplina prevista da quest’ultima legge (disciplina dell’adozione e dell’affidamento del minore) ai sensi della quale, all’art. 10, è il Tribunale per i minorenni ad emettere i provvedimenti temporanei nell’interesse del minore, ivi compresa la nomina di un tutore provvisorio.
Il Tribunale per i minorenni, al contrario, richiamando quanto disposto dall’art. 19, comma 5, d.lgs. 142/2015, sollevava il conflitto di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione.
La norma di riferimento afferma infatti che “L’autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l’apertura della tutela e per la nomina del tutore, a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte”.
Le modalità di accoglienza del minore straniero non accompagnato
La Corte di Cassazione ritiene fondato il conflitto proposto dal Tribunale per i minorenni.
Ad avviso della Corte è importante partire da un dato: l’art. 19 d.lgs. 142/2015 si rivolge ad una particolare categoria di cittadini stranieri, i minori non accompagnati.
Per questi ultimi, in ragione delle esigenze peculiari dettate dalla minore età, l’art. 19 prevede due diverse modalità di accoglienza ed assistenza:
- una immediata (comma 1) “Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza”;
- una più stabile e duratura (comma 5) “L’autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l’apertura della tutela e per la nomina del tutore, a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte”.
Decisione della Corte
Ciò chiarito, a parere della Corte di legittimità, la nomina del tutore deve avvenire ad opera del giudice tutelare e non del Tribunale per i minorenni.
Questo perché l’art. 344 c.c. espressamente attribuisce a tale organo la soprintendenza alle tutele.
L’ intervento di nomina deve inoltre essere temporalmente rapido richiedendo, di conseguenza, una prossimità territoriale da escludersi nell’ipotesi della scelta di un organo distrettuale come il Tribunale per i minorenni.
L’apertura della tutela è servente ad attribuire al minore una rappresentanza legale necessaria a richiedere lo status di protezione internazionale o il permesso di soggiorno secondo le modalità indicate all’art. 18 d.lgs 142/2015.
La competenza del Tribunale per i minorenni in ordine alla nomina del tutore del minore si radica dunque soltanto ove sia pendente un procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità.
Principio di diritto
Alla luce di quanto rilevato, la Corte ha pertanto espresso il seguente principio di diritto:
“Il minore straniero non accompagnato che sbarca illegalmente in Italia riceve le misure di prima accoglienza secondo quanto stabilito dal d.lgs. 142/2015 e per esercitare i suoi diritti nel nostro paese ha bisogno, nel più breve tempo possibile, di una rappresentanza legale da realizzarsi mediante l’apertura della tutela e la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura di accoglienza, a ciò istituzionalmente demandato in presenza di minori che si trovino nella medesima ed analoga condizione, del tutto diversa da quella qualificabile come “abbandono” ex art. 9 e 10 L. 184/1983.
La verifica delle condizioni per procedere all’adozione dei minori stranieri non accompagnati può essere svolta in una fase successiva ove ne ricorrano le condizioni di legge”.
Sulla base di tale principio di diritto, la Corte ha quindi dichiarato la competenza del giudice tutelare.