Liste patrocinio a spese dello Stato e limite di tre materie per gli avvocati iscritti

Il CNF dichiara inammissibile il ricorso del legale che pretende di imporre all’amministrazione un facere, chiedendo che il Consiglio si sostituisca alla valutazione del COA per eliminare il limite di tre materie previsto per gli avvocati iscritti alle liste del patrocinio a spese dello Stato, come stabilito da delibera dello stesso COA. Tale richiesta costituirebbe un’illecita ingerenza nelle scelte discrezionali spettanti al COA (CNF, sentenza n. 380/2024). Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile

Formulario commentato del nuovo processo civile

Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.

Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 € 89.30 €

La questione

Un avvocato ha impugnato la delibera con cui un COA aveva rigettato l’istanza avanzata dallo stesso, per l’eliminazione del limite di tre materie per gli avvocati iscritti alle liste del patrocinio a spese dello Stato previsto dal medesimo COA con delibera del 2016, quale modalità per verificare il requisito di “attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione” richiesto  dall’art. 81, c. II, DPR n. 115/2002, condizione per l’iscrizione nell’elenco.

L’impugnazione al CNF

Contro tale delibera, il legale ha presentato impugnazione, chiedendo al CNF di annullarla nella parte in cui mantiene il limite di tre materie per gli avvocati iscritti alle liste del patrocinio a spese dello Stato. A suo avviso, infatti, tale limite non è previsto da alcuna norma nazionale, né dal D.P.R. n. 115/2002. Di conseguenza, il ricorrente ha domandato una soluzione priva di restrizioni, fondata esclusivamente sull’autocertificazione del difensore, il quale dovrebbe poter attestare tutte le materie in cui ritiene di possedere una specifica competenza. Secondo questa impostazione, l’assistito avrebbe diritto a scegliere liberamente il proprio difensore, senza alcuna limitazione numerica.

Inoltre, il legale ritiene che l’articolo 81 del D.P.R. n. 115/2002 non costituisca una base normativa idonea per introdurre limitazioni alle materie in cui un avvocato può prestare patrocinio. Del resto, osserva che il COA non aveva imposto alcun vincolo fino alla delibera impugnata. Pertanto, il mantenimento del limite da parte del Consiglio determinerebbe un vulnus al diritto di difesa. A giudizio del ricorrente, la restrizione a sole tre materie risulta non solo illegittima, ma anche dannosa e discriminatoria. Essa finirebbe per comprimere l’attività difensiva a tutela dei soggetti economicamente svantaggiati e violerebbe il diritto degli assistiti a scegliere un difensore specializzato nella materia di interesse, costringendoli, in molti casi, a cambiare l’avvocato di fiducia.

Potrebbero interessarti anche:

La delibera del COA

Col ricorso, il legale ha impugnato una delibera del COA confermativa di una precedente del 2016, ove nel concretizzare il requisito previsto dall’art. 81, c. II, DPR n. 115/2002 quale condizione per l’iscrizione, si era limitato il numero di materie a tre.

La domanda nuova

Il ricorrente, nell’istanza rivolta al COA, non ha chiesto l’iscrizione per ulteriori materie. Di conseguenza, nel ricorso originario non ha lamentato alcuna lesione del proprio interesse a essere inserito nell’elenco per materie diverse dalle tre per cui risultava già iscritto al patrocinio a spese dello Stato.

Solo successivamente, con la memoria del 28 giugno 2024, ha formulato per la prima volta una richiesta di inserimento anche per la materia del diritto amministrativo. Lo ha fatto in risposta all’eccezione sollevata dal COA in merito alla carenza di interesse ad agire. A sostegno di questa nuova istanza, l’avvocato ha allegato una mail del 2020, con cui aveva già chiesto l’iscrizione per un’ulteriore materia – la volontaria giurisdizione – oltre a quelle già indicate (civile, penale e amministrativo).

Nella stessa memoria, il ricorrente ha affermato di non aver ricevuto alcuna risposta a quella richiesta del 2020. Tuttavia, risulta attualmente iscritto anche per la volontaria giurisdizione. Per questo motivo, ha domandato l’inserimento per il diritto amministrativo, ipotizzando che il COA abbia sostituito una delle tre materie originarie con quella di nuova richiesta.

