Mancata attestazione di conformità del provvedimento impugnato: revirement delle Sezioni Unite

in Giuricivile, 2019, 4 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., SS. UU. civ., sentenza n. 8312 del 25/03/2019

Con la sentenza n. 8312 del 2019, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno finalmente messo al bando l’ordinanza del 22.12.2017, n. 30765 della Sesta Sezione, con cui veniva dichiarato improcedibile il ricorso in Cassazione nella ipotesi di mancato deposito in cancelleria di copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 l. n. 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio, senza che per evitare tale sanzione potesse avere rilevanza il fatto di aver notificato il ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata ovvero della prova positiva di resistenza (n.d.r. di raggiungimento dello scopo).

La nuova interpretazione delle Sezioni Unite

A spalancare la porta verso una nuova interpretazione nomofilattica è stata la sentenza del 09.11.2018 n. 22438 (Sesta Sezione del Supremo Collegio) con cui veniva statuito che il “ricorso per Cassazione”, predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, non può è essere tacciato di improcedibilità qualora venga depositata in cancelleria, entro 20 giorni dall’ultima notifica, copia analogica del ricorso senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della L. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticato ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice di dell’amministrazione digitale).

In tutti gli altri casi, ossia nella fattispecie in cui il destinatario della notifica a mezzo PEC del ricorso in formato nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositato, il ricorrente per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità dovrà depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.

Sulla scorta di questa nuova ventata nomofilattica le Sezioni Unite, si sono espresse stabilendo in maniera granitica che non può essere considerato improcedibile il ricorso in caso di deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter della l. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa.

In altre parole, non sarà applicabile la sanzione dell’improcedibilità qualora l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche tardivamente costituitosi) abbia depositato copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della medesima decisione.

Mentre se alcune o tutte le parti rimangano intimate o comunque disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio (n.d.r. ora per allora).

I medesimi principi si applicano all’ipotesi di tempestivo deposito di copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata (e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute) senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter della l. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa.

La ratio, delle due innovative sentenze va ricercata nell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la quale contiene la disciplina della “prova”: si prevede infatti che attraverso l’idoneità del documento, si possa provare un “fatto processuale” (ossia l’avvenuta effettuazione della notifica e la sua data) il cui accertamento potrebbe condizionare la procedibilità del ricorso.

Anche l’asseverazione postuma (n.d.r. ora per allora) sana dunque il disconoscimento espresso ovvero la mancata “costituzione” del controricorrente.

Contrariamente l’esistenza del documento (ossia della sentenza) non è assimilabile ad alcun fatto da accertare: la differenza tra il fatto processuale (notifica da accertare) ed il documento (sentenza notificata) trova dunque la propria ratio nel fatto che il disconoscimento quale atto di parte è rimesso al destinatario cui viene riconosciuto il potere di disconoscere o non disconoscere la conformità all’originale; mentre la sentenza sebbene nella disponibilità del notificante non ha necessità di essere disconosciuta dal destinatario dell’atto.

Conclusioni

Alla luce della sentenza in esame, le Sezioni Unite hanno dunque rilevato che il ricorso non potrà mai essere dichiarato improcedibile allorquando venga depositata la copia analogica della sentenza con mancata attestazione di conformità o con asseverazione “ora per allora”.

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