L’opposizione al riconoscimento tardivo del figlio: quando la tutela del superiore interesse del minore ne giustifica l’accoglimento

Nel diritto di famiglia, il riconoscimento del figlio rappresenta, oltre che un diritto soggettivo del genitore, uno degli strumenti fondamentali attraverso cui si realizza il diritto del minore alle relazioni familiari.

Tuttavia, quando il riconoscimento avviene a distanza di tempo dalla nascita del figlio, l’esigenza di accertare la verità biologica non sempre corrisponde a tutelare il benessere del minore.

Occorre, dunque, operare una delicata operazione di bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, al fine di verificare se il riconoscimento sia effettivamente conforme al superiore interesse del minore.

Il principio dell’unicità dello status di figlio

Nel codice civile del 1942 permanevano significative disparità di trattamento tra i figli nati nel matrimonio e quelli nati al di fuori di esso, tradizionalmente qualificati come figli naturali. La distinzione tra le diverse categorie di filiazione incideva in maniera rilevante sullo status giuridico del figlio e sui rapporti familiari che da esso derivavano.
Una delle differenze più significative riguardava i rapporti di parentela.

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Il nuovo processo di famiglia

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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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Il figlio naturale, infatti, instaurava un legame giuridico esclusivamente con il genitore che lo aveva riconosciuto, senza estendere tale rapporto ai parenti di quest’ultimo. Tale limitazione comportava rilevanti conseguenze sul piano dei diritti, in particolare in materia successoria, dove la posizione del figlio naturale risultava sensibilmente meno tutelata rispetto a quella del figlio nato nel matrimonio.

Accanto ai figli naturali, l’ordinamento conosceva inoltre ulteriori categorie oggi definitivamente superate, come quella dei cosiddetti figli illegittimi, espressione utilizzata per indicare i figli nati da relazioni considerate contrarie all’ordine familiare dell’epoca, quali i rapporti adulterini o incestuosi.

Un primo significativo intervento di riequilibrio si ebbe con la Riforma del diritto di famiglia del 1975, che ampliò le tutele riconosciute ai figli naturali. Tuttavia, neppure tale riforma giunse a realizzare una piena equiparazione tra tutte le forme di filiazione.

La definitiva affermazione del principio di uguaglianza tra i figli si è realizzata soltanto con la Riforma della filiazione introdotta con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e completata con il d.lgs. n. 154 del 2013. Con questo intervento il legislatore ha sancito il principio dell’unicità dello status di figlio, eliminando ogni residua distinzione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio. In questa prospettiva è stato modificato l’art. 315 c.c., il quale oggi stabilisce che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”, consacrando così il definitivo superamento di ogni forma di discriminazione fondata sulle modalità di nascita.

L’accertamento della filiazione nel matrimonio e fuori dal matrimonio

Nonostante la Riforma del 2012 abbia sancito l’unicità dello status di figlio, permangono all’interno del nostro ordinamento differenti modalità di accertamento della filiazione, a seconda che la nascita avvenga all’interno del rapporto coniugale oppure al di fuori di esso.

Nel primo caso opera la presunzione di paternità prevista dall’articolo 231 c.c., secondo cui il marito è padre del figlio nato o concepito in costanza di matrimonio. Ne consegue che il rapporto di filiazione si instaura automaticamente per il solo effetto della nascita.
Al contrario, con riferimento ai figli nati al di fuori del matrimonio, opera il riconoscimento ex articolo 250 c.c.

Il riconoscimento consiste in una dichiarazione formale di volontà attraverso la quale un soggetto afferma l’esistenza di un rapporto di filiazione con un’altra persona, determinando, in capo a quest’ultima, l’acquisto dello status di figlio con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano personale e patrimoniale. Proprio in ragione della portata degli effetti che questo atto produce è importante che esso sia spontaneo, dunque esente da vizi della volontà; personalissimo; puro, poiché non suscettibile di applicazione di termini o condizioni; irrevocabile.

Ai sensi dell’articolo 250 c.c., dunque, il riconoscimento può essere effettuato da ciascun genitore, congiuntamente o disgiuntamente, e può avvenire al momento della nascita, ma anche successivamente.
Tuttavia, in relazione a quest’ultima ipotesi sorgono le questioni più delicate, in quanto un riconoscimento tardivo potrebbe incidere sugli equilibri familiari già esistenti nella vita del minore.

Il riconoscimento tardivo del figlio e i limiti previsti dall’articolo 250 c.c.

Si parla pertanto di riconoscimento tardivo quando il riconoscimento interviene in un momento successivo alla nascita del figlio, talvolta anche dopo molti anni.
In tali ipotesi, il legislatore ha previsto alcune garanzie volte a tutelare l’interesse del minore.

In particolare, l’articolo 250 del codice civile, al secondo comma, stabilisce che qualora il figlio abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, il riconoscimento non può avvenire senza il suo consenso.

