Mediazione obbligatoria requisito per domanda riconvenzionale: chiarimento delle Sezioni Unite

Con sentenza n. 3452 del 2024, le Sezioni Unite Civili hanno declinato un principio di diritto riguardante l’obbligo di mediazione previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.  Questo principio stabilisce che la mediazione obbligatoria è un requisito preliminare solo per l’atto iniziale del giudizio e non si estende alle domande riconvenzionali. Tuttavia, è importante sottolineare che il mediatore deve prendere in considerazione tutte le richieste e gli interessi delle parti coinvolte, mentre spetta al giudice tentare la conciliazione per l’intera durata del processo, quando possibile.

Corte di Cassazione-sez. un.civ. sent. n. 3452 del 7-02-2024

La questione

Una società locatrice aveva avviato un procedimento per ottenere la risoluzione del contratto di locazione e il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, mentre quest’ultimo contestate le richieste chiedeva, in via riconvenzionale, il rimborso del deposito cauzionale versato. La procedura di mediazione veniva avviata solo per le domande principali, senza coinvolgere in alcun modo la richiesta riconvenzionale. Di conseguenza, il Tribunale decideva di rinviare alle Sezioni Unite civili la questione sulla proponibilità della domanda riconvenzionale soprattutto quando la controversia rientra nell’ambito della mediazione obbligatoria come previsto dalla legge e la mediazione sia stata già avviata prima della prima udienza, ma solo in relazione alla domanda principale.

Le tipologie di domande riconvenzionali 

Nell’ambito della trattazione, la Suprema Corte ha in primo luogo distinto le due categorie di domande riconvenzionali che possono essere proposte in sede processuale.
La prima categoria, conforme al sistema processuale positivo, richiede una correlazione tra il titolo già introdotto in giudizio dall’attore o associato alla causa come eccezione. Questo legame oggettivo tra la domanda principale e quella riconvenzionale è soggetto all’analisi del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria decisione, specialmente se giudica la domanda riconvenzionale inammissibile. Inoltre, rimane ferma l’importanza del principio che richiede l’esistenza di un “legame oggettivo con l’oggetto” già in discussione nella causa principale.
La seconda categoria di domande riconvenzionali, definita “eccentrica”, non contempla un legame oggettivo con l’oggetto della controversia principale.
Tuttavia, l’ambiguità dei termini e le diverse interpretazioni fornite dalla giurisprudenza precedente hanno generato dei dubbi sulla presenza di una connessione oggettiva che ha reso necessario distinguere le due fattispecie di domande riconvenzionali.
La motivazione per cui le domande riconvenzionali sono escluse dall’ambito della mediazione obbligatoria trova la sua fonte nella legge. Secondo l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, la mediazione civile è stata reintrodotta nell’ordinamento come requisito preliminare per l’avvio di azioni giudiziali in determinate materie. Ciò implica che chiunque voglia intraprendere un’azione legale su una controversia rientrante nelle categorie elencate dal citato decreto è tenuto, in primo luogo, a cercare di risolvere il problema fuori dal tribunale attraverso il processo di mediazione mediante l’ausilio di organismi di mediazione all’uopo designati.