Il ricorrente, però, non ha mai impugnato la decisione del COA del 2020. Inoltre, nell’istanza presentata nel 2023 non ha sollevato alcuna questione in merito alla sostituzione. Ne consegue che la domanda di inserimento in un’ulteriore materia, proposta per la prima volta dinanzi al CNF, risulta inammissibile. Il procedimento davanti al CNF ha natura impugnatoria e non consente la proposizione di domande nuove, mai sottoposte all’autorità amministrativa competente.

Infine, il ricorrente ha presentato tale nuova domanda in ritardo, formulandola solo nella memoria del 28 giugno 2024.

La carenza dell’interesse ad agire

Pertanto, l’unica domanda tempestiva spiegata dal ricorrente, cioè la modifica della delibera che ha limitato a tre le materia di competenza, non risulta sorretta dal necessario interesse ad agire. La tutela giurisdizionale richiesta, infatti, non risulta volta a tutelare un proprio diritto o interesse legittimo bensì semplicemente a escludere la correttezza di quella adottata dal COA. Il ricorrente non ha allegato alcun pregiudizio, neppure in via potenziale, alla propria posizione, né tantomeno alcuna istanza specifica rispetto alla propria iscrizione all’elenco è stata avanzata al COA e da questo rigettata.

L’impossibilità giuridica del petitum 

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di inammissibilità, rappresentato dall’impossibilità giuridica del petitum. Il ricorrente, infatti, con la domanda introduttiva non si è limitato a chiedere l’annullamento della delibera adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nel 2023, ma ha esteso l’impugnazione a «ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale e pregresso», nella parte in cui non viene rimosso il limite delle tre materie per gli avvocati iscritti nelle liste del patrocinio a spese dello Stato. Secondo il ricorrente, tale limite non trova fondamento in alcuna norma nazionale, né nel D.P.R. n. 115/2002.

Ha inoltre chiesto che venga fornita una soluzione unitaria e chiara, priva di qualsiasi limitazione numerica, e fondata invece sull’autocertificazione del difensore. Quest’ultimo, a suo avviso, dovrebbe poter indicare liberamente tutte le materie nelle quali ritiene di avere specifica competenza. Ciò in quanto la parte ammessa al gratuito patrocinio ha diritto a scegliere il proprio difensore, senza restrizioni quantitative.

Secondo la prospettazione del ricorrente, l’articolo 81 del D.P.R. n. 115/2002 non consente di imporre limiti al numero di materie per cui un avvocato può essere iscritto nelle liste. Al contrario, un simile vincolo finirebbe per violare il diritto di difesa, il principio di parità sancito dagli articoli 1 e 24 della Costituzione, nonché le norme a tutela della concorrenza e del mercato, inclusi i principi europei. La limitazione priva di base normativa ostacolerebbe infatti il diritto degli assistiti a scegliere un avvocato di fiducia, impedendo a quest’ultimo di seguirli anche in materie connesse o collegate. In assenza di tale possibilità, i cittadini sarebbero costretti a rivolgersi a un difensore sconosciuto, soltanto perché quello prescelto non può essere inserito in un ulteriore ambito di competenza, superando così un limite numerico privo di giustificazione legale.

L’inammissibilità del ricorso al CNF

Il legale ha chiesto che il CNF si sostituisca alla valutazione del COA, in altri termini ha inoltrato istanza al CNF, perché ordini un facere all’amministrazione che comporterebbe un’illecita ingerenza nell’ambito di scelte discrezionali, proprie del COA (Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord. n. 25843/2021 che ribadisce la p.a. non può essere condannata dal Giudice a compiere «scelte discrezionali o atti autoritativi», ma esclusivamente a risarcire il danno causato da proprie attività ovvero a compiere attività comunque «soggette al rispetto del principio del “neminem laedere”»). Atteso, dunque, che il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto, attuale e giuridicamente tutelato a fare accertare e dichiarare l’invalidità, totale o parziale della delibera, chiedendone meramente l’annullamento ed invitando il CNF a intervenire con un facere che comporterebbe, in quella sede, una illecita ingerenza nella attività discrezionale del COA, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

15 − 11 =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.