Nel caso, invece, di figlio infraquattordicenne già riconosciuto da uno dei due genitori, il riconoscimento da parte dell’altro genitore richiede il consenso del genitore che vi abbia provveduto per primo. La ratio di tale disposizione risponde a diverse esigenze: da un lato, evitare che chiunque possa procedere al riconoscimento di un minore mediante una semplice dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile; dall’altro, prevenire situazioni in cui l’introduzione della figura dell’altro genitore possa incidere negativamente sugli equilibri affettivi e familiari già instaurati nella vita del minore.

Proprio in questa prospettiva l’ordinamento consente al genitore che abbia già effettuato il riconoscimento di opporsi al riconoscimento tardivo richiesto dall’altro genitore, rimettendo all’autorità giudiziaria la valutazione circa la compatibilità di tale riconoscimento con il superiore interesse del minore.

L’opposizione al riconoscimento tardivo: quando è legittima

Nella fattispecie appena esaminata, il giudice non è chiamato a svolgere una verifica meramente formale del dissenso espresso dal genitore che ha riconosciuto il figlio per primo, ma deve compiere una valutazione sostanziale del caso concreto.

È indubbio, infatti, che il minore abbia il diritto a vedere riconosciuta la propria identità familiare e ad instaurare con entrambi i genitori relazioni significative, così come specularmente il genitore ha il diritto di instaurare un rapporto giuridico di filiazione con il proprio figlio. Diritto, questo, che trova riconoscimento anche nella CEDU, all’articolo 8, che tutela il rispetto della vita privata e familiare. Tuttavia, tale diritto non assume carattere assoluto ed intangibile. È stato, infatti, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che esso può essere compresso qualora ciò sia necessario per la tutela di un interesse di rango superiore, quale il concreto interesse del minore.

In tale ottica, la Suprema Corte ha pertanto affermato che “la sottrazione radicale del rapporto giuridico paterno o materno, conseguente al diniego di riconoscimento ex art. 250 c.c., può essere giustificata soltanto sulla base di una valutazione prognostica dalla quale emerga un pregiudizio per il minore superiore al disagio psicologico inevitabilmente derivante dalla mancanza e dalla non conoscenza di uno dei genitori.” (Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24718).

Ne consegue che il giudice non possa e non debba limitarsi al mero accertamento della verità biologica, ma occorre che verifichi concretamente che tale verità sia compatibile con il sano ed equilibrato sviluppo del minore.

È opportuno, infine, precisare che ai fini della valutazione circa l’opportunità di accogliere o meno la richiesta di riconoscimento tardivo, non assume rilievo esclusivamente l’eventuale inidoneità del genitore che intende procedere al riconoscimento – ad esempio per condotte violente, criminali o comunque gravemente pregiudizievoli.

Può, difatti, accadere che il genitore biologico sia stato del tutto assente per un lungo periodo di tempo, magari in una fase particolarmente delicata come quella della prima infanzia, e che il minore abbia nel frattempo sviluppato un equilibrio affettivo e relazionale stabile all’interno del proprio nucleo familiare. Si pensi all’ipotesi in cui il bambino sia cresciuto riconoscendo come figura genitoriale il nuovo compagno della madre, il quale lo abbia cresciuto a tutti gli effetti come un figlio.

In tali circostanze, l’ingresso improvviso della figura del genitore biologico all’interno della vita relazionale del minore potrebbe determinare un turbamento significativo degli equilibri già consolidati, incidendo in modo nefasto sulla stabilità affettiva e relazionale del minore e compromettendone concretamente il benessere.

Riflessioni conclusive

Una riflessione conclusiva merita tuttavia di essere svolta. Come noto, nel caso di figlio infraquattordicenne il controllo giudiziale circa la compatibilità del riconoscimento tardivo con l’interesse del minore si attiva soltanto qualora il genitore che abbia già effettuato il riconoscimento neghi il proprio consenso. In assenza di opposizione, infatti, il riconoscimento dell’altro genitore può intervenire senza alcuna preventiva valutazione da parte dell’autorità giudiziaria.

Ci si potrebbe allora interrogare sull’opportunità di una simile impostazione. Se è vero che l’interesse del minore rappresenta il criterio guida nelle decisioni che incidono sul suo status e sulle sue relazioni familiari, appare quantomeno discutibile che il controllo giudiziale sulla compatibilità del riconoscimento con tale interesse venga effettuato solo in presenza dell’opposizione dell’altro genitore.

Non sarebbe forse più coerente con la logica di massima tutela del soggetto vulnerabile del rapporto, ossia il minore, prevedere una verifica in concreto dell’interesse del bambino in ogni ipotesi di riconoscimento tardivo?

Una simile soluzione consentirebbe infatti di assicurare che l’instaurazione del rapporto di filiazione avvenga sempre nel rispetto del suo equilibrato sviluppo psicofisico, relazionale e sociale, rafforzando ulteriormente il principio del best interest of the child che permea l’intero sistema della filiazione.

Erika Gioffrè
Erika Gioffrè, giurista, si è laureata con una tesi sulla tutela dei minori appartenenti a contesti mafiosi presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Si occupa di diritto civile e tutela dei soggetti vulnerabili, con particolare attenzione alla dimensione sociale dei fenomeni giuridici.

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