Le argomentazioni delle Sezioni Unite

Per la Suprema Corte, L’obbligo di mediazione rappresenta un presupposto processuale che può essere sanato retroattivamente se il giudice constata il mancato esperimento del tentativo o la mancata conclusione della definizione, consentendo così la prosecuzione del procedimento giudiziario. Sebbene tecnicamente non sia definito come una “sospensione”, il ritardo nell’elaborazione della causa causato dal rinvio della trattazione comporta comunque un allungamento dei tempi del processo, che potrebbe superare il limite di alcuni mesi stabilito dal legislatore.
Infatti, l’obiettivo principale è quello di favorire la risoluzione delle controversie in via alternativa, con l’intento di alleviare il carico dei tribunali ordinari. L’obbligo di sottoporsi alla mediazione ha dunque lo scopo di ridurre il numero di cause civili portate in tribunale, preservando al contempo l’importanza della funzione giurisdizionale e incoraggiando l’adozione di approcci extragiudiziali nella risoluzione delle dispute.
D’altra parte, l’introduzione di strumenti processuali alternativi si propone di agevolare la risoluzione delle controversie mediante approcci diversi rispetto al tradizionale procedimento giudiziario. Questi strumenti includono forme di ADR (Alternative Dispute Resolution) come la mediazione, la negoziazione assistita e l’arbitrato. Tale orientamento si inserisce armonicamente nel quadro normativo del codice di procedura civile, il quale prevede, tra l’altro, l’obbligo per il giudice di esperire il tentativo di conciliazione (articoli 185 e 185-bis c.p.c.).
Sempre più crescente è l’interesse del legislatore a propendere verso mezzi alternativi al tradizionale processo giudiziario, con lo scopo di ottimizzare l’operatività del sistema legale e di abbreviare i tempi di conclusione delle controversie civili. Un concreto esempio di questa tendenza è rappresentato dall’istituto della mediazione, il quale assume il ruolo di prerequisito per l’avvio di procedure giudiziali in specifiche aree, imponendo una restrizione alla presentazione delle istanze davanti al tribunale.
In questa ottica, si sostiene che le domande riconvenzionali non “eccentriche”, ossia quelle strettamente correlate alla controversia avviata dall’attore, non debbano essere sottoposte all’obbligo di mediazione. Nel caso in cui il tentativo di mediazione sia stato precedentemente esaurito senza esito positivo prima dell’avvio del procedimento giudiziario o entro il termine concesso dal giudice, il requisito preliminare per l’avvio della causa è considerato soddisfatto, rendendo il processo già pendente davanti all’autorità giudiziaria competente.
Al contrario, per quanto riguarda le domande riconvenzionali “eccentriche”, ovvero quelle non direttamente correlate alla controversia inizialmente sollevata dall’attore, si ricorre ad altri criteri interpretativi, come il principio della certezza del diritto e della ragionevole durata del processo, per giustificare l’esenzione dall’obbligo di mediazione.
L’obbligo di ricorrere alla mediazione si limita a specifiche richieste giudiziali e non si estende automaticamente alle domande riconvenzionali non “eccentriche”, poiché il suo obiettivo principale è evitare l’avvio stesso del procedimento legale. Questa esclusione è motivata anche dalla considerazione dei principi fondamentali del diritto e dall’efficienza complessiva del sistema giudiziario.
Per un altro verso, il principio della durata ragionevole del processo pone dei limiti all’estensione dei tempi dovuti alla mediazione obbligatoria. Questo principio, riconosciuto sia dal legislatore che dalla Corte Costituzionale, richiede un’interpretazione della normativa che consideri gli intenti originali del legislatore stesso.
La Corte costituzionale ha ampiamente sostenuto che strumenti come la mediazione obbligatoria, pur imponendo un onere, offrono un mezzo più rapido e meno oneroso per risolvere le controversie giuridiche. Tale approccio mira a prevenire abusi nel ricorso al sistema giudiziario, contribuendo al corretto funzionamento della giustizia. Tuttavia, secondo la Corte, la mediazione obbligatoria non deve prolungare eccessivamente i tempi del processo, ma piuttosto raggiungere l’obiettivo deflattivo.
La giurisprudenza costituzionale ha confermato la legittimità di norme che subordinano l’esercizio dei diritti a determinate condizioni, purché non rendano eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o l’accesso alla giustizia. In particolare, la mediazione obbligatoria non viene considerata un onere vessatorio al processo, a condizione che non pregiudichi il diritto di difesa delle parti coinvolte.
L’obiettivo primario della mediazione obbligatoria è quello di ridurre la necessità di risolvere le controversie tramite il sistema giudiziario ordinario, assicurando nel contempo una soluzione veloce ed equilibrata. L’attuale normativa cerca di trovare un giusto equilibrio tra il principio di accesso alla giustizia garantito dalla Costituzione e le eccezioni necessarie per motivi di interesse pubblico, ribadendo la natura eccezionale delle situazioni in cui si applica questa restrizione.
Inoltre, il principio della tutela giurisdizionale effettiva è riconosciuto a livello comunitario e sostenuto da diverse normative europee e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Questo principio implica una ponderazione attenta degli interessi in gioco, con il legislatore e i giudici chiamati a garantire che l’obbligo di mediazione non diventi una forma di ostacolo.
In conclusione, sebbene la mediazione obbligatoria rappresenti uno strumento importante per risolvere le controversie in modo rapido ed efficace, è fondamentale applicarlo con discernimento per evitare ritardi ingiustificati nel processo e preservare il diritto fondamentale delle parti coinvolte di accedere alla giustizia.
La mediazione obbligatoria si rivela utile quando viene utilizzata in modo equilibrato, evitando abusi. Piuttosto che essere uno strumento per stabilire diritti in modo formale, essa offre un’opportunità per conciliare gli interessi delle parti coinvolte, adottando procedure semplici e veloci per evitare il ricorso a un procedimento giudiziario completo.
Tuttavia, l’estensione dell’obbligo di mediazione alle domande riconvenzionali potrebbe causare una frammentazione e una gestione inefficace dei conflitti, con molteplici tentativi di conciliazione non sincronizzati che potrebbero rendere difficile il raggiungimento di un accordo unitario tra tutte le parti coinvolte.
Pertanto, è essenziale che la mediazione obbligatoria sia utilizzata in linea con l’obiettivo di favorire una risoluzione rapida delle controversie e di ottimizzare l’uso delle risorse giurisdizionali. Il legislatore ha bilanciato queste esigenze stabilendo che la mediazione sia condizione preliminare solo per l’atto iniziale del processo e non per le domande riconvenzionali. Tuttavia, al mediatore spetta l’incarico di esaminare tutte le richieste e gli interessi delle parti coinvolte, mentre al giudice compete tentare la conciliazione per tutta la durata del processo, se possibile.
Inoltre, il trattamento congiunto di più interessi all’interno di un unico processo di mediazione è preferibile poiché consente di bilanciare gli interessi delle varie parti e di evitare il ricorso al giudice.

Il principio di diritto

In conclusione, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto, stabilendo che l’obbligo di mediazione si applica solo all’atto iniziale del giudizio e non alle domande riconvenzionali, ponendo in capo al mediatore responsabile l’onere di valutare tutte le richieste e gli interessi delle parti e, a carico del giudice incaricato, quello di tentare la conciliazione per l’intero processo, se e quando possibile.